Archivi giornalieri: 3 febbraio 2016

Voucher baby sitter e asili nido 2016, istruzioni INPS

Voucher baby sitter e asili nido 2016, istruzioni INPS 0

di in 3 febbraio 2016 Inps
Voucher baby sitter e asili nido 2016

Voucher baby sitter e asili nido 2016

L’INPS ha pubblicato l’avviso per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, cosiddetti voucher baby sitter e asili nido 2016

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L’INPS comunica che è stato pubblicato l’avviso con le istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, cosiddetti voucher baby sitter e asili nido 2016, di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Leggi anche: Voucher per baby sitter o asili nido, circolare INPS

Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dalla cosiddetta Legge Fornero, ovvero la 92/2012 per dare alle lavoratrici madri una valida alternativa al congedo parentale.

La Legge di Stabilità 2016 ne ha prorogato la validità anche al 2016 ma nel limite degli stanziamenti di 20 milioni di euro.

Le lavoratrici ammesse al beneficio potranno richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

  • per il servizio di baby-sitter;
  • per far fronte agli oneri degli asili nido pubblici o privati accreditati.

Voucher baby sitter e asili nido 2016, durata, beneficiari e importo.

Chi è ammesso alla presentazione della domanda?

Sono ammesse alla presentazione della domanda di Voucher baby sitter e asili nido 2016 le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti pubbliche o private, oppure iscritte alla gestione separata che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Inoltre posso accedere alla domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti.

Lavoratrici non ammesse

Non sono ammesse alla presentazione della domanda:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale come ad esempio le lavoratrici domestiche;
  • le lavoratrici autonome, fino all’emanazione dell’atteso apposito Decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le madri lavoratrici già esentate totalmente dal pagamento di oneri degli asili nido pubblici o privati accreditati.

Misura e durata del Beneficio

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Inoltre il periodo di congedo deve essere inteso come continuativo e per mensilità piene.

Per le lavoratrici part-time il contributo va riproporzionato in base ad una apposita tabella rilasciata dall’INPS.

Come e quando presentare domanda

La domanda per accedere ai voucher baby sitter e asili nido 2016 va presentata all’INPS esclusivamente:

  • attraverso i servizi telematici di questo portale, accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo. Il servizio d’invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
  • attraverso i Patronati.

La domanda può essere presentata dal 1 febbraio al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati dalla Legge di Stabilità 2016.

 

 

Per maggiori informazioni e per reperire gli allegati: www.inps.it

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Interpello: co.co.co. per Enti e Federazioni Sportive Nazionali

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Interpelli al Ministero del Lavoro

Interpelli al Ministero del Lavoro

In data 27 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un nuovo interpello al Ministero del Lavoro

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In data 27 gennaio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un nuovo interpello al Ministero. L’interpello è il numero 6/2016, è stato posto da CONI e ANCL e riguarda “discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – ambito di applicazione art. 2, comma 2 lett. d), D.Lgs. n. 81/2015”.

Leggi anche: archivio interpelli

Interpello al Ministero del Lavoro numero 6/2016 del 27/01/2016

Il CONI e l’ANCL, con separati atti, hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in merito alla corretta applicazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

Premessa

Ai sensi del disposto di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, viene sancito “il superamento del contratto di lavoro a progetto”, mediante l’abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), non rientrano invece nel campo di applicazione della disciplina sopra illustrata “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. n. 289/2002”.

Le collaborazioni sportive risultano inoltre sottratte all’applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, pertanto appare necessario fare riferimento anche alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Il suddetto DPR ai fini della qualificazione dei redditi diversi si riferisce alle “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”

Conclusioni

Sembra chiaro quindi l’intento del Legislatore che al fine di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche ha utilizzato la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” con un’accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo.

In ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato in risposta al quesito avanzato, il Ministero del Lavoro ritiene che esulino dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall’art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.

