Partita IVA

Partita IVA

E’ il contratto destinato ai lavoratori autonomi (cooperatori, liberi professionisti, consulenti ecc.).

Il lavoro autonomo svolto dai professionisti con partita IVA è modificatodalla Riforma del mercato del lavoro (L.92/2012, così come modificata dalla L. 134/2012), in senso maggiormente restrittivo, per contenere abusi, introducendo tre criteri che modificherebbero  la natura del rapporto di lavoro, in mancanza di prova contraria da parte del committente. 
criteri presuntivi sono:

  • una durata superiore agli 8 mesi annui, nel corso di due anni solari consecutivi;
  • la riconducibilità ad un soggetto o centro di imputazione di interessi di un corrispettivo superiore all’80% del reddito prodotto dal professionista in due anni solari consecutivi;
  • una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

Se il rapporto di lavoro presenta  almeno due dei tre presupposti previsti,  si ritiene sussistere una collaborazione coordinata e continuativa che, in assenza di un progetto specifico, si trasformerebbe in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

La Riforma del mercato del lavoro prevede che per escludere tali criteri presuntivi e quindi per considerare come genuina la collaborazione a partita IVA sia necessario un compenso minimo di 18 mila euro lordi annui per il 2012, elevate competenze professionali del collaboratore o la sua iscrizione ad un Albo o ordine professionale. In presenza di tali presupposti la collaborazione viene considerata realmente autonoma, impedendo quindi che scatti la trasformazione del contratto.
La disciplina dei nuovi criteri presuntivi si applica ai rapporti sorti successivamente all’entrata in vigore della Riforma (18 luglio 2012), mentre per quelli sorti in precedenza e attualmente in corso  è previsto un’efficacia differita di un anno.

Anche a questa tipologia contrattuale si applicano gli incrementi contributivi previsti dalle nuove norme sulla collaborazione a progetto, nel caso in cui il professionista non abbia una  posizione previdenziale specifica del proprio ordine professionale e sia iscritto alla Gestione separata INPS.

Con l’emanazione del Decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 sono stati individuati i requisiti per la non applicazione dei criteri presuntivi sopra indicati.

La presunzione non opera quando le prestazioni lavorative del professionista richiedono l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati che sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica oppure da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell’attività. Al tale decreto ministeriale è allegato un elenco delle professioni ed attività professionali che già prevedono tale requisito.

Partita IVAultima modifica: 2013-12-14T12:28:50+01:00da vitegabry
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