Archivi giornalieri: 10 dicembre 2013

CALZATURA INDUSTRIA

CALZATURA INDUSTRIA: siglata l’ipotesi di accordo

Sottoscritta, il 29/11/2013, tra ASSOCALZATURIFICI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i Lavoratori addetti all’industria delle Calzature. L’intesa decorre dall’1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016.

L’accordo stabilisce un aumento salariale di 112,00 euro per il 3° livello da ripartire con le seguenti tranches:

– 30 euro dall’1/1/2014;
– 60 euro dall’1/1/2015;
– 22 euro dall’1/7/2015

Questi i nuovi minimi

Livelli

Par.

Minimo all’1/4/2013

Minimo all’1/1/2014

Minimo all’1/1/2015

Minimo all’1/7/2015

8

123

1.957,00

1.995,84

2.073,53

2.102,01

7

120

1.816,50

1.854,39

1.930,18

1.957,97

6

109

1.675,00

1.709,42

1.778,26

1.803,51

5

103

1.591,50

1.624,03

1.689,08

1.712,93

4

100

1.531,50

1.563,08

1.626,24

1.649,39

3S

97

1.498,00

1.528,63

1.589,89

1.612,36

3

95

1.465,00

1.495,00

1.555,00

1.577,00

2S

91

1.424,50

1.453,24

1.510,71

1.531,78

2

90

1.392,50

1.420,92

1.477,76

1.498,61

1

54

1.127,50

1.144,55

1.178,66

1.191,16

Una tantum
Per il periodo di vacanza contrattuale (1/4/2013 – 31/12/2013), al personale di 3° livello in forza alla data del 30/11/2013, verrà erogato un importo una tantum con le seguenti modalità:

– 100 euro con la retribuzione di gennaio 2014;
– 200 euro con la retribuzione di giugno 2014

Livelli

Par.

Dall’1/1/2014

Dall’1/6/2014

Tot.

8

123

129,47

258,95

388,42

7

120

126,32

252,63

378,95

6

109

114,74

229,47

344,21

5

103

108,42

216,84

325,26

4

100

105,26

210,53

315,79

3S

97

102,11

204,21

306,32

3

95

100,00

200,00

300,00

2S

91

95,79

191,58

287,37

2

90

94,74

189,47

284,21

1

54

56,84

113,68

170,53

Elemento di garanzia retributiva
L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio. La prima erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2014 per i lavoratori in forza dall’1/1/2013 al 31/12/2013,

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie: operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal 2° al 8° e per tutte le relative mansioni.
Il periodo di prova non può essere superiore a:
– 6 mesi per i livelli 8° – 7° – 6° – 5°;
– 4 mesi per i livelli 4° e 3°;
– 2 mesi per il livello 2°
La durata massima del contratto di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono cosi fissate:

Livelli

Durata mesi

Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo

8-7

36

10

10

16

6

36

10

10

16

5

36

11

11

14

4

36

11

11

14

3 e 3s

36

11

11

14

2 e 2s

36

12

12

12

L’inquadramento e li relativo trattamento economico è così determinato:
– primo terzo del periodo: 70% del minimo contrattuale del livello assegnato;
– secondo terzo del periodo: 80% del minimo contrattuale del livello assegnato;
– ultimo terzo del periodo: 100% del netto del minimo contrattuale del livello assegnato.
Le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l’azienda abbia confermato almeno il 70% degli apprendisti.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue compresive della formazione iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamelo, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action iearning, visite aziendali. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, al sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 167/2011.

