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Decorrenza dei termini per la proposizione della domanda di assegno continuativo mensile
La recente sentenza della Corte Costituzionale (n.284/10) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 248/1976 (“Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ….)”, nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno speciale continuativo previsto.
Lo speciale assegno continuativo mensile, istituito con legge 248 del 1976, è erogato ai superstiti di invalidi del lavoro titolari di rendita Inail con grado di inabilità pari o superiore al 48% (per i casi dal 1° gennaio 2007, prima di detta data il grado di inabilità riconosciuto deve risultare pari o superiore al 65%), deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale. Gli aventi diritto alla prestazione sono il coniuge e i figli, a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o redditi di altra natura (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore a quella dell’assegno speciale.
Le misure percentuali che vengono applicate all’importo della rendita percepita in vita dal titolare sono:
50% per il coniuge, 20% a ciascun figlio fino a 18 anni, o 21 anni se studente di scuola media superiore, o 26 anni se studente universitario e vivente a carico; 40% se orfani di entrambi i genitori, 50% per i figli inabili finché dura l’inabilità.
La somma globale degli assegni che spettano ai superstiti non può superare l’importo della rendita diretta, altrimenti vengono proporzionalmente adeguati.
Per ottenere l’assegno deve essere presentata la domanda entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore assicurato.
La Corte Costituzionale è dunque intervenuta su quest’ultimo aspetto ovvero sulla perentorietà dei termini per proporre la richiesta avendo l’Inail, respinto la domanda della prestazione da parte dei superstiti perché effettuata oltre i 180 giorni previsti dalla legge.
La Corte si è pronunciata affermando che il termine di decadenza (180 giorni) per la proposizione della domanda dell’assegno speciale continuativo mensile, decorre da quando l’Inail mette a conoscenza i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi stabiliti dalla legge.
Con la pronuncia in argomento la Corte è nuovamente intervenuta su una questione già affrontata con sentenza n. 14 del 1994 allorché fu dichiarato incostituzionale l’analogo termine decadenziale di 90 giorni previsto dall’art.122 T.U. 1124/1965 (termine per la domanda di rendita da parte dei superstiti del titolare di rendita deceduto per cause dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale) giudicato incongruo in relazione all’eventuale scarsa conoscenza delle norme da parte dei superstiti, alla decorrenza del termine dalla data della morte anziché dall’avvenuta conoscenza della stessa da parte degli interessati.
Da qui la nuova declaratoria di incostituzionalità dell’art. 7 della legge 248/1976, secondo la quale il termine di decadenza previsto dalla legge (180 giorni per il diritto allo speciale assegno continuativo mensile) è legittimo a condizione che non renda impossibile o difficile l’esercizio del diritto stesso.
L’art. 7 citato infatti è stato dichiarato incostituzionale non perché prevede un termine di decadenza ma in quanto, non obbligando l’Istituto a notificare ai superstiti l’esistenza di detto termine, può compromettere l’esercizio del diritto degli stessi superstiti.