Estensione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti
L’Inps, con circolare n.139/15, emana le istruzioni applicative del Decreto Legislativo n. 80 del 15.6.2015 unicamente in merito alle modifiche estensive del congedo parentale per i lavoratori dipendenti, riservandosi ulteriori circolari sugli altri punti, quali i nuovi diritti per lavoratori autonomi e liberi professionisti, l’automatismo delle prestazioni per le lavoratrici parasubordinate, il congedo parentale orario.
Le nuove disposizioni si applicano solo nel periodo dal 25.6.2015 ( entrata in vigore del Decreto n.80) fino al 31.12.2015 (per mancanza di fondi). Saranno, quindi, necessari appositi Decreti legislativi nei prossimi anni per garantire adeguata copertura finanziaria. Il Decreto recepisce alcune sentenze della Corte Costituzionale, ma non apporta nessuna novità normativa, aspetto che viene messo in luce anche dall’Inps.
La novità sostanziale del Dlgs n. 80 è l’elevazione del limite temporale per poter usufruire del congedo parentale dagli 8 anni di età del figlio/a, come precedentemente previsto dal T.U., ai 12 anni .
Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale non viene modificato. Rimane quindi invariato il limite massimo individuale per ogni genitore di 6 mesi, elevabile a 7 mesi se il padre, lavoratore dipendente, usufruisca di almeno tre mesi di congedo parentale. Un “ bonus” per i padri, per incentivarne la presenza accanto ai figli. Il limite massimo complessivo tra i genitori è sempre di 10 mesi, elevabili ad 11 nel caso che il padre usufruisca appunto del suo mese in più. Per il genitore solo, il limite massimo è di 10 mesi. Dal 25.6.2015 al 31.12.2015 ogni genitore che non abbia utilizzato completamente i propri mesi di congedo parentale può fruirne fino ai 12 anni di età del figlio/a.
Adozioni e affidamenti
Il “nuovo” limite temporale è applicabile anche nei casi di adozione, nazionale e internazionale, e affidamento. Il congedo parentale può quindi essere fruito, dai genitori adottivi e affidatari, , ovviamente però non oltre la maggiore età del figlio/a, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Indennizzo da 3 a 6 anni del congedo parentale
Il T.U. prevedeva un’indennità pari al 30% della retribuzione mensile per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi fino ai 3 anni di età del bambino/a. Il Dlgs n. 80, invece, eleva dai 3 ai 6 anni il periodo indennizzabile. Per le adozioni e gli affidamenti, il diritto all’indennità del 30% per il congedo parentale è previsto per i periodi fruiti entro i 6 anni (non più 3) dall’ingresso in famiglia del bambino/a.
Con il Dlgs 80, ci troviamo di fronte a tre fattispecie di congedo parentale:
1) periodi di congedo parentale indennizzabili senza condizioni di reddito.
Il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo complessivo massimo tra i genitori di 6 mesi a prescindere dal reddito del genitore richiedente, entro i 6 anni di vita del bambino/a o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia.
2) Periodi di congedo indennizzabili con il limite reddituale.
I periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi entro i 6 anni oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni (tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media globale giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Il limite di reddito da considerare per l’anno in corso è di € 16.327,68 (6.531,07 X 2,5). La Cgil e l’Inca hanno avanzato questa richiesta , correttamente accolta, in sede di audizione parlamentare, perché la bozza di decreto non prevedeva questa ulteriore possibilità. Certo, meglio sarebbe stato estendere l’indennizzo subordinato ai limiti di reddito fino ai 12 anni, ma questa opportunità non è stata presa in considerazione.
3) Periodi di congedo parentale non indennizzabili.
I periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, e dagli 8 ai 12 anni dall’ingresso in famiglia per gli adottati e gli affidati, non sono assolutamente indennizzati.
Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale.
L’Inps afferma che i periodi di congedo parentale risultano coperti comunque da contribuzione figurativa fino al 12 anno di vita del bambino/a, però precisa subito dopo che i periodi di congedo parentale “dal settimo anno di vita in poi” cioè, dopo il compimento del sesto anno di vita del bambino fino al 12°, sono coperti da contribuzione figurativa “ridotta”, calcolata cioè sul doppio dell’assegno sociale, per il 2015 € 5.830,76 x 2= € 11.661,52, integrabile con riscatto o versamenti volontari.
Riscatto dei periodi di congedo fuori dal rapporto di lavoro.
Sempre nel periodo circoscritto precedentemente citato è possibile riscattare i periodi di congedo parentale fino ai 12 anni fuori dal rapporto di lavoro.
L’Inps ribadisce che la richiesta dei “nuovi” periodi fruibili può avvenire solo in modalità telematica. E solo “nel periodo transitorio” (che dovrebbe terminare con la fine di luglio) le domande vanno inviate in cartaceo.
Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.