Contratto a termine
I I termini di interruzione di 10 e 20 giorni a seconda che il contratto iniziale di lavoro a termine abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
– nell’ambito di uno dei processi organizzativi individuati dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 e in particolare,
– avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi.
– lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio;le parti nazionali stipulanti il presente contratto dichiarano comunque sin d’ora la reciproca disponibilità a valutare la possibilità di elevare le durate massime di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici che dovessero emergere successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
– sostituzione di lavoratori assenti;
– assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni presso altra azienda;
– assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori dell’Aspi;
– siano interessati lavoratori disoccupati oltre 50 anni di età;
– in ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza sindacale, o in assenza di RSU dalle OO.SS.LL territoriali

Part-time
La trasformazione del rapporto può avvenire nel caso in cui:
– in cui il lavoratore stesso sia affetto da patologie gravi comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa territorialmente competente;
– patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore (o della lavoratrice);
– lavoratore che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità (art. 3, c. 3, Legge 104/1992), alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
– richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.
La parti riconoscono una priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale nei casi in cui il lavoratore:
– debba essere sottoposto a trattamento di emodialisi, per la durata della terapia stessa;
– sia affetto da morbo di Cooley o da morbo di Crohn o da gravi malattie cardiocircolatorie che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dalPunità sanitaria locale territorialmente competente.

Previdenza integrativa
LeParti si dichiarano disponibili ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l’assicurazione per premorienza e invalidità permanente calcolato sulla retribuzione base contrattuale, se anche le altre categorie aderenti a Previmoda dichiarano analoga disponibilità.

TESSILI INDUSTRIA: siglata l’ipotesi di accordo

  

Siglata il 5/12/2013, tra SMI Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL e la UILTEC-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 9/7/2010 per i dipendenti addetti all’industria tessile.

L’ipotesi di accordo decorre dall’1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016.

Di seguito gli aumenti dell’elemento retributivo nazionale – ERN alle scadenze sotto indicate

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016 Totale
31,54 31,54 55,80 24,26 143,14
28,28 28,28 51,10 22,22 131,08
27,89 27,89 49,34 21,45 126,56
26,45 26,45 46,80 20,35 120,06
26,00 26,00 46,00 20,00 118,00
3° Super 25,01 25,01 44,24 19,24 113,49
24,35 24,35 43,07 18,73 110,49
2° Super 23,24 23,24 41,11 17,87 105,46
22,91 22,91 40,53 17,62 103,96
13,78 13,78 24,37 10,60 62,52

 

Viaggiatori o piazzisti

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016 Totale
1.a categoria 27,89 27,89 49,34 21,45 126,56
2.a categoria 26,45 26,45 46,80 20,35 120,06

Pertanto, l’elemento retributivo nazionale(ERN) assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016
1.978,53 2.010,07 2.065,87 2.090,13
1.868,97 1.897,85 1.948,95 1.971,17
1.752,52 1.780,40 1.829,74 1.851,19
1.640,45 1.666,91 1.713,71 1.734,06
1.557,51 1.583,51 1.629,51 1.649,51
3° Super 1.522,81 1.547,81 1.592,05 1.611,29
1.489,16 1.513,51 1.556,58 1.575,22
2° Super 1.447,77 1.471,00 1.512,12 1.529,99
1.415,57 1.438,47 1.479,00 1.496,62
1.141,33 1.155,10 1.179,47 1.190,07

 

Viaggiatori o piazzisti

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016
1.a categoria 1.680,30 1.708,19 1.757,53 1.778,98
2.a categoria 1.585,16 1.611,61 1.658,41 1.678,76

Per le aziende Terziste nel mezzogiorno, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1/7/2014, 1/4/2015, 1/3/2016, 1/9/2016.

Importi per la contrattazione aziendale

 

Unitamente agli incrementi retributivi dell’ERN di cui sopra, le parti individuano i seguenti ulteriori importi che vengono destinati alla contrattazione aziendale:
– Euro 280,00 lordi per il periodo 4/2014 – 3/2015;
– Euro 280,00 lordi per il periodo 4/2015 – 3/2016.
Nei casi in cui, entro rispettivamente il 31 marzo di ciascuno del suddetti anni, non verrà effettuata la contrattazione aziendale con specifico riferimento agli importi di cui sopra, con la retribuzione del mese di aprile 2015 e 2016 gli stessi importi di cui al comma precedente saranno corrisposti a tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data di erogazione.
Tali importi, che si intendono omnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, saranno commisurati in dodicesimi in relazione all’effettivo servizio nel periodo di riferimento (1° aprile – 31 marzo) e saranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale in relazione al minor orario contrattuale.
Le parti si danno atto che i suddetti importi destinati alla contrattazione aziendale sono riferiti esclusivamente ai periodi sopra indicati e cesseranno ogni loro effetto dall’1/4/2016.

