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Nuova sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 285 /2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale inerente l’art.70 del Dlgs 151/2001 (Testo Unico per la tutela della maternità e paternità), sollevata dalle Corti di Appello di Firenze e di Venezia, che esclude il padre libero professionista dall’indennità di maternità in alternativa alla madre biologica, libera professionista, iscritta alle Casse di previdenza.
Nel merito il caso di Firenze riguarda un padre avvocato iscritto alla Cassa forense, ed una madre biologica che lavora in proprio, ma non è iscritta a nessuna Cassa Previdenziale mentre il caso di Venezia riguarda sempre un padre avvocato, ma la madre biologica è iscritta ad una Cassa di previdenza.
L ‘art.70 del Testo Unico prevede l’indennità di maternità, due mesi prima del parto e tre mesi dopo, unicamente per le madri libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza ed assistenza, elencate nell’allegato D del Testo Unico, e non per i padri liberi professionisti iscritti alle medesime casse.
Le motivazioni per cui si richiede la pronuncia di incostituzionalità dell’articolo si basano sul diritto dei genitori a scegliere, nel primario interesse del minore, chi debba occuparsene, assentandosi dal lavoro, e ribadiscono in modo estensivo e ben argomentato l’importanza di entrambi i ruoli genitoriali ed il principio ispiratore (ratio) del Testo Unico della tutela della maternità e paternità, non a caso già nel titolo indicante il necessario alternarsi delle figure paterna e materna.
La sentenza in oggetto però, a differenza della precedente (Corte Costituzionale n. 385/05), tratta di una maternità e paternità biologiche, non adottive od affidatarie e la Corte correttamente evidenzia che deve essere protetta la madre in occasione della gravidanza, del parto, e dei delicatissimi momenti seguenti per garantire la ripresa psicofisica della madre stessa oltre che del neonato. Questa è la sostanziale differenza tra le adozioni e le nascite naturali.
Altro argomento messo in rilievo dalla Corte Costituzionale è la riflessione che anche nel lavoro dipendente non vi è alternanza per libera scelta e senza condizioni tra madre e padre biologici, ma il padre può sostituirsi alla madre unicamente nei casi espressamente normati dall’art. 28 del Testo Unico, ossia morte, grave malattia, affidamento esclusivo e abbandono.
Una pronuncia significativa, perché negli anni scorsi la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia ha contribuito in modo sostanziale all’accoglimento di molte istanze positive per i padri e le madri che lavorano. Questo diniego, invece, stabilisce un confine preciso tra padri e madri che praticano la libera professione, basato sia sulla biologia che sulla diversa attività lavorativa rispetto al lavoro dipendente.