Pensione di vecchiaia fino al 2011

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Data: 12/11/2015

A CHI SPETTA

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

  • 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;
  • 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).

I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori iscritti alla gestione separata), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

  • 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;
  • 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane);
  • a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 quota 96 con un’età minima di 60 anni (se lavoratori dipendenti) e quota 97 con un’età minima di 61 anni (se lavoratori autonomi).

L’importo della pensione, deve risultare pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.

QUANDO SPETTA

I lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”. La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1° GENNAIO 2011
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi e parasubordinati
12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti

Resta ferma la condizione di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Pensione di vecchiaia fino al 2011ultima modifica: 2017-03-05T19:18:51+01:00da vitegabry
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