Archivio mensile:marzo 2017

La solidarietà antidoto ai populismi

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La solidarietà antidoto ai populismi

 

Con i capi di stato e di governo dell’Unione europea il Papa ricorda i sessant’anni della firma dei Trattati di Roma 

 

È la solidarietà l’unico antidoto efficace ai «moderni populismi» che stanno mettendo radici nel vecchio continente: lo ha sottolineato Papa Francesco parlando ai capi di stato e di governo dell’Unione europea, ricevuti in Vaticano nel pomeriggio di venerdì 24 marzo, alla vigilia dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma. «Centralità dell’uomo, solidarietà fattiva, apertura al mondo, perseguimento della pace e dello sviluppo, apertura al futuro»: i cinque pilastri su cui i padri dell’Europa sessant’anni fa «hanno inteso edificare la comunità economica» sono stati riproposti dal Pontefice nel suo discorso, per ribadire che «a chi governa compete discernere le strade della speranza». Perché — ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai suoi interlocutori — «questo è il vostro compito: discernere le strade della speranza, identificare i percorsi concreti per far sì che i passi fin qui compiuti non abbiano a disperdersi, ma siano pegno di un cammino lungo e fruttuoso».

Del resto, ha fatto notare il Papa, «i padri fondatori ci ricordano che l’Europa non è un insieme di regole da osservare» o «un prontuario di protocolli e procedure da seguire. Essa è una vita, un modo di concepire l’uomo a partire dalla sua dignità trascendente e inalienabile e non solo come un insieme di diritti da difendere, o di pretese da rivendicare». Anzi, ha subito aggiunto, «il primo elemento della vitalità europea è la solidarietà», dalla quale «nasce la capacità di aprirsi agli altri». Certo, Francesco si è detto consapevole che «negli ultimi sessant’anni il mondo è molto cambiato. Se i padri fondatori, che erano sopravvissuti a un conflitto devastante, erano animati dalla speranza di un futuro migliore e determinati dalla volontà di perseguirlo, evitando l’insorgere di nuovi conflitti, il nostro tempo è più dominato dal concetto di crisi»: economica, della famiglia, di modelli sociali consolidati, delle istituzioni e dei migranti.

Insomma si tratta di «tante crisi, che celano la paura e lo smarrimento profondo dell’uomo contemporaneo», alle quali — ha chiarito il Pontefice — occorre rispondere con la solidarietà, che non è semplicisticamente «un buon proposito» ma dev’essere «caratterizzata da fatti e gesti concreti, che avvicinano al prossimo, in qualunque condizione si trovi». Anche perché, «al contrario, i populismi fioriscono proprio dall’egoismo, che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e “guardare oltre”». Da qui l’invito a «ricominciare a pensare in modo europeo, per scongiurare il pericolo opposto di una grigia uniformità, il trionfo dei particolarismi». E tale leadership spetta proprio ai politici, esortati a evitare «di far leva sulle emozioni per guadagnare consenso» e a elaborare, «in uno spirito di solidarietà e sussidiarietà, politiche che facciano crescere tutta quanta l’Unione in uno sviluppo armonico».

Il discorso del Papa  

Annunciazione del Signore


Annunciazione del Signore

Nome: Annunciazione del Signore
Ricorrenza: 25 marzo

Il mistero che la S. Chiesa celebra oggi è l’Annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Maria, che Ella era stata dal Signore scelta fra tutte le donne ad essere la Madre di Dio, e l’incarnazione del Verbo nel suo seno purissimo.

Anticamente la festa odierna era designata anche col nome di « Concezione di Cristo », « Annunciazione del Signore ». Ciò dimostra che era celebrata più come festa del Signore che della ‘Madonna; solo col passare del tempo prese man mano spiccato carattere mariano. Oggi è considerata quasi esclusivamente come festa della SS. Vergine.

« Questo giorno, scrive il Guéranger, è grande negli annali dell’umanità; è grande agli occhi medesimi di Dio, perché celebra l’anniversario del più grande avvenimento che siasi compiuto nel tempo. Quest’oggi il Verbo divino, per mezzo del quale il Padre ha creato tutte le cose, s’è fatto carne nel seno d’una Vergine ed ha abitato in mezzo a noi ».

Questo mistero era già stato preannunciato fin dal Paradiso terrestre, indi più esplicitamente ripetuto e specificato dai Profeti. Isaia, quale segno della Redenzione, all’empio Acaz dice: « Ecco una Vergine concepirà e partorirà un figlio ed Emmanuele sarà il suo Nome ». Più innanzi dice ancora: « Dalla radice di Jesse germinerà una verga e un fiore spunterà da essa ».

Venuta poi la pienezza dei tempi, il tempo accettevole e propizio della Redenzione, mentre la purissima Vergine nazaretana innalza le sue più ferventi preci per accelerare la venuta del Messia, le appare uno dei più fulgidi Arcangeli del Paradiso, Gabriele, e con sommo rispetto e devozione la saluta: « Ave, piena di grazia, il ‘Signore è teco, benedetta tu fra le donne ». Udendo queste cose Maria si turba e pensa che specie di saluto sia questo. L’Angelo per rassicurarla le dice: « Non temere, Maria, poiché hai trovato grazia presso Dio; ecco concepirai nel seno e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà fine ». E Maria, che già ha consacrato la sua verginità a Dio, non comprendendo ciò, dice all’Angelo: « Come avverrà questo se io non conosco uomo? ». Rispondendo l’Angelo le dice: « Lo Spirito Santo verrà in te e la virtù dell’Altissimo ti adombrerà. E per questo quello che nascerà da te sarà santo e sarà chiamato figlio dell’Altissimo… poiché nulla è impossibile a Dio ». E Maria dice: « Ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola ». E l’Angelo si parte da lei.

In quel momento il Figlio di Dio scese in lei, prese carne e pur rimanendo vero Dio, cominciò ad essere anche vero uomo, per poi un giorno patire e morire, a fine di salvarci riaprendoci il Paradiso e meritandoci le grazie per bene operare.

PRATICA. Credere sempre più nei privilegi mariani, particolarmente in quelli che formano l’aureola più fulgida di Maria, la sua perpetua Verginità e la divina Maternità.

PREGHIERA. Dio, che hai voluto che il tuo Verbo all’annuncio dell’Angelo prendesse carne nel seno della Beata Vergine Maria, concedi a noi tuoi devoti che mentre la crediamo veramente Madre di Dio, siamo aiutati dalla sua intercessione presso di te.

MARTIROLOGIO ROMANO. Annunciazione della beatissima Vergine Maria, Madre di Dio.

 

Cure termali

Cure termali, chi può beneficiare dell’assistenza del Sistema sanitario


Partono gli accertamenti dei medici legali dell’Inps, chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alle cure balneo-termali per la prevenzione dell’invalidità e la riabilitazione degli stati morbosi invalidanti.

Per il 2017 l’attività termale avrà inizio il 27 marzo e terminerà il 2 dicembre. Con il messaggio n. 1274 l’Inps ricorda che le unità operative medico legali possono avviare gli accertamenti e che gli assicurati dovranno iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

Come previsto dal decreto sui nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza), il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale alle persone affette dalle patologie inserite in questo elenco, che possono trovare reale beneficio da tali cure.

Nel termalismo previdenziale il beneficio corrisponde al differimento dell’erogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità o al superamento dello stato invalidante già realizzatosi. I medici legali dell’Inps sono quindi chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alle cure. Le prestazioni termali possono essere erogate, quindi, solo se il medico accerti che queste possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati.

L’Inps ricorda che tali cure sono limitate alle seguenti patologie:
•malattie reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari;
•malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Il messaggio dell’Istituto conferma che il limite massimo di erogazione è stabilito in cinque cicli totali: « a decorrere dall’anno in corso – si legge nel documento Inps – non è ammessa alcuna deroga, saranno autorizzabili cicli ulteriori al terzo solo qualora sia oggettivamente documentato il reale beneficio conseguito con i precedenti trattamenti».

Sia in occasione del primo accertamento che dei successivi il cittadino dovrà esibire al medico legale:
•certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
•esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, eccetera);
•visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3 mesi.

In tutti i casi dovrà essere verificato che la patologia sia in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile.

A decorrere dall’anno in corso il parere medico legale formulato dall’unità operativa medico legale territorialmente competente sarà sottoposto al giudizio medico legale definitivo del coordinamento generale

Detrazioni

Detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico

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Detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico, ecco la nostra guida per capire di cosa si tratta, chi ne ha diritto e il calcolo

Le detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico sono riduzioni fiscali per il contribuente dovute ad una situazione soggettiva. Infatti spettano in base sua situazione familiare, a seconda cioè che sia coniugato ed abbia eventualmente anche dei figli o altri familiari a carico potrà godere di queste ulteriori detrazioni fiscali.

Ovviamente, dato che stiamo trattando una riduzione d’imposta il presupposto fondamentale per poter usufruire delle detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico è che tali soggetti siano appunto fiscalmente a carico del contribuente: questi soggetti, devono avere un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo delle spese deducibili.

 

Leggi anche: detrazioni da lavoro dipendente

Questa volta è l’articolo 12 del TUIR che ci indica chi sono i soggetti interessati e come si calcolano le detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico.

  • Detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato);
  • Detrazioni per figli a carico (figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati);
  • Detrazioni per altri familiari a carico (Art. 433 c.c. genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli);
  • Detrazioni per famiglie numerose (con almeno 4 figli).

Detrazioni per coniuge a carico

Nel caso del coniuge, fiscalmente a carico, la detrazione è fissa e varia a seconda del reddito prodotto:

  • fino a 15.000 euro di reddito 800 euro di detrazione annua;
  • se il reddito complessivo è maggiore di 15.000 euro ma non superiore a 40.000 euro la detrazione è di 690 euro annui;
  • per i redditi superiori a 40.000 euro ma inferiori a 80.000 euro spetta una detrazione di 690 euro per la parte eccedente i 40.000 euro.

La detrazione è poi aumentata di:

  • 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro;
  • 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro;
  • 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro.

Detrazioni per figli a carico

Nel caso si abbia a carico anche un figlio o più di uno le detrazioni fiscali variano dai 1.220 euro per i figli minori di tre anni ai 950 euro per i figli con più di tre anni.

Riepilogando, si avrà diritto a ad una detrazione di:

  • 950 euro per ogni figlio;
  • 1.220 euro per ciascun figlio minore di 3 anni;

Agli importi di cui sopra si deve aggiungere 400 euro per ogni figlio disabile. Se la famiglia è “numerosa”, intendendo per numerosa più di tre figli, tutti a carico, allora la detrazione viene aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Anche in questo caso, come per le detrazioni da lavoro dipendente, si deve applicare una formula matematica:

  • detrazione di base x [(95.000 – RC) / 95.000]

Se i figli a carico sono più di uno allora, l’importo di 95.000 è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Detrazioni per altri familiari a carico

Oltre ai figli e al coniuge non separato possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a patto che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro, da ripartire tra coloro per cui si ha diritto alla detrazione.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro, ovvero:

750,00 x (80.000 – RC) / 80.000

Lavoro Fiscale

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Inca

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La maternità alla prova dei bonus
Piccinini (Inca): Per la famiglia, politiche inadeguate e ingiuste
 

“A voler essere ottimisti le politiche della famiglia somigliano a tante cartoline elettorali di diverso colore, utili solo a raccogliere consenso, ma del tutto inefficaci ad affrontare il tema della denatalità che affligge l’Italia, tanto meno a tracciare un organico sistema di sostegno reale per chi volesse avventurarsi in un qualsiasi progetto di riproduzione”. Senza tanti giri di parole, Morena Piccinini, presidente Inca, interviene nelle polemiche sui ritardi con cui l’Inps provvede ad adeguare le procedure telematiche per rendere realmente fruibile il premio alla nascita, introdotto con la legge di Bilancio 2017 in favore delle madri che partoriranno nel 2017, e guarda oltre. “L’assegno di 800 euro, sotto forma di una tantum, da riconoscere a partire dal 7° mese di gravidanza – spiega la Presidente Inca – è un ‘niente’ rispetto alle migliaia di euro che ogni famiglia spende per affrontare una maternità. Il problema non sono le procedure tardive, ma il nostro welfare che oramai fa acqua da tutte le parti”. 

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Lavoro e disabilità professionale: da Inail, una opportunità in più  

L’Inail, per i compiti che il legislatore gli ha assegnato, può, ora, con proprie risorse, sostenere a favore dei disabili al lavoro il concretizzarsi del principio dell’accomodamento ragionevole. L’articolo 1, comma 166, della legge di Stabilità 2015 ha, infatti, autorizzato l’Inail, con risorse a valere su propri bilanci e senza oneri a carico della finanza pubblica, a rimborsare le spese sostenute dai datori di lavoro per adeguare i processi produttivi alle mutate capacità del lavoratore infortunatosi oppure per compiere gli stessi accomodamenti finalizzati ad assumere un lavoratore infortunato o tecnopatico che è alla ricerca di un’occupazione.

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Fondo vittime amianto: una tantum agli eredi dei deceduti nel 2016

L’Inail, con circolare del 15 marzo, recepisce l’estensione del diritto alla “una tantum” di 5.600 euro agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, deceduti nel 2016, a prescindere dal fatto che il deceduto abbia o no  esercitato in vita il relativo diritto, così come peraltro era già previsto per i superstiti dei deceduti nel corso del 2015 . La novità è contenuta nel decreto, cosiddetto milleproroghe. Per inoltrare le domande c’è tempo fino al 31 marzo. La somma una tantum è  da intendersi da ripartire tra gli aventi diritto.   

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Infortuni in “itinere” interessano prevalentemente le donne 

Rispetto al numero complessivo delle denunce, la quota degli infortuni in itinere per le donne si conferma decisamente più elevata rispetto agli uomini, sia in valore assoluto (per il 2015 rispettivamente 49.721 casi contro 45.722) che in percentuale (21,9% contro 11,2%). L’incidenza del “rischio strada” per le lavoratrici è ancora più marcata se si prendono in considerazione le denunce dei casi mortali: per le donne, sempre per il 2015, più di un decesso su due (52,7%) è avvenuto in itinere, mentre tra gli uomini lo stesso rapporto è di circa uno su cinque (22,1%).

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Pensionamento con “opzione donna”. Le indicazioni di Inps 

Con il messaggio n. 1182 del 15 marzo, l’Inps recepisce l’estensione del diritto al pensionamento anticipato in regime di “opzione donna”, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico per effetto degli incrementi della speranza di vita (legge di Bilancio 2017).

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Santa Caterina di Svezia


Santa Caterina di Svezia

Nome: Santa Caterina di Svezia
Titolo: Religiosa
Ricorrenza: 24 marzo

Nacque sul principio del secolo XIV dalla celebre S. Brigida e dal principe Ulfone di Noricia. Già i loro avi si erano distinti per virtù e in modo particolare per devozione alla passione del Salvatore. Caterina fu il fiore più bello e fragrante che Dio concesse ai due santi coniugi. Bambina fu affidata all’educandato delle religiose del monastero di Rosberg. Il Signore la voleva tutta per sè, e a questo scopo permise che il demonio alcune volte la molestasse e la facesse soffrire. La Santa sempre più andò staccando il cuore dai passatempi e divertimenti della età, andò sempre più confermandosi nella volontà di darsi tutta a Dio nello stato verginale. Però per ubbidire al padre sacrificò il suo alto ideale, per passare a nozze col ricco e nobile cavaliere Edgardo. Seppe tuttavia parlare così eloquentemente dei pregi della verginità, che lo sposo consentì di vivere con lei in perpetua continenza, emettendo entrambi il voto di castità: voto che sempre osservarono. Ebbe a soffrire innumerevoli beffe, rimbrotti e contraddizioni, perfino da parte di un fratello; ma essa altro non amava nè cercava che di piacere a Dio.

Mortole il padre, raggiunse la madre a Roma, seguendola nei suoi pellegrinaggi e nell’arduo apostolato fra i miseri e gli infermi. In questo frattempo Dio chiamò al premio il pio suo sposo Edgardo.

Essendo ancora giovane ed avvenente, e rifiutando seconde nozze, innumerevoli furono le insidie e le lusinghe tentate da uomini brutali per recidere il giglio immacolato della sua verginità. Sempre trionfò con l’aiuto di Dio, cui di continuo era unita colla preghiera, aiuto manifestatosi alle volte anche miracolosamente. Passava quattro ore al giorno in preghiera intensa e in contemplazione. Ereditò le virtù e lo spirito di carità e di apostolato di sua madre, colla quale rimase per 25 anni: ne accolse l’ultimo respiro e ne portò le sante reliquie in Svezia. Tornata in patria, si ritirò in un monastero, ove fu superiora. Più tardi si recò nuovamente a Roma, per la canonizzazione della madre. Vi rimase cinque anni, spendendo il tempo che le rimaneva dalle occupazioni più importanti al servizio degli infermi e derelitti. Il Signore volle per suo mezzo compiere innumerevoli miracoli. Tornò infine in patria, nel suo monastero, ove morì il 22 marzo 1381.

PRATICA. Impariamo da questa Santa la custodia degli occhi.

PREGHIERA. O Dio, che nella beata Caterina ci desti sì mirabile esempio di purezza illibata, concedici, te ne preghiamo, per sua intercessione, che noi, puri di mente e di cuore, consacriamo tutte le nostre forze al tuo santo servizio.

La dottrina del preavviso

La dottrina del preavviso alla luce delle nuove sentenze

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L’Istituto del Preavviso sembra aver riscoperto nuova attualità nelle aule dei tribunali, riflessioni alla luce delle ultime sentenze.

L’Istituto del Preavviso sembra aver riscoperto nuova attualità nelle aule dei tribunali, tanto che tra la fine del 2016 e l’inizio di quest’anno sono state prodotte numerose sentenze che ne rinnovano l’applicazione.

Prima di addentrarci nello specifico degli atti giudiziari, è opportuno rifrescarne i dettami fondamentali.

 

Il preavviso nel diritto del lavoro

Il Codice Civile agli Artt. dal 2118 al 2112 recita che, in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro, dandone preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva che può peraltro prevederne l’estensione per interesse delle parti, dagli Usi o in mancanza, secondo equità.

Ed ancora, in mancanza del preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte, un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, la cosiddetta “indennità di mancato preavviso”, contemplata a carico del Datore di Lavoro, anche in caso di decesso del lavoratore, a favore dei familiari aventi diritto o, in caso di dimissioni per giusta causa.

Distinguiamo quindi l’indennità sostitutiva del preavviso, corrisposta dal Datore di Lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento, con immediata cessazione del rapporto di lavoro, dall’indennità di mancato preavviso, dovuta invece dal lavoratore in caso di recesso anticipato rispetto ai termini stabiliti dall’istituto.

L’art. 2121 c.c. ne identifica gli elementi di computo, nella cui base di calcolo rientrano le provvigioni, i premi di produzione, qualsiasi compenso di carattere continuativo esclusi i rimborsi spese, nonché l’eventuale vitto ed alloggio dovuti al lavoratore.

Ed ancora l’Art. 2118 c.c. stabilisce che, in caso di mancato preavviso, sia dovuta al lavoratore, un’indennità pari all’importo della retribuzione di fatto (art. 195 c.c.) addizionata dai ratei della 13^ e 14^ mensilità, concorrendo poi, dal punto di vista fiscale, alla formazione del reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione separata (Tuir Art. 17), applicando l’aliquota prevista per la tassazione del T.F.R.

L’Istituto del Preavviso viene ad assumere quindi due nature, una di tipo reale, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza no. 1118/2002, tale per cui il rapporto di lavoro prosegua automaticamente anche qualora non sia fornita la prestazione, l’altra di natura obbligatoria – Cass. 11740/2007 – che vede l’immediata cessazione del rapporto di lavoro, contestualmente al preavviso non lavorato; a metà si pone invece la sent. Cass. 11089/2005 che considera in essere il rapporto di lavoro, anche durante il periodo di preavviso, con tutte le relative obbligazioni che ne derivano, solo nel caso in cui il lavoratore presti effettivamente la sua opera.

Si ricorda peraltro che, se il preavviso sia obbligatorio nei licenziamenti per GMO, nei casi di libero recesso ad nutum, al termine del periodo di comporto e di apprendistato, non lo sia invece in caso di recesso per giusta causa, risoluzione consensuale o durante il periodo di prova o ancora durante un contratto a tempo determinato.

E’ altresì noto che il termine del Preavviso possa essere interrotto per il godimento delle ferie, per malattia, infortunio, servizio civile e maternità sino ad un anno del nascituro.

Il preavviso alla luce delle nuove sentenze

Dove è stata posta la lente di ingrandimento delle ultime sentenze?

Nel 2016 la Corte di Cassazione si è più volte espressa in tema di Indennità di Preavviso sparigliando le nostre certezze: nel mese di settembre con la Sent. No. 18508/2016, il cui incipit recita che la tutela risarcitoria sancita dall’Art. 18 c, 5 dello Statuto dei Lavoratori, Lg. 300/’70 modificato dalla Lg. 92/2012, non escluda il diritto del lavoratore a percepire l’indennità anche in caso di licenziamento in tronco dichiarato illegittimo, al fine di consentire al lavoratore di affrontare una situazione di improvvisa perdita di lavoro.

Da un precedente orientamento della Cassazione (1404/2000) veniva contemplata, in relazione alla tutela risarcitoria prevista ex Art. 8 Lg. 604/’66, solo il risarcimento del danno, in questo caso invece, gli Ermellini oltre al risarcimento, prevedono anche l’indennità sostitutiva proprio per il fatto che il rapporto di lavoro si sia risolto.

Peraltro il Trib. Di Milano con sentenza del 14 dicembre 2016 si espresso diversamente in merito all’accertamento di nullità del licenziamento, dichiarando sì l’illegittimità dello stesso, ma negando la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, senza dar cenno di accoglimento delle indicazioni della Suprema Corte.

Nel gennaio 2017 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema, dando un’ulteriore svolta alla disciplina del Preavviso, attraverso la sentenza n. 985/2017. Il caso presentato riguardava un lavoratore dirigente che a seguito di dimissioni, durante il periodo di preavviso lavorato, veniva forzatamente posto in ferie dall’azienda, con conseguente reazione di dimissioni per giusta causa del dipendente.

La Corte ha eccepito l’impossibilità di sovrapporre i due periodi, in considerazione che il godimento delle ferie, interrompa i termini del preavviso, considerando in tal modo in prosecuzione il rapporto di lavoro e giustificando pertanto le dimissioni per giusta causa, successivamente presentate.

Gli effetti derivanti dalla sentenza, hanno imposto al datore di lavoro la restituzione delle somme trattenute sulle competenze per TFR a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre al pagamento della medesima, dovuta al lavoratore per la legittimità della giusta causa.

Nello stesso mese la Cassazione è stata chiamata nuovamente a dirimere il contenzioso tra un datore di lavoro che, nel rispetto della clausola posta nel CCNL di riferimento, aveva inviato con un anno di anticipo, la comunicazione dii collocamento al riposo per il raggiungimento dell’età pensionabile di 65 anni al dipendente.

La sentenza prodotta no. 1743/2017, ha stabilito che nel caso di specie l’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore non sia dovuta, considerando tale comunicazione non un’intimazione di licenziamento, bensì l’attuazione di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale, favorendo con largo anticipo il lavoratore affinché potesse organizzarsi di conseguenza, venendo meno, l’ipotesi prevista dall’Art. 2118 c.c.

Considerando infine i contratti stipulati con la clausola delle cosiddette “tutele crescenti”, operante dal marzo 2015, si ricorda che in caso di accertato licenziamento intimato dal Datore di Lavoro che non sia in possesso dei requisiti dimensionali, non venga contemplata la riassunzione, ma un risarcimento a ristoro del danno subito, a cui si deve aggiungere anche l’indennità di mancato preavviso.

Ci ritroviamo dunque ancora a dibattere tra tutela reale ed obbligatoria, danno emergente ed indennità a ristoro, dove l’unica certezza evidente è l’obbligo del costante aggiornamento per i professionisti del settore.