Accertamento della disabilità ex legge 68/99

Nuova procedura ex articolo 20 della legge n. 102/09

Il messaggio  n. 3989/11 dell’Inps illustra, forse più per informazione alle proprie sedi che non hanno mai trattato la materia che per altro, i compiti della Commissione Asl integrata nei confronti delle richieste di accertamento della disabilità ex legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Cogliamo l’occasione per ripercorrere le disposizioni più rilevanti di questa norma la cui finalità é, come noto, la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Con l’emanazione di questa legge vengono da un lato completate le diverse disposizioni normative a tutela dei cittadini svantaggiati, e dall’altro lato é segnato definitivamente il passaggio dalla forma assistenzialistica di tutela ad una di integrazione, non solo sociale ma anche lavorativa, muovendo dal principio della possibilità di collocamento della persona disabile nel rispetto delle singole potenzialità lavorative, ovviamente senza penalizzare le aspettative dell’azienda che lo assume, ma anzi modulando le esigenze aziendali con le residue, ma impiegabili, positività del soggetto.

L’accesso al lavoro delle persone disabili prevede il coinvolgimento delle Asl attraverso i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), le commissioni mediche integrate, i SERT, gli SPISAL (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e le amministrazioni provinciali attraverso i servizi politiche del lavoro ed i Centri per l’impiego.

In relazione agli argomenti affrontati nel messaggio Inps, ricordiamo che la riforma Bassanini (normata dal dlgs 469/97 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro”) demanda alle regioni ed alle province l’organizzazione amministrativa delle politiche attive per il lavoro e del collocamento.

Va precisato che il recepimento delle competenze previste dal decreto legislativo 469/97 non è avvenuto in modo omogeneo nei vari territori regionali, ed é quindi possibile che i compiti sotto elencati possano essere distribuiti diversamente all’interno dei tre organismi provinciali individuati dalla legge: Commissione tripartita provinciale, Comitato tecnico provinciale, Centri per l’impiego.

I lavoratori disabili assunti in base alla legge 68 sono destinatari, per la materia che qui interessa, delle seguenti tutele:
• non può essere chiesto al disabile di essere utilizzato in mansioni non compatibili con il suo stato invalidante;
• in caso di aggravamento delle condizioni di salute o variazione nell’organizzazione del lavoro, il disabile (o il datore di lavoro) può chiedere la verifica della compatibilità delle condizioni di invalidità con la nuova mansione. Inoltre il lavoratore disabile può chiedere se, a causa delle sue menomazioni, possa essere ancora utilizzato presso l’azienda;
• nel caso in cui venga riscontrata l’incompatibilità con la prosecuzione della permanenza in azienda, derivata da aggravamento dell’invalidità o a causa della riorganizzazione produttiva, il disabile ha diritto a una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro, sino a che non si trovi una nuova mansione compatibile con lo stato invalidante. In questo periodo di sospensiva, il disabile può essere impiegato in tirocinio formativo per apprendere la nuova mansione.

La commissione competente per tali accertamenti è la Commissione Asl integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare nonché,  come previsto dalla legge 102/09, da un medico INPS.

In caso di licenziamento per causa oggettiva o per riduzione di personale, il lavoratore disabile viene riscritto nella posizione di graduatoria che occupava precedentemente all’avviamento al lavoro. I provvedimenti relativi a questi passaggi sono concordati con il Comitato tecnico.

Per accedere ai benefici della legge 68 é necessario richiedere -qualora si tratti di persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap intellettivo- il riconoscimento dell’invalidità civile (superiore al 45%) e un successivo accertamento di disabilità.

Per inciso ricordiamo che, ai fini della legge 68, nel caso di invalidità del lavoro, vale l’accertamento (superiore al 33%) effettuato dagli organi tecnico-sanitari dell’INAIL, mentre, nel caso di invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e di invalidi per causa di servizio, l’accertamento é svolto dalle Commissioni mediche di verifica (invalidità ascritta alle categorie da 1° a 8° della tabella del DPR 915/78).

Per poter accedere al sistema di inserimento lavorativo il disabile (con esclusione degli invalidi per lavoro e per servizio) deve sottoporsi preventivamente all’accertamento delle condizioni di disabilità, cioè ad un esame volto all’individuazione di elementi da fornire al Comitato tecnico, per permettergli di svolgere il proprio compito consistente nel valutare le residue capacità lavorative del disabile che aspira ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, nonché nel definire le prestazioni e gli strumenti idonei all’inserimento e nel predisporre gli eventuali controlli periodici post-inserimento sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

L’accertamento della disabilità permette alla persona disabile di iscriversi alla lista del collocamento obbligatorio, avvalendosi anche del collocamento mirato cioè di quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente la persona con disabilità nella sua capacità lavorativa e di inserirla nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 

Questo accertamento -effettuato in più fasi temporali sequenziali, contestualmente all’accertamento delle minorazioni civili- si conclude con la redazione della diagnosi funzionale che attesta la capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e indica le conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione lavorativa.

A tal fine possono essere utili sia la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per lo stesso disabile nel periodo scolare ai fini del sostegno, sia il raccordo, come indicato, con il comitato tecnico istituito all’interno della commissione provinciale per l’impiego.

La relazione conclusiva dell’accertamento di disabilità deve essere redatta entro  120 giorni dalla presentazione della domanda di disabilità (art. 6 DPCM 13.1.2000) e viene trasmessa al disabile ed al Comitato tecnico.

La commissione Asl integrata effettua anche le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

I lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia, che siano stati riconosciuti invalidi civili dalla Commissione medica Asl integrata o che abbiano acquisito una invalidità al lavoro, hanno diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, così come definito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 454/98).

Le sedi territoriali dell’Inca (www.inca.it) sono a disposizione per avviare le procedure sia per la presentazione della domanda invalidità civile e/o per il successivo accertamento della condizione di disabilità.

Accertamento della disabilità ex legge 68/99ultima modifica: 2011-02-27T12:38:00+01:00da vitegabry
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