Una Tantum

 

L’importo una tantum di Euro 250,00 lordi verrà erogato in due rate di uguale importo rispettivamente con la retribuzione del mese di febbraio 2014 e giugno 2014 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 5/12/2013. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1/4/2013 – 31/12/2013.

Elemento di garanzia retributiva

 

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 200,00 euro lordi annui, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Apprendistato

 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La disciplina dell’apprendistato nell’industria tessile abbigliamento moda è regolata dalle norme di legge e dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.

A) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Ai sensi del D.Lgs. 167/2011 Testo Unico sull’apprendistato, possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
Qualora l’apprendista, dopo il raggiungimento della qualifica professionale, proseguisse l’iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno.
L’apprendista verrà inquadrato nel livello previsto per la qualifica da conseguire.
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dalle seguenti percentuali rapportate all’ERN del livello di inquadramento:
– primi 12 mesi: 60%;
– successivi 12 mesi: 70%;
– successivi 12 mesi: 80%;
– eventuali successivi 12 mesi: 90%

La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale.

B) Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° a n. 8° e per tutte le relative mansioni.
L’apprendista non può lavorare a cottimo.
La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionale e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che – prima del contratto di apprendistato – abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi del T.U. D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni.
L’inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell’apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica:

Livelli Mesi Primo periodo

– 2 livelli

Mesi

Secondo periodo

– 1 livello

Mesi

Terzo periodo

livello finale

Mesi

36 15 15 6
36 15 15 6
36 15 15 6
36 15 15 6
36 15 15 6
3° e 3° Super 36 12 18 6
2° e 2° Super 36 12 18 6

In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.
Gli apprendisti con destinazione finale ai secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente.

C) Apprendistato di alta formazione

Le parti, riconosciuta l’Importanza che può avere l’apprendistato di alta formazione e di ricerca sia per promuovere Io sviluppo di alte professionalità e dell’innovazione nelle imprese, sia per attuare efficaci collaborazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie, hanno definito una specifica normativa contrattuale per le tipologie di apprendistato di alta formazione e ricerca nell’ambito di progetti sperimentali da realizzarsi a livello territoriale o nazionale e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie.
Pertanto le parti convengono che, ferme restando eventuali diverse previsioni legislative e regolamentari e Protocolli regionali, la gestione del rapporto di lavoro tra l’impresa e l’apprendista sarà regolata dalle norme del CCNL in vigore e in particolare dalle previsioni di cui al presente articolo, lettera B) per l’apprendistato professionalizzante, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Contratto a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, lettera a), del D.Lgs 6/9/2001 n. 368, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto in assenza delle ragioni suddette nell’ipotesi del primo rapporto di lavoro, di durata non superiore a 12 mesi comprensivi dell’eventuale proroga, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, lettera b), della legge citata, sarà consentita l’apposizione del termine al contratto di lavoro, per una durata non superiore a 36 mesi comprensivi dell’eventuale proroga, in particolari ipotesi di assunzione “acausali” che possono riguardare anche soggetti che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro con l’azienda interessata, ad esclusione di precedenti contratti di apprendistato.
In base all’art. 5 comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo (previsto dall’art. 5, comma 4 bis del citato decreto) del limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimenti di mansioni riguardanti:
– attività connesse alla campagna vendita in showroom;
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività di vendita stagionale o straordinaria.
Per la successione tra contratti a termine si applica la disciplina di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti casi:
– nell’ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive;
– nei casi di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
– nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine “acausale” di cui al precedente comma 4;
– in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l’assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma.

In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Si applicano al contratto di somministrazione a tempo determinato le disposizioni previste per il contratto a termine.

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale limite potrà essere elevato con accordo aziendale, stipulato con la RSU e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, nel quale potranno essere indicati i casi e le modalità di conferma.

