Archivi giornalieri: 24 marzo 2017

Cure termali

Cure termali, chi può beneficiare dell’assistenza del Sistema sanitario


Partono gli accertamenti dei medici legali dell’Inps, chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alle cure balneo-termali per la prevenzione dell’invalidità e la riabilitazione degli stati morbosi invalidanti.

Per il 2017 l’attività termale avrà inizio il 27 marzo e terminerà il 2 dicembre. Con il messaggio n. 1274 l’Inps ricorda che le unità operative medico legali possono avviare gli accertamenti e che gli assicurati dovranno iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

Come previsto dal decreto sui nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza), il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale alle persone affette dalle patologie inserite in questo elenco, che possono trovare reale beneficio da tali cure.

Nel termalismo previdenziale il beneficio corrisponde al differimento dell’erogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità o al superamento dello stato invalidante già realizzatosi. I medici legali dell’Inps sono quindi chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alle cure. Le prestazioni termali possono essere erogate, quindi, solo se il medico accerti che queste possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati.

L’Inps ricorda che tali cure sono limitate alle seguenti patologie:
•malattie reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari;
•malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Il messaggio dell’Istituto conferma che il limite massimo di erogazione è stabilito in cinque cicli totali: « a decorrere dall’anno in corso – si legge nel documento Inps – non è ammessa alcuna deroga, saranno autorizzabili cicli ulteriori al terzo solo qualora sia oggettivamente documentato il reale beneficio conseguito con i precedenti trattamenti».

Sia in occasione del primo accertamento che dei successivi il cittadino dovrà esibire al medico legale:
•certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
•esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, eccetera);
•visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3 mesi.

In tutti i casi dovrà essere verificato che la patologia sia in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile.

A decorrere dall’anno in corso il parere medico legale formulato dall’unità operativa medico legale territorialmente competente sarà sottoposto al giudizio medico legale definitivo del coordinamento generale

Detrazioni

Detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico

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Detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico, ecco la nostra guida per capire di cosa si tratta, chi ne ha diritto e il calcolo

Le detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico sono riduzioni fiscali per il contribuente dovute ad una situazione soggettiva. Infatti spettano in base sua situazione familiare, a seconda cioè che sia coniugato ed abbia eventualmente anche dei figli o altri familiari a carico potrà godere di queste ulteriori detrazioni fiscali.

Ovviamente, dato che stiamo trattando una riduzione d’imposta il presupposto fondamentale per poter usufruire delle detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico è che tali soggetti siano appunto fiscalmente a carico del contribuente: questi soggetti, devono avere un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo delle spese deducibili.

 

Leggi anche: detrazioni da lavoro dipendente

Questa volta è l’articolo 12 del TUIR che ci indica chi sono i soggetti interessati e come si calcolano le detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico.

  • Detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato);
  • Detrazioni per figli a carico (figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati);
  • Detrazioni per altri familiari a carico (Art. 433 c.c. genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli);
  • Detrazioni per famiglie numerose (con almeno 4 figli).

Detrazioni per coniuge a carico

Nel caso del coniuge, fiscalmente a carico, la detrazione è fissa e varia a seconda del reddito prodotto:

  • fino a 15.000 euro di reddito 800 euro di detrazione annua;
  • se il reddito complessivo è maggiore di 15.000 euro ma non superiore a 40.000 euro la detrazione è di 690 euro annui;
  • per i redditi superiori a 40.000 euro ma inferiori a 80.000 euro spetta una detrazione di 690 euro per la parte eccedente i 40.000 euro.

La detrazione è poi aumentata di:

  • 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro;
  • 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro;
  • 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro.

Detrazioni per figli a carico

Nel caso si abbia a carico anche un figlio o più di uno le detrazioni fiscali variano dai 1.220 euro per i figli minori di tre anni ai 950 euro per i figli con più di tre anni.

Riepilogando, si avrà diritto a ad una detrazione di:

  • 950 euro per ogni figlio;
  • 1.220 euro per ciascun figlio minore di 3 anni;

Agli importi di cui sopra si deve aggiungere 400 euro per ogni figlio disabile. Se la famiglia è “numerosa”, intendendo per numerosa più di tre figli, tutti a carico, allora la detrazione viene aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Anche in questo caso, come per le detrazioni da lavoro dipendente, si deve applicare una formula matematica:

  • detrazione di base x [(95.000 – RC) / 95.000]

Se i figli a carico sono più di uno allora, l’importo di 95.000 è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Detrazioni per altri familiari a carico

Oltre ai figli e al coniuge non separato possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a patto che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro, da ripartire tra coloro per cui si ha diritto alla detrazione.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro, ovvero:

750,00 x (80.000 – RC) / 80.000

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La maternità alla prova dei bonus
Piccinini (Inca): Per la famiglia, politiche inadeguate e ingiuste
 

“A voler essere ottimisti le politiche della famiglia somigliano a tante cartoline elettorali di diverso colore, utili solo a raccogliere consenso, ma del tutto inefficaci ad affrontare il tema della denatalità che affligge l’Italia, tanto meno a tracciare un organico sistema di sostegno reale per chi volesse avventurarsi in un qualsiasi progetto di riproduzione”. Senza tanti giri di parole, Morena Piccinini, presidente Inca, interviene nelle polemiche sui ritardi con cui l’Inps provvede ad adeguare le procedure telematiche per rendere realmente fruibile il premio alla nascita, introdotto con la legge di Bilancio 2017 in favore delle madri che partoriranno nel 2017, e guarda oltre. “L’assegno di 800 euro, sotto forma di una tantum, da riconoscere a partire dal 7° mese di gravidanza – spiega la Presidente Inca – è un ‘niente’ rispetto alle migliaia di euro che ogni famiglia spende per affrontare una maternità. Il problema non sono le procedure tardive, ma il nostro welfare che oramai fa acqua da tutte le parti”. 

