Archivi giornalieri: 10 settembre 2010

Concorsi pubblici – Posti riservati alle categorie protette

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…. anche se il bando non lo prevede

Le riserve di posti nei concorsi pubblici per coloro che fanno parte della categorie “protette”, come gli invalidi civili o di guerra, devono essere applicate anche se non sono previste dal bando. Si tratta infatti di riserve di legge che operano sempre.

Lo ha stabilito il Tar della Puglia nella sentenza 1935/2010, accogliendo il ricorso di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, contro la graduatoria di un concorso per insegnanti di francese nelle scuole superiori. La donna chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla riserva dei posti come previsto dalla legge, anche se questa possibilità non era espressamente menzionata nel bando.

I giudici leccesi hanno accolto la sua richiesta, in quanto “la riserva di posti a determinate categorie c.d. “deboli”, prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione”.

Denuncia on-line delle malattie professionali

Per la semplificazione e lo snellimento delle procedure

A partire dall’8 settembre 2010 i datori di lavoro, nell’effettuare la denuncia on-line delle malattie professionali all’INAIL, devono trasmettere il relativo certificato medico solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

E’ quanto stabilisce il D.M. 30 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/2010) con il quale  è stata approvata la delibera dell’Inail del 14 aprile c.a. relativa alla proposta di modifica dell’art. 53 del T.U.1124/1965 finalizzata alla “semplificazione  e snellimento di aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Nel  Decreto in questione si legge: “…Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”.

L’invio della denuncia telematica può essere effettuato per tutti i lavoratori nel settore dell’industria, dell’artigianato, del terziario, delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto, mentre non è ancora attivo per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura, i dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto”, gli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Si tratta di una procedura che riguarda espressamente il rapporto tra Inail e datori di lavoro e non sembra avere risvolti dal punto  di vista della tutela assicurativa degli infortunati e tecnopatici. E’ evidente che la verifica di eventuali risposte negative dell’Istituto o ritardi nella definizione dei casi “per mancato certificato medico” andranno segnalati al fine di intervenire immediatamente presso la Direzione Generale Inail. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro si ricorda che la stessa procedura vige già dal 2005,  in caso di denuncia per via telematica.