Banca delle ore

 

Dall’1/1/2014, per i lavoratori a tempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supplementare.

Previdenza complementare

 

Con decorrenza dall’1/1/2014, le parti concordano quanto segue:

– in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna dei testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell’art. 7, l’azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.
– L’azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l’iscrizione, come previsto dall’art. 28.
– Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l’opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.
– Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri “referenti” aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all’art. 65.
– SMI si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato sull’ERN, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive.

Disciplina speciale per gli addetti alla distribuzione commerciale nei negozi, showroom e spacci aziendali

 

Attraverso la definizione di norme specifiche riguardanti la distribuzione commerciale, le parti stipulanti intendono da un lato consentire alle imprese che lo desiderino un più efficace e diretto controllo della filiera distributiva dall’altro consentire una uniforme tutela dei lavoratori addetti, anche per ciò che riguarda la previdenza integrativa e la formazione continua.
L’orario normale settimanale dei lavoratori che operano nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni in altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda è normalmente di 40 ore settimanali distribuibili su tutti i giorni di apertura dell’esercizio commerciale, fermi restando i riposi compensativi, secondo le disposizioni di legge in vigore.
Il periodo di conservazione del posto applicabile ai lavoratori dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda con anzianità di servizio fino a 5 anni sarà pari a 6 mesi nell’arco di 18 mesi.
Al fine di permettere l’adeguamento nell’applicazione della normativa della presente disciplina ai rapporti di lavoro già in corso, si conviene che l’entrata in vigore del medesimo è posticipata all’1/1/2014.

Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2013, n. 27055

Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto di lavoro – Licenziamento di lavoratrice entro un anno dal matrimonio – Presunzione di nullità del recesso “deciso” nell’arco temporale – Irrilevanza del momento in cui la “decisione” sia attuata – Illegittimità

Svolgimento del processo

 

M.L. impugnava avanti il Tribunale del lavoro di Roma il licenziamento intimatole il 24.4.2003 ed allegava che lo stesso era stato intimato entro l’anno dal matrimonio. Si costituiva la B.& C. s.r.l. che contestava la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Roma con sentenza del 3.11.2005 dichiarava la nullità del recesso, condannando la società al pagamento delle retribuzioni non percepite sino alla riammissione in servizio.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 23.5.2008 rigettava sia l’appello principale della società che quello incidentale della lavoratrice. La Corte osservava che il recesso doveva ritenersi effettuato entro l’anno in quanto era stato disposto entro questo termine anche se differito per l’esecuzione al termine del preavviso. La norma utilizzava il termine “disposto” indicando chiaramente che si ci doveva riferire al momento in cui era stato deciso il recesso ed inoltre la Cassazione si era espressa in tal senso, anche se in un caso di licenziamento di lavoratrice madre, ma la ratio delle due disposizioni era identica. L’ipotesi di cessazione di attività dell’azienda non poteva estendersi sino a coprire mere ipotesi di ristrutturazione organizzativa nei reparti ricevimento e portineria e reparto centralino, come allegato dalla società appellante.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società con tre motivi; resiste la lavoratrice con controricorso, che ha anche depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa ed errata applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 6 legge 604/66 in relazione all’art. 1 L. 7/1963 ed alle previsioni di cui agli artt. 1421 e 1422 c.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il recesso non era stato impugnato entro i 60 gg.

Il motivo è infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ” il termine di 60 gg. per l’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6 legge n. 604/66 deroga al principio generale – desumibile dagli artt. 1421 e 1422 c.c.- secondo il quale, salvo disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l’azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di cui al citato art 6 legge n. 604/66 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione di cui alla citata legge n. 604/66.” (cass. n. 3022/2003; n. 610/2000).

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 1 legge n. 7/1963 in relazione all’art. 12 e dell’art. 2118 c.c., nonché degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c..c. e nel confronto con l’art. 2 commi 1 e 2 legge n. 1204 del 1971 , nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo della controversia. L’operatività del recesso era stabilita dopo il termine annuale; il caso non era sovrapponibile a quella della lavoratrice madre; la ratio delle due disposizioni era diversa. Il recesso non era stato impugnato specificamente perché attuato per ragioni di matrimonio.