Interpello numero 6/2016 del 27/01/2016

 

 

  Interpello numero 6/2016 del 27/01/2016 (164,1 KiB, 9 download)

San Biagio


San Biagio

Nome: San Biagio
Titolo: Vescovo e martire
Ricorrenza: 03 febbraio
Protettore di: malattie della gola

S. Biagio nacque a Sebaste nell’Armenia. Passò la giovinezza fra gli studi, dedicandosi in modo particolare alla medicina. Al letto dei sofferenti curava le infermità del corpo, e con la buona parola e l’esempio cristiano cercava pure di risanare le infermità spirituali.

Geloso della sua purezza ed amantissimo della vita religiosa, pensava di entrare in un monastero, quando, morto il vescovo di Sebaste, venne eletto a succedergli. Da quell’istante la sua vita fu tutta spesa pel bene dei suoi fedeli.

In quel tempo la persecuzione scatenata da Diocleziano e continuata da Licinio infuriava nell’Armenia per opera dei presidi Lisia ed Agricola°. Quest’ultimo, appena prese possesso della sua sede, Sebaste, si pose con febbrile attività in cerca di Biagio, il vescovo di cui sentiva continuamente magnificare lo zelo. Ma il sagace pastore, per non lasciare i fedeli senza guida. ai primordi della procella, si era eclissato in una caverna del monte Argeo.

Per moltissimo tempo rimase celato in quella solitudine, vivendo in continua preghiera e continuando sempre il governo della Chiesa con messaggi segreti. Un giorno però un drappello di soldati mandati alla caccia delle belve per i giochi dell’anfiteatro, seguendo le orme delle fiere, giunsero alla sua grotta. Saputo che egli era precisamente il vescovo Biagio, lo arrestarono subito e lo condussero al preside.

Il tragitto dal monte alla città fu un vero trionfo, perchè il popolo, nonostante il pericolo che correva, venne in folla a salutare colui che aveva in somma venerazione. Fra tanta gente corse anche una povera donna che, tenendo il suo povero bambino moribondo sulle sue braccia, scongiurava con molte lacrime il Santo a chiedere a Dio la guarigione del figlio. Una spina di pesce gli si era fermata in gola e pareva lo volesse soffocare da un momento all’altro. Biagio, mosso a compassione di quel bambino, sollevò gli occhi al cielo e fece sul sofferente il segno della croce.

— Mamma, sono guarito,
— gridò tosto il bambino
— sono guarito!…

Giunto a Sebaste, il prigioniero venne condotto dal giudice Agricola°, che voleva convincerlo a sacrificare agli idoli; ma il Santo con gran calma gli dimostrò che quello era un atto indegno di una creatura ragionevole, perché la ragione dice all’uomo che vi è un Dio solo, eterno, e creatore di ogni cosa, e non molti &i. Per tutta risposta il giudice lo fece battere con verghe e poi gettare in carcere.

Dopo qualche tempo lo volle di nuovo al tribunale, per interrogarlo nuovamente, ma trovò sempre in lui la più grande fermezza. Gli furono allora lacerate le carni con pettini di ferro e così lacero com’era fu sospeso ad un tronco d’albero. Sperimentati ancora contro l’invitto martire tutti i supplizi più inumani, fu condannato ad essere sommerso in un lago. I carnefici condottolo sulla sponda lo lanciarono nell’acqua, e mentre tutti si aspettavano di vederlo annegare. Biagio tranquillamente si pose a camminare sull’acqua finché raggiunse la sponda opposta. Il giudice. fuori di sè, vedendo di non poter spegnere altrimenti quella vita prodigiosa, lo fece decapitare.

PRATICA. S. Biagio è invocato per il male di gola: un bellissimo ossequio in suo onore sarebbe il non contaminare mai la nostra bocca con bestemmie o con parole disoneste.

PREGHIERA. Dio, che ci allieti con l’annua solennità del tuo beato martire e vescovo Biagio, concedi propizio, che come ne celebriamo la festa, così ci rallegriamo ancora della sua protezione.