Archivi giornalieri: 25 agosto 2021

ARAN

“Italia domani” il portale ufficiale dedicato al PNRR

Stampa PDF
 

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

E’ on-line italiadomani.gov.it, il portale ufficiale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel sito sono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. Accedendo alla sezione “Priorità Trasversali“, è possibile navigare fra le principali misure che hanno un impatto positivo sui giovani, sulla parità di genere e sulla riduzione dei divari territoriali. La sezione “Missioni” illustra i principali interventi suddivisi nelle 6 Missioni di cui si compone il Piano. Nella sezione “Risorse” è consultabile un prospetto delle risorse finanziarie disponibili per ogni Missione, con l’indicazione delle risorse aggiuntive stanziate all’interno del Fondo Complementare. Inoltre, la sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le riforme. Alla sezione “Investimenti” sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel Piano.

ARAN

LEGGE 6 agosto 2021, n. 113 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficie

Stampa PDF

Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 la Legge n. 113 del 6 agosto 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia” e il testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113. La legge contiene importanti disposizioni in materia di pubblico impiego: dalle regole per il reclutamento dei tecnici PNRR (art. 1) e per le assunzioni legate alle missioni PNRR (transizione digitale, giustizia e transizione ecologica – art. 10 e 11-17), o a supporto del sistema di governance del PNRR (esperti per le amministrazioni locali a supporto delle semplificazioni – art. 7-9); alla valorizzazione dei dipendenti pubblici (art. 3) mobilità, progressioni, selezioni uniche per gli enti locali, valorizzazione economica; nell’ambito della semplificazione e snellimento organizzativo viene introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6) che accorperà gli altri piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione.

 

ARAN

ACCERTAMENTO DEFINITIVO RAPPRESENTATIVITA’ 2019 – 2021 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Stampa PDF

A seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021) del 3 agosto 2021 l’A.Ra.N. ha proceduto – in forza di apposita delibera del Collegio di indirizzo e controllo – all’accertamento definitivo della rappresentatività nei comparti individuati da detto Contratto, per il citato periodo contrattuale.

Tale accertamento finale è riportato nelle tabelle qui pubblicate che superano tutte quelle precedenti relative al medesimo triennio, per gli ambiti contrattuali considerati.

 

ARAN

Pubblicazioni e Statistiche

L’ Aran, in relazione alle proprie competenze istituzionali, si pone come punto di riferimento costante per le pubbliche amministrazioni, fornendo servizi di ricerca, documentazione e comunicazione.

In questa direzione ha sviluppato una linea editoriale costituita da:

 

Archivio pubblicazioni ARAN

ARAN

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 41, COMMA 5 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2001 (QUADRIENNIO 1998-2001 E BIENNIO 1998-1999)

Stampa PDF

In data 04.08.2021 l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.

La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:

“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

 

Esonero contributi Inps

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: al via le istanze

Via libera dal 25 agosto e fino al 30 settembre 2021, alle domande di esonero parziale dei contributi INPS per i lavoratori autonomi

Tutto pronto per la presentazione della domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. Infatti, a decorrere dal 25 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021, è possibile inviare apposita domanda sul sito dell’Istituto.

A tal fine, occorre munirsi delle seguenti credenziali:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

A darne notizia è l’INPS con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 e confermato anche nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: quadro normativo

L’art. 1, co. 20, della L. n. 178/2020 30 dicembre 2020, ha istituito il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

  • lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi quindi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Esonero parziale INPS autonomi: a chi si rivolge?

La domanda può essere presentata all’INPS da parte dei seguenti soggetti che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Esonero parziale INPS autonomi: i requisiti

I predetti soggetti devono:

  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno;
  • avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  • risultare inoltre in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il DURC di cui al decreto del MLPS del 30 gennaio 2015;
  • non essere comunque titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • infine non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Esonero parziale INPS autonomi: presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Attenzione però: l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Inoltre, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.

Pagamento anticipato pensioni settembre 2021: le date

Tanti aventi diritto alla prestazione pensionistica in questi ultimi giorni di agosto si stanno domandando in che data saranno versate le pensioni di settembre 2021. Il quesito è: anche questa volta varrà l’anticipo del pagamento già alla fine del mese in corso o, invece, si dovrà attendere la prima settimana di settembre?

Ebbene, in linea generale, la situazione non è mutata e, in ragione della persistenza dello stato di emergenza correlato al coronavirus, l’anticipo del ritiro della pensione prosegue per tutti coloro che la ricevono presso gli uffici delle poste. 

