Immigrazione e ricongiungimento familiare

News > 24-09-2010

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No al ricongiungimento anche se in attesa di un figlio

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La sentenza n. 20134/10 della Cassazione yha stabilito che l’arrivo di un figlio non legittima il cittadino extracomunitario, legato ad un’italiana da un rapporto di convivenza more uxorio, ad ottenere il diritto al ricongiungimento familiare.

Contro il decreto di espulsione  emesso dal giudice di pace di Modena,  un extracomunitario  aveva proposto ricorso per ottenere il ricongiungimento familiare con la propria compagna, con la quale conviveva stabilmente. A conferma del diritto ad ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, l’uomo affermava inoltre che la donna era in stato di gravidanza e che perciò lui si trovava in condizioni di non poter essere espulso.

Respingendo il ricorso, la Suprema Corte ha invece dapprima affermato che la convivenza non è tra le cause legittimanti il ricongiungimento ed inoltre lo stato di gravidanza della compagna, cittadina italiana, è irrilevante ai fini dell’espulsione, poichè, si legge nella sentenza, “la causa di esclusione della espulsione,…… opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero ponendosi una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione”.

Cassazione.net

Immigrazione e ricongiungimento familiareultima modifica: 2010-09-28T08:16:29+02:00da vitegabry
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