Il secondo motivo appare infondato.

L’art. 1 legge n. 7 del 1963 dispone ” del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio” specificando al comma 3 “si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio…. a un anno dopo la celebrazione., sia stato disposto per causa di matrimonio”. Il termine ” disposto” non lascia adito a dubbi di sorta, così come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, che la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia stato ” deciso” nell’arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la ” decisione ” di recesso sia stata attuata. Una diversa interpretazione porterebbe del resto a soluzioni in contrasto non solo con la formulazione letterale della norma ma anche con ratio della disciplina finendo con il consentire abusi e l’aggiramento della normativa in parola. Non sussiste alcune diversità di ratio rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 1204/1971 in materia di tutela della lavoratrice madre interpretata da questa Corte con la sentenza n. 1526/1998 ( richiamata nella sentenza impugnata ) nel senso dell’irrilevanza del momento di operatività del recesso ( e quindi del periodo di preavviso) , essendo prevalente la data in cui questo è stato deciso. Si tratta di provvedimenti legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio “esistenziale” particolarmente importanti da salvaguardare attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti che sgravi la lavoratrice dall’onere della prova di una discriminazione addossando al datore di lavoro l’onere di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto. I due provvedimenti legislativi sono palesemente accumunati da questo medesimo scopo di ordine costituzionale ed anche dalle stesse tecniche di tutela. Pertanto sul piano della interpretazione analogica il precedente di questa Corte è applicabile anche al caso di esame. Da ultimo non emerge che la lavoratrice abbia mai rinunciato all’impugnazione del recesso perché intimato per ragioni di matrimonio.

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, anche in relazione all’art. 41 Cost. a ragione della pacifica sussistenza di un giustificato motivo oggettivo anche nell’applicazione che ne fa l’art. 54 comma III lettera b) d.lgs. 151/2001 per come richiamato nell’art. 7/1963 e dunque dell’illegittima interferenza da parte dei giudicanti in sede di appello delle scelte aziendali ed organizzative di parte datoriali. Vi era stata “cessazione dell’attività dell’azienda” come richiesto dalla norma come motivo giustificato di recesso. Era, infatti, cessato il ramo aziendale ex art. 54 terzo comma d. lgs 54/2001 ove era addetta la lavoratrice e quindi il recesso appariva legittimo essendo in sostanza finita l’attività dell’azienda ove era addetta la lavoratrice. La M. era stata spostata dalla portineria al centralino, settore poi soppresso in quanto esternalizzato. Si trattava di scelte imprenditoriali non sindacabili da parte dei Giudice ex art. 41 della Costituzione.

Il terzo motivo appare infondato in quanto già la Corte di appello ha osservato che, anche a dare per ammesso che l’ipotesi prevista di cessazione dell’attività dell’azienda possa, in quanto legittimante il recesso nel periodo sospetto, valere anche per mere ipotesi di cessazione del ramo di azienda, nel caso in esame si era solo dimostrato una complessa operazione di ristrutturazione organizzativa attraverso il ridimensionamento e la diversa organizzazione dei Reparti ricevimento e portineria e quindi l’esistenza di ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro che la legge non ritiene possano giustificare un recesso nel periodo sospetto. Peraltro ha osservato la Corte territoriale la cessazione del Reparto del centralino è stata fatta valere in giudizio tardivamente. Si tratta di questioni comunque non rilevanti per giustificare un recesso nel periodo sospetto in quanto il legislatore a monte ha ritenuto, come già detto, pertinente solo la cessazione dell’attività, non una sua ristrutturazione, giudicando in via presuntiva prevalente sul punto la necessità della tutela rafforzata della lavoratrice- donna rispetto al diritto di cui all’art. 41 Cost., in un bilanciamento tra interessi costituzionali in gioco in coerenza con quanto previsto dal capoverso dello stesso articolo della Carta costituzionale. Non vi è stata alcuna intromissione dell’Autorità giudiziaria nella sfera di libertà imprenditoriale essendosi il Giