Archivi giornalieri: 5 marzo 2017

PENSIONE SUPPLEMENTARE

CHE COS’È

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

A CHI SPETTA

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

Spetta anche ai:

  • titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; 
  • titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
  • ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:

  • i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  • i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni; 
  • i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
  • i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata. 
  • i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

REQUISITI

Per ottenere la pensione è necessario:

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO; 
  • avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;
  • aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
  • avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

  • non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
  • abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.

I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

  • abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.

Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’AGO se:

  • in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
  • risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

QUANDO SPETTA

La pensione supplementare decorre:

  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
  • dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se la contribuzione versata nell’AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996; 
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
  • contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.


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PENSIONE DI INABILITÀ E DI PRIVILEGIO PER I DIPENDENTI PUBBLIC

Data: 16/12/2015

I dipendenti pubblici, iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug ed alla Cassa Stato, che cessano dal servizio per inabilità al lavoro generata da condizioni di salute non dipendenti da causa di servizio, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di inabilità.

La pensione diretta di privilegio è, invece, una prestazione di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio.

In queste pagine sono indicati requisiti per l’accesso ai diversi trattamenti di quiescenza, procedure e modalità da ottemperare per il riconoscimento dello stato invalidante, termini utili per esercitare il diritto, decorrenze e durata delle prestazioni riconosciute.

PENSIONE DI INABILITÀ

Data: 16/12/2015

CHE COS’È

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

L’assegno per l’assistenza personale e continuativa:

  • non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
  • non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa; 
  • viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa;
  • non è reversibile ai superstiti.

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

REQUISITI

La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E’, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1.1.2012. 


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PENSIONE AI SUPERSTITI

Data: 05/02/2016

CHE COSA È

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità);
  • lavoratore (pensione indiretta).

Per i  superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilità).
I superstiti dell’iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalità diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto  all’assegno al mantenimento;
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  •  i figli, adottivi e affiliati  riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c.,  nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge,  riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Chi può essere considerato “inabile”

E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro(circolare n. 15 del 2009). 

Chi può essere considerato “a carico”

Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni  di:

  • non autosufficienza economica: tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento
  • mantenimento abituale: tale condizione può desumersi dall’effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell’avente diritto.

Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

 

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

INDENNITÀ PER MORTE

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità per morte, se:

  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
  • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

INDENNITÀ UNA-TANTUM

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere  l’indennità una-tantum, se:

  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
  • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Il diritto all’importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.

La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato. Trascorsi, tuttavia, dieci anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).

Per il trattamento pensionistico privilegiato previsto per la gestione pubblica  la richiesta va presentata entro e non oltre i cinque anni dal decesso del dante causa.

QUANDO SPETTA

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

QUANTO SPETTA

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

  • 60%, solo coniuge (*);
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

La pensione ai superstiti a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile  in vigore al 1° gennaio 25%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio 40%
dell’importo della
pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio) 50%
dell’importo della
pensione

L’incumulabilità non si applica in presenza di contitolari  appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

PENSIONE AI SUPERSTITI, ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE

Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall’INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell’anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)

CAUSE DI CESSAZIONE

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

  • per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
    per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

 


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LE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ GESTIONE EX ENPALS

I contenuti informativi presenti in questa pagina sono in corso di aggiornamento.

L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione e non è reversibile.L’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile sempre che ne sussistano i requisiti di legge e che il beneficiario abbia cessato l’attività lavorativa.

Cosa fornisce la prestazione

L’assegno mensile erogato all’iscritto dalla gestione ex Enpals

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori le cui
capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, siano
ridotte in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
a meno di un terzo.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di assegno. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla
apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di invalidità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.

Decorrenza

L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile a domanda e a seguito di conferma dello stato invalidante. Dopo due conferme consecutive, l’assegno diventa definitivo.
Resta, comunque, la facoltà di revisione d’ufficio da parte dell’Ente oppure su richiesta dell’interessato.

Riduzione dell’assegno

L’assegno ordinario di invalidità è soggetto alla riduzione di una quota in percentuale in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

reddito percentuale di riduzione
reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
25 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio)
50 per cento

L’assegno ordinario di invalidità, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE DI INABILITA’

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

I lavoratori affetti da un’infermità fisica o mentale che provochi una
assoluta e permanente impossibilità
a svolgere
qualsiasi
attività lavorativa.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due
    anni
  • dichiarazione di cessazione di qualsiasi attività lavorativa
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti un requisito
soggettivo, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisito soggettivo requisito assicurativo
riconoscimento dello stato di inabilità 5 anni di assicurazione

Il requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza del lavoratore.

requisito contributivo
gruppo A
(*)

600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo B
1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda
gruppo C
1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5anni precedenti la domanda

(*) i 600 contributi giornalieri devono essere riferiti ad effettive prestazioni soggette ad assicurazione alla gestione ex Enpals.