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Lavoro e disabilità professionale: da Inail, una opportunità in più  

L’Inail, per i compiti che il legislatore gli ha assegnato, può, ora, con proprie risorse, sostenere a favore dei disabili al lavoro il concretizzarsi del principio dell’accomodamento ragionevole. L’articolo 1, comma 166, della legge di Stabilità 2015 ha, infatti, autorizzato l’Inail, con risorse a valere su propri bilanci e senza oneri a carico della finanza pubblica, a rimborsare le spese sostenute dai datori di lavoro per adeguare i processi produttivi alle mutate capacità del lavoratore infortunatosi oppure per compiere gli stessi accomodamenti finalizzati ad assumere un lavoratore infortunato o tecnopatico che è alla ricerca di un’occupazione.

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Fondo vittime amianto: una tantum agli eredi dei deceduti nel 2016

L’Inail, con circolare del 15 marzo, recepisce l’estensione del diritto alla “una tantum” di 5.600 euro agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, deceduti nel 2016, a prescindere dal fatto che il deceduto abbia o no  esercitato in vita il relativo diritto, così come peraltro era già previsto per i superstiti dei deceduti nel corso del 2015 . La novità è contenuta nel decreto, cosiddetto milleproroghe. Per inoltrare le domande c’è tempo fino al 31 marzo. La somma una tantum è  da intendersi da ripartire tra gli aventi diritto.   

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Infortuni in “itinere” interessano prevalentemente le donne 

Rispetto al numero complessivo delle denunce, la quota degli infortuni in itinere per le donne si conferma decisamente più elevata rispetto agli uomini, sia in valore assoluto (per il 2015 rispettivamente 49.721 casi contro 45.722) che in percentuale (21,9% contro 11,2%). L’incidenza del “rischio strada” per le lavoratrici è ancora più marcata se si prendono in considerazione le denunce dei casi mortali: per le donne, sempre per il 2015, più di un decesso su due (52,7%) è avvenuto in itinere, mentre tra gli uomini lo stesso rapporto è di circa uno su cinque (22,1%).

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Pensionamento con “opzione donna”. Le indicazioni di Inps 

Con il messaggio n. 1182 del 15 marzo, l’Inps recepisce l’estensione del diritto al pensionamento anticipato in regime di “opzione donna”, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico per effetto degli incrementi della speranza di vita (legge di Bilancio 2017).

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Santa Caterina di Svezia


Santa Caterina di Svezia

Nome: Santa Caterina di Svezia
Titolo: Religiosa
Ricorrenza: 24 marzo

Nacque sul principio del secolo XIV dalla celebre S. Brigida e dal principe Ulfone di Noricia. Già i loro avi si erano distinti per virtù e in modo particolare per devozione alla passione del Salvatore. Caterina fu il fiore più bello e fragrante che Dio concesse ai due santi coniugi. Bambina fu affidata all’educandato delle religiose del monastero di Rosberg. Il Signore la voleva tutta per sè, e a questo scopo permise che il demonio alcune volte la molestasse e la facesse soffrire. La Santa sempre più andò staccando il cuore dai passatempi e divertimenti della età, andò sempre più confermandosi nella volontà di darsi tutta a Dio nello stato verginale. Però per ubbidire al padre sacrificò il suo alto ideale, per passare a nozze col ricco e nobile cavaliere Edgardo. Seppe tuttavia parlare così eloquentemente dei pregi della verginità, che lo sposo consentì di vivere con lei in perpetua continenza, emettendo entrambi il voto di castità: voto che sempre osservarono. Ebbe a soffrire innumerevoli beffe, rimbrotti e contraddizioni, perfino da parte di un fratello; ma essa altro non amava nè cercava che di piacere a Dio.

Mortole il padre, raggiunse la madre a Roma, seguendola nei suoi pellegrinaggi e nell’arduo apostolato fra i miseri e gli infermi. In questo frattempo Dio chiamò al premio il pio suo sposo Edgardo.

Essendo ancora giovane ed avvenente, e rifiutando seconde nozze, innumerevoli furono le insidie e le lusinghe tentate da uomini brutali per recidere il giglio immacolato della sua verginità. Sempre trionfò con l’aiuto di Dio, cui di continuo era unita colla preghiera, aiuto manifestatosi alle volte anche miracolosamente. Passava quattro ore al giorno in preghiera intensa e in contemplazione. Ereditò le virtù e lo spirito di carità e di apostolato di sua madre, colla quale rimase per 25 anni: ne accolse l’ultimo respiro e ne portò le sante reliquie in Svezia. Tornata in patria, si ritirò in un monastero, ove fu superiora. Più tardi si recò nuovamente a Roma, per la canonizzazione della madre. Vi rimase cinque anni, spendendo il tempo che le rimaneva dalle occupazioni più importanti al servizio degli infermi e derelitti. Il Signore volle per suo mezzo compiere innumerevoli miracoli. Tornò infine in patria, nel suo monastero, ove morì il 22 marzo 1381.

PRATICA. Impariamo da questa Santa la custodia degli occhi.

PREGHIERA. O Dio, che nella beata Caterina ci desti sì mirabile esempio di purezza illibata, concedici, te ne preghiamo, per sua intercessione, che noi, puri di mente e di cuore, consacriamo tutte le nostre forze al tuo santo servizio.