Tredicesima mensilità per l’indennità di frequenza

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La Cassazione nega il diritto alla tredicesima mensilità

La sentenza della Corte di Cassazione n.13985/2008 ha a suo tempo riconosciuto ad un minore titolare di indennità di frequenza il diritto alla tredicesima mensilità.

Secondo la Suprema Corte  la legge 289/90 nell’istituire l’indennità di frequenza stabilisce gli stessi requisiti reddituali, lo stesso importo e sistema di perequazione automatica dell’assegno mensile di assistenza degli invalidi civili parziali erogato annualmente per tredici mensilità

Pertanto, nonostante l’indennità spetti per un tempo determinato relativo al solo periodo di frequenza di centri o scuole e l’assegno mensile per tutti i mesi dell’anno, ai titolari di indennità di frequenza spetta, secondo la pronuncia della Cassazione, la tredicesima anche se commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi di spettanza della prestazione.

Un principio questo che non è stato mai recepito dall’Inps e che ha determinato, da parte nostra, l’avvio della fase di contenzioso.

A pochi mesi dalla sentenza sopracitata la stessa Corte di Cassazione si è espressa con un parere diametralmente opposto e con sentenza n. 16329/2008 ha affermato che è illogico sostenere il diritto alla tredicesima mensilità su una prestazione che, a differenza dell’assegno mensile degli invalidi civili parziali, prevede solo come eventuale il diritto a dodici mensilità.

Come Patronato che difende e tutela i diritti delle persone abbiamo quindi ritenuto di proseguire con il contenzioso in attesa di sentenze positive e di eventuale intervento della Cassazione a Sezioni Unite.

Le successive sentenze però non hanno dato ragione alle nostre tesi e l’ultima la n. 5409 oltre a confermare le diverse finalità dell’indennità in questione e l’assegno mensile degli invalidi civili parziali espresse nelle precedenti sentenze, osserva che non ricorrono i presupposti per un intervento delle Sezioni Unite.

Una decisione quella della Suprema Corte che non ci consente quindi di insistere ulteriormente nella fase di contenzioso mancando appunto le condizioni necessarie per proseguire.

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Lavoro – Napolitano non firma il Ddl

Le nuove norme rinviate al voto del Parlamento

Nuove norme sull’arbitrato che incidono sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo meccanismi diversificati in caso di licenziamento. Ma anche le norme sull’apprendistato a 15 anni, valido come ultimo anno di scuola. E poi, una nuova tempistica per la riforma degli ammortizzatori sociali e regole per il pensionamento: anticipato per i lavoratori impiegati in attivita’ usuranti con criteri di priorita’; elevabile fino a 70 anni e con 40 anni di contributi effettivi per i dirigenti medici e sanitari del Ssn.

Sono questi alcuni dei punti salienti del ddl lavoro che e’ stato approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 3 marzo, non senza vivaci polemiche proprio sulle norme dell’arbitrato.

Ma due sono gli articoli del ddl lavoro nel mirino del Capo dello Stato. Norme che richiedono una ulteriore riflessione e modifica da parte del Parlamento: l’art.31 relativo all’arbitrato e l’art.20 che riguarda invece la disciplina infortuni sul lavoro ad aeromobili e naviglio di Stato.

La prima norma, in particolare, stabilisce che si possono inserire clausole compromissorie (quelle che consentono alle parti di far decidere da arbitri sulle controversie tra loro insorte) anche nei contratti di lavoro se lo prevedono accordi fra le parti sociali e a patto che tali clausole siano certificate. Le parti hanno un anno di tempo per trovare un accordo. Se non ci riescono, è  il governo a provvedere per decreto. Esiste però anche il caso che un accordo tra singolo lavoratore e datore di lavoro stabilisca la possibilità di ricorrere all’arbitrato secondo equita’ (vale a dire bypassando le norme di legge) per decidere su eventuali controversie. Accordo che può anche sopraggiungere in un secondo momento.

La seconda norma su cui il presidente della Repubblica ha espresso rilievi è quella che esclude dall’applicazione della normativa (legge 12 febbraio 1995 n°51) in materia di infortuni e igiene del lavoro alcuni lavori: servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l’esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l’esercizio delle miniere, cave e torbiere, per quanto attiene alla prevenzione contro gli infortuni; il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l’esercizio di miniere, cave e torbiere, per quanto attiene alla materia di igiene del lavoro. Il punto, quindi, è  che l’articolo 20 del ddl consente ai lavoratori in questione, che hanno subito danni per il mancato rispetto delle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro, di essere risarciti ma non di adire le vie legali.

Tredicesima mensilità per l’indennità di frequenzaultima modifica: 2010-04-02T12:09:00+02:00da vitegabry
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