Cure termali

Cure termali, chi può beneficiare dell’assistenza del Sistema sanitario


Partono gli accertamenti dei medici legali dell’Inps, chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alle cure balneo-termali per la prevenzione dell’invalidità e la riabilitazione degli stati morbosi invalidanti.

Per il 2017 l’attività termale avrà inizio il 27 marzo e terminerà il 2 dicembre. Con il messaggio n. 1274 l’Inps ricorda che le unità operative medico legali possono avviare gli accertamenti e che gli assicurati dovranno iniziare il trattamento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.

Come previsto dal decreto sui nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza), il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale alle persone affette dalle patologie inserite in questo elenco, che possono trovare reale beneficio da tali cure.

Nel termalismo previdenziale il beneficio corrisponde al differimento dell’erogazione delle prestazioni di invalidità/inabilità o al superamento dello stato invalidante già realizzatosi. I medici legali dell’Inps sono quindi chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alle cure. Le prestazioni termali possono essere erogate, quindi, solo se il medico accerti che queste possano avere un reale effetto terapeutico sui processi morbosi denunciati.

L’Inps ricorda che tali cure sono limitate alle seguenti patologie:
•malattie reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative, reumatismi extra-articolari;
•malattie delle vie respiratorie: bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

Il messaggio dell’Istituto conferma che il limite massimo di erogazione è stabilito in cinque cicli totali: « a decorrere dall’anno in corso – si legge nel documento Inps – non è ammessa alcuna deroga, saranno autorizzabili cicli ulteriori al terzo solo qualora sia oggettivamente documentato il reale beneficio conseguito con i precedenti trattamenti».

Sia in occasione del primo accertamento che dei successivi il cittadino dovrà esibire al medico legale:
•certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
•esami strumentali che documentino adeguatamente la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, eccetera);
•visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque non anteriori a 3 mesi.

In tutti i casi dovrà essere verificato che la patologia sia in uno stadio clinico in cui le cure termali possano comportare un reale beneficio ai fini della prevenzione della condizione di invalidità pensionabile.

A decorrere dall’anno in corso il parere medico legale formulato dall’unità operativa medico legale territorialmente competente sarà sottoposto al giudizio medico legale definitivo del coordinamento generale

Cure termaliultima modifica: 2017-03-24T19:34:04+01:00da vitegabry
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