Archivi giornalieri: 3 settembre 2021

San Gregorio Magno

 

San Gregorio Magno


San Gregorio Magno

autore Carlo Saraceni anno 1600 circa titolo San Gregorio Magno scrive ispirato dallo Spirito Santo
Nome: San Gregorio Magno
Titolo: Papa e dottore della Chiesa
Nascita: 540 circa, Roma
Morte: 12 marzo 604, Roma
Ricorrenza: 3 settembre
Tipologia: Memoria liturgica
Protettore:cantantimusicistipapi

La Chiesa con molta ragione ha decorato questo santo Pontefice con il titolo di Grande, titolo che egli ha meritato con lo splendore delle sue azioni, con l’eccellenza delle sue virtù e dei suoi scritti. La sua vita segna una delle più belle pagine della storia sia ecclesiastica che civile.

Nacque in Roma verso la metà del secolo sesto. Ebbe mente vasta e profonda, energia veramente romana, attività instancabile e grande amore per il vero e per il giusto: prerogative che egli affinò e soprannaturalizzò nella meditazione e nell’esercizio di una perfetta vita claustrale.

Nelle Gallie i nuovi stati dei Franchi si andavano formando; nella Spagna il regno dei Goti non era ancora ben fermo; in Italia i Longobardi nel pieno disordine della loro immigrazione; in Inghilterra i valorosi Anglosassoni non ancora guadagnati al Vangelo: insomma la Chiesa vedeva che la Divina Provvidenza k affidava questi popoli perché li educasse alla verità de Vangelo, perché li avviasse sulla via della vera civiltà del vero progresso.

S. Gregorio, uomo tutto di Dio, per mezzo dei suo scritti e dei suoi apostoli conquistò alla fede e alla morale cristiana questi nuovi popoli, mentre la sede d Roma era circondata dalle spade nemiche.

Le ordinazioni, le prescrizioni, i moniti e le sentenze in materia di diritto, e le sue innumerevoli lettera recarono vera luce nella educazione dei popoli e furorn guida sicura anche negli affari più complicati e difficili.

I suoi scritti andavano a ruba tra il popolo, sia per l’argomento sempre di attualità e magistralmente trattato, sia per l’unzione celeste che spirava da ogni pagina, sia per lo stile semplice e confidente, proprio d un padre, che parla ai suoi figli ancora bambini.

Ma l’attività di S. Gregorio si estese anche largamente ai bisogni della Chiesa di Oriente. Prima di tutto combatté il bizantinismo del regime di Costantino poli, poi ne rintuzzò la smoderata vanità dei suoi patriarchi. Con invitta pazienza ed umile carità, ma con pari forza, dileguò le tendenze di separazione dalla Chiesa di Roma, e ritardò cosi per più secoli lo scisma greco.

Per opera di questo Pontefice scomparvero i funesti residui di superstizione e di culto idolatrico, si dileguarono le eresie che, sebbene più volte sconfitte, tentavano tuttavia di infiltrarsi nella nuova vita dei popoli.

Per le esperienze che S. Gregorio aveva delle cose di mondo, intervenne egli stesso alla difesa di Roma assalita dai nemici, protesse le regioni d’Italia minacciate dalla guerra e mandò istruzioni agli ufficiali sprovvisti di direttive e abbandonati a se stessi dal governo centrale.

In questo modo S. Gregorio pose i primi fondamenti dell’autorità temporale dei Papi.

S. Gregorio si addormentò nel Signore, ricco di meriti, il 12 marzo dell’anno 604.

PRATICA. Il Papa è il dolce Cristo in terra: a lui dobbiamo amore, fedeltà, ubbidienza, preghiera.

PREGHIERA. O Dio, che hai concesso i premi dell’eterna beatitudine al tuo servo Gregorio, concedi propizio a noi, che giacciamo sotto l’incubo delle nostre colpe, la grazia di essere da te sollevati per le sue preghiere.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa: dopo avere intrapreso la vita monastica, svolse l’incarico di legato apostolico a Costantinopoli; eletto poi in questo giorno alla Sede Romana, sistemò le questioni terrene e come servo dei servi si prese cura di quelle sacre. Si mostrò vero pastore nel governare la Chiesa, nel soccorrere in ogni modo i bisognosi, nel favorire la vita monastica e nel consolidare e propagare ovunque la fede, scrivendo a tal fine celebri libri di morale e di pastorale. Morì il 12 marzo.