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione.

Misura della pensione

Nel calcolo dell’importo della pensione si tiene conto della contribuzione mancante dalla data di decorrenza della prestazione al compimento dell’età pensionabile: nel sistema retributivo, 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini; nel sistema contributivo, 60 anni indipendentemente dal sesso. In ogni caso, non si può superare il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva e può essere soggetta a revisione.
La pensione di inabilità, liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall’Inail.

LA PENSIONE D’INVALIDITA’ SPECIFICA

Cosa fornisce la prestazione

La pensione mensile erogata all’iscritto dalla gestione ex Enpals.

Chi ha diritto alla prestazione

La pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi
in modo permanente ed assoluto
alle funzioni proprie della
qualifica professionale abituale e
prevalente
. Per attività prevalente si intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il sostentamento.

Le categorie professionali che possono richiedere la pensione d’invalidità specifica sono espressamente individuate dalla legge:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • figuranti e indossatori;
  • artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
  • tersicorei e ballerini.

Come si ottiene la prestazione

E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente alla apposita sezione della gestione ex-Enpals.
Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:

  • stato di famiglia (autocertificazione)
  • dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
  • dichiarazione reddituale
  • modalità di pagamento
  • dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa degli ultimi due anni
  • dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa professionale e abituale per la quale si richiede la pensione d’invalidtà specifica
  • documentazione sanitaria (in busta chiusa recante all’esterno i dati anagrafici dell’assicurato)

I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella apposita sezione della gestione ex-Enpals.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della prestazione sono richiesti
due
requisiti
soggettivi, un requisito
assicurativo
ed un requisito
contributivo.

requisiti soggettivi requisito assicurativo requisito contributivo (*)
– riconoscimento di invalidità permanente ed assoluta nello esercizio dell’attività professionale abituale e prevalente 5 anni di assicurazione  

(*) i contributi giornalieri devono riferirsi alla sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesta la prestazione.

Decorrenza

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione d’invalidità specifica può essere, comunque, soggetta a revisione.

L’ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA

LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’

Per queste due prestazioni previdenziali valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità ovvero quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio.

REQUISITI PER L’ ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ E PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ
Requisiti soggettivi Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso. Un contributo giornaliero effettivamente versato

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ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Data: 16/12/2015

CHE COS’È

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni  e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.  

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Pensione d’anzianità

Data: 17/11/2015

A CHI SPETTA

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età:

  • quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi)

Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età:

  • quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi)

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

QUANDO SPETTA

I lavoratori che, a partire dal 1.1.2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un “differimento” di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti).

La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


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Pensione Anticipata

Data: 16/12/2015

CHE COS’È

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell’AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest’ultima data l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

REQUISITI CONTRIBUTIVI
Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo – con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

3) Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  1. Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
  2. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
  3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all’aliquota del 80%) e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

LA DOMANDA

La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


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Pensione di vecchiaia fino al 2011

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Data: 12/11/2015

A CHI SPETTA

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

  • 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;
  • 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori iscritti alla gestione separata), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

  • 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;
  • 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane);
  • a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 quota 96 con un’età minima di 60 anni (se lavoratori dipendenti) e quota 97 con un’età minima di 61 anni (se lavoratori autonomi).

L’importo della pensione, deve risultare pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.

QUANDO SPETTA

I lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”. La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1° GENNAIO 2011
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi e parasubordinati
12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti

Resta ferma la condizione di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Pensione di vecchiaia

 

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Data: 16/12/2015

CHE COS’E’

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni  
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi* 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1),  se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) ;

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

LA DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web –  richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto.
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.  Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.

 

Sant’ Adriano di Cesarea

 
Sant' Adriano di Cesarea

Nome:
 Sant’ Adriano di Cesarea

Titolo:
 Martire

Ricorrenza:
 05 marzo

Subì il martirio con Eubulo l’anno 309, «sesto anno della persecuzione», secondo la testimonianza di Eusebio. Essendo venuti ambedue a Cesarea in Palestina per aiutare i martiri di quella città, i due santi furono scoperti e, per aver confessato la loro fede, furono condannati alle belve il cosidetto “damnatio ad bestias”.

Adriano, dopo essere stato gettato in pasto ad un leone, fu finito con la spada. Nei sinassari greci il giorno 7 o 8 maggio è celebrata la festa dei Ss. Eubulo e Giuliano.

Dal Martirologio Romano: “A Cesarea in Palestina, sant’Adriano, martire, che, durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano, nel giorno in cui gli abitanti erano soliti celebrare la festa della Fortuna, per ordine del governatore Firmiliano, fu per la sua fede in Cristo dapprima fu gettato in pasto a un leone e poi sgozzato con la spada.”