Vediamo allora di seguito che cosa al momento si sa circa il calendario del pagamento anticipato pensioni settembre 2021, in modo da chiarire la situazione ai beneficiari.

Pagamento anticipato pensioni settembre 2021: la finalità

L’anticipazione del versamento delle pensioni alle poste è cosa nota. Infatti, è ormai passato più di un anno e mezzo dalla prima iniziativa in tal senso. Diciamo subito che anche questa volta, per quanto attiene alla data di pagamento delle pensioni INPS di settembre 2021m ci sarà un auspicato anticipo agli ultimissimi giorni di agosto.

D’altronde se è vero che lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato, non può che conseguirne anche la prosecuzione del meccanismo dell’anticipazione del versamento pensioni. Come già successo per le precedenti mensilità, sarà seguito un calendario alfabetico per iniziale del cognome, suddividendo per questa via i cittadini nell’arco di 5 giorni. Ciò nell’evidente scopo di impedire assembramenti all’entrata; all’uscita ed all’interno degli uffici delle poste, e così garantire la tutela della salute degli impiegati e dei clienti dei predetti uffici.

Il calendario dei pagamenti anticipati delle pensioni settembre 2021

Le pensioni del mese di settembre 2021 saranno accreditate in anticipo dal 26 agosto al 1 settembre 2021. Ciò in quanto le date sono state recentemente rese note dal capo della Protezione Civile. Pertanto, i pensionati potranno ritirare presso Poste Italiane i versamenti di questo mese, in anticipo di qualche giorno in base alla prima lettera del cognome e all’ordine alfabetico.

Come accennato, se è vero che il calendario INPS di solito accrediterebbe le pensioni in banca e poste lo stesso giorno, per evitare assembramenti presso gli uffici in posta saranno anticipate.

I pagamenti delle pensioni INPS di settembre 2021 saranno indicati nel calendario INPS 2021, il quale deve essere però ancora pubblicato. Ma è questione di giorni, se non ore. Più nel dettaglio, per l’ufficialità è necessario avere l’ordinanza della Protezione Civile e il calendario di Poste Italiane condiviso dall’INPS.

Pagamento anticipato pensioni: il periodo di riferimento è compreso tra giovedì 26 agosto e mercoledì primo settembre

Ovviamente, le date e le lettere del cognome sono da verificare con il nuovo calendario pensioni INPS e con i singoli uffici postali, in quanto gli stessi potrebbero avere chiusure locali dovute a festività patronali ad esempio. Generalmente il calendario dei pagamenti pensioni settembre è il seguente:

  • dalla A alla B giovedì 26 agosto;
  • C alla D venerdì 27 agosto;
  • E alla K sabato mattina 28 agosto;
  • L alla O lunedì 30 agosto;
  • P alla R martedì 31 agosto;
  • S alla Z mercoledì 1° settembre.

Vi è da rimarcare che il problema della data di accredito non riguarda i pensionati che ricevono la mensilità presso le filiali bancarie. Infatti detti istituti continuano ad accreditare l’importo pensione secondo la regola, ossia il primo settembre 2021 come da calendario INPS. Infatti questo giorno è il primo bancabile del mese.

In altre parole, i pensionati con un conto in banca potranno ritirare la pensione dal primo settembre 2021; ma in attesa del ritiro della pensione, dovranno ovviamente rispettare le norme anti-coronavirus, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, stop se è ignorata l’offerta via sms. L’ipotesi

Pagamento pensioni settembre 2021: alcune facilitazioni previste

E’ da ricordare inoltre che il pagamento delle pensioni anticipate si applica a tutti coloro che incassano la mensilità della pensione presso Poste Italiane su libretto di risparmio; conto corrente BancoPosta o PostePay Evolution. Ma attenzione: per tutti i destinatari che hanno uno di questi prodotti è anche possibile effettuare i prelievi presso gli ATM Postamat fino a 600 euro al giorno. Dunque se l’esigenza non è oltre questa somma è consentito anche evitare di entrare all’interno dell’ufficio e fare la fila allo sportello per i prelievi. Ciò giacchè gli ATM consentono di versare fino a 600 euro al giorno per un massimo di 2.500 euro ogni mese.

Concludendo, la riscossione della pensione di settembre 2021 da parte dei pensionati di età corrispondente o al di sopra dei  75 anni, abituati al ritiro in denaro contante, può anche avvenire con delega ai Carabinieri. Ciò varrà fino al termine dello stato di emergenza. Per questa via, la pensione sarà recapitata presso l’indirizzo di residenza del pensionato. Ovviamente, detta regola vale laddove non siano già state incaricate altre persone per il ritiro ‘fisico’ della pensione.