Contratto di espansione e prepensionamento: la scadenza del 2 settembre

Contratto di espansione e prepensionamento: la scadenza del 2 settembre

Scade il 2 settembre il termine di presentazione delle domande di accesso al prepensionamento nell’ambito del contratto di espansione

Importante scadenza in vista per le aziende e lavoratori che intendono, per l’anno 2021, avviare il cosiddetto contratto di espansione (in ottica di prepensionamento dei dipendenti) per:

  • la conclusione della procedura di consultazione sindacale;
  • la presentazione della domanda di accesso al prepensionamento, di cui all’art. 41, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.

Il termine, infatti, è posto al 2 settembre 2021, ossia 90 giorni prima del 1° dicembre, data della decorrenza del primo assegno di accompagnamento.

Con riferimento alle procedure di esodo aziendale, l’INPS ha emanato la Circolare 24 marzo 2021, n. 48 e il Messaggio 25 giugno 2021, n. 2419 con le istruzioni operative da seguire.

Contratto di espansione e prepensionamento: campo di applicazione

L’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, in via sperimentale, entro il 2021, ha stabilito che le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con:

  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU.

Possono accedere al contratto di espansione:

  • i dipendenti a tempo indeterminato;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti,

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago gestite dall’INPS che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Questi lavoratori dovranno trovarsi, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile ai due trattamenti pensionistici principali del nostro ordinamento:

  • pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito 20 anni di contribuzione e il requisito dell’importo soglia per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995);
  • prima della pensione di vecchiaia.

Presentazione dell’accordo sindacale

Preliminarmente, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”.

La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto dall’impresa interessata – tramite il “Cassetto previdenziale aziende” – l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.

In particolare, l’accordo deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o di gruppo di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di tutte le aziende interessate;
  • la data di sottoscrizione;
  • data inizio validità;
  • data fine validità;
  • il numero massimo di lavoratori esodandi;
  • infine in caso di un gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione di aggregazioni di aziende l’accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutte le aziende esodanti.

Aziende destinatarie contratto di espansione

La Legge di Bilancio del 2021 (L. 178/2020), con l’art. 1, co. 349, per il solo anno 2021, ne ha disposto l’applicazione alle imprese con organico non inferiore a 250 unità lavorative, soglia raggiungibile anche per mezzo di aggregazioni stabili con finalità produttive o di servizi, anche con un gruppo di imprese, innovando il precedente indirizzo del Ministero del Lavoro.

Solo per accedere alla CIGS del co. 7 è richiesto un organico pari ad almeno 500 unità lavorative. Il prepensionamento è aperto anche alle imprese che non rientrino in campo CIGS (la CIGS è richiamata solo per determinare la media occupazionale aziendale, visto che si applicano i medesimi criteri di computo utilizzati per la CIGS).

Ora, con il “Decreto Sostegni-bis”, approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri, la soglia dimensionale per l’accesso allo strumento scende a 100 addetti; con un incremento quindi della spesa di 101,7 milioni per l’anno 2021, 225,5 milioni per l’anno 2022, 50,5 milioni per il 2023 e 30,4 milioni per il 2024.

Cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali, il Fisco riparte dal primo settembre 2021: le date chiave

Agenzia Entrate-Riscossione riprende le attività a settembre 2021, con le notifiche delle cartelle esattoriali. Le date da tenere d’occhio.

Con l’avvicinarsi della fine della stagione estiva, mercoledì primo settembre riprende l’attività di notifica degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ecco perchè gli interessati debbono ricordare che in parallelo dovranno eseguire i pagamenti delle somme dovute al Fisco.

Infatti, a seguito dell’ultima proroga riparte da inizio mese, l’attività dell’Agenzia della riscossione per il recupero dei debiti fiscali sospesi a causa della pandemia e delle conseguenze, anche di natura economica, che sono derivate, a danno di famiglie; lavoratori ed imprese.

Cerchiamo allora di fare il punto della situazione sulle cartelle esattoriali e sull’attività di notifica degli atti, giacchè molti contribuenti sono e saranno interessati alle novità in materia.

Cartelle esattoriali senza proroga della sospensione: cosa cambia?

Il 31 agosto è stato il giorno della fine della sospensione delle cartelle esattoriali, decisa dall’Esecutivo mesi addietro. Come accennato, dal primo settembre l’Agenzia delle Entrate potrà riprendere a notificare gli avvisi di pagamento a milioni di contribuenti.

Più nel dettaglio, la legge di conversione del decreto Sostegni bis aveva prorogato fino al 31 agosto il termine finale di sospensione dei pagamenti di tutte le entrate tributarie legate a cartelle di pagamento; avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito Inps. Oggetto di sospensione fino al 31 agosto anche le procedure cautelari ed esecutive. Ci riferiamo in particolare a fermi amministrativi; ipoteche e pignoramenti. Ricordiamo altresì che la sospensione aveva avuto origine dal decreto Cura Italia del 2020.

Come accennato, da inizio settembre si riaccende dunque la macchina dell’Agenzia della riscossione per il recupero dei debiti fiscali a carico dei contribuenti, e sospesi a causa del coronavirus. Contestualmente, riprende anche l’attività di notifica di nuove cartelle; degli altri atti di riscossione nonché degli iter di riscossione, cautelari ed esecutivi.

Nei giorni scorsi il direttore dell’Agenzia, Ettore Maria Ruffini, ha tuttavia specificato che la ripresa dell’attività del Fisco sarà graduale.

Cartelle esattoriali: le scadenze da ricordare a settembre

Secondo gli osservatori più attenti, i primi 4 milioni di cartelle esattoriali – dei 60 milioni di atti accumulati dal marzo 2020 – saranno recapitati dall’Agenzia entro il mese di dicembre o comunque entro la fine del 2021. Il primo settembre è una data assai rilevante per la macchina del Fisco, perchè di fatto è di nuovo possibile, per il servizio Riscossione, notificare ai contribuenti le cartelle esattoriali, rimaste nel cassetto dallo scorso 8 marzo 2020. Ci riferiamo al periodo iniziale della pandemia in Italia, che aveva comportato un lockdown generalizzato per molte settimane.

In pratica, finito il periodo di sospensione, entro la scadenza del 30 settembre 2021 gli interessati dovranno eseguire il pagamento delle somme congelate nel corso dell’ultimo anno; esse potranno essere versata in un’unica soluzione o anche con rateizzazione, attraverso adeguata domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In linea generale, giacchè per legge i versamenti oggetto di sospensione devono essere compiuti entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, questi andranno fatti entro il 30 settembre 2021.

Il calendario degli adempimenti in sintesi

Il mese di settembre sarà insomma denso di appuntamenti e adempimenti legati alla riscossione delle cartelle esattoriali, come di seguito sintetizzato:

  • Ripresa graduale delle attività di notifica degli atti della riscossione: primo settembre 2021;
  • Ripartenza delle procedure cautelari ed esecutive (pignoramenti; fermi amministrativi e ipoteche): primo settembre 2021;
  • Ripresa delle verifiche di inadempienza da parte delle PA: primo settembre 2021;
  • Pagamento delle entrate tributarie e non tributarie congelate dall’8 marzo 2020: entro il 30 settembre 2021;
  • Presentazione domanda di rateizzazione per le somme sospese: entro il  30 settembre 2021;
  • Pagamento rata della rottamazione ter dovuta nel mese di maggio 2020: entro il 6 settembre 2021 (in virtù del termine di tolleranza);
  • Versamento rata della rottamazione ter e saldo e stralcio dovuta nel mese di luglio 2020: entro il 30 settembre 2021 (ma 5 ottobre con termine di tolleranza).

In particolare, gli ultimi due pagamenti si riferiscono alla cd. ‘pace fiscale’, con una doppia scadenza proprio questo mese. A ben vedere, si tratta insomma di un calendario fitto, che include una serie di scadenze serrate da rispettare.

Cartelle esattoriali: poche settimane per pagare quanto dovuto al fisco

Soprattutto rileva la data di scadenza del 30 settembre 2021, ossia il termine ultimo per effettuare il pagamento delle somme oggetto di sospensione. Infatti, entro tale data sarà necessario compiere i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie legate a cartelle esattoriali; avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Attenzione però: per quanto attiene alle cartelle esattoriali; avvisi di addebito e di accertamento già scaduti prima dell’8 marzo 2020 il pagamento dovrà essere svolto in tempi immediati, per impedire l’attivazione delle procedure di recupero. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o con rate: la scelta spetta al contribuente.

In particolare, le regole per coloro che decidono di rateizzare sono ora un po’ più elastiche. Infatti, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020; così come per i nuovi piani concessi fino al 31 dicembre 2021 è aumentato da 5 a 10 il numero di rate non pagate, che fa scattare la decadenza del beneficio della rateizzazione.

In buona sostanza, coloro che hanno problemi di natura economica potranno pagare entro il 30 settembre un numero di rate che basti ad impedire la revoca del pagamento suddiviso in rate. Ovviamente però rimane l’obbligo di saldare tutto quanto dovuto, in un secondo tempo.

Incentivi Inps assunzioni disabili

Incentivi INPS assunzioni disabili 2021: nuove risorse per le agevolazioni

Assegnate le risorse finanziarie per il 2021, al fine di incentivare l’assunzione agevolata dei lavoratori disabili

Buone nuove per i lavoratori disabili. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per le Disabilità, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 agosto 2021, il Decreto Ministeriale dell’8 luglio 2021, che istituisce la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2021. Per quest’anno, il predetto fondo dispone risorse finanziarie per un importo di 77.455.197 euro. Degli oltre 77 milioni di euro complessivi, circa 55 milioni sono destinati agli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, in forma di bonus e sgravi contributivi ai datori di lavoro.

Quanto alle modalità di fruizione dell’incentivo, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio sulle denunce mensili per via telematica. Ciò è consentito sia agli enti pubblici economici. Da notare, inoltre, che la misura e la durata dell’esonero contributivo sono proporzionali alla menomazione del soggetto da assumere.

Incentivi INPS assunzioni disabili 2021: criteri di ripartizione delle risorse

Ai fini della corresponsione dell’incentivo di cui ai co. 1 ed 1-bis dell’art. 13 della L. n. 68/1999, e successive modifiche ed integrazioni, saranno trasferite all’INPS per l’annualità 2021:

  • le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell’art. 5, co. 3-bis, della L. n. 68/1999 nel VI bimestre 2019 e nei I, II, III, IV e V bimestri 2020 pari a complessivi euro 4.651.565,00, che sono state riassegnate al capitolo nel 2020 (residui di lettera F) e le risorse relative al VI bimestre 2020, per euro 156.644,00, che sono state conferite al capitolo nell’esercizio 2021, per un totale complessivo di euro 4.808.209,00;
  • le risorse versate nell’annualità 2020 da soggetti privati al medesimo Fondo a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell’art. 13, co. 4-bis, della L. n. 68/1999, per complessivi euro 731.246,00 (residui di lettera F);
  • le risorse, pari a euro 50.000.000, a valere sul “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” di cui all’art. 13, co. 4, della L. n. 68/1999, annualità 2021.

Per l’annualità 2021, il Fondo di cui all’art. 13 dispone complessivamente di euro 77.455.197.

Fondo assunzioni disabili: riduzione contributi INPS

La L. n. 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede il riconoscimento di un incentivo finalizzato a favorire l’assunzione di persone diversamente abili.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015, nonché dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), la Legge contempla l’accesso ad un incentivo:

  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
  • poi del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
  • infine 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

Fondo assunzioni disabili: domanda di incentivo

Come presentare la domanda per l’accesso al Fondo disabili INPS? Ebbene, la domanda deve essere inviata tramite il “Portale delle Agevolazioni”, attraverso l’applicativo dedicato.

Successivamente, entro 5 giorni, l’INPS comunica la disponibilità dei fondi ed entro sette giorni dalla comunicazione si deve perfezionare il contratto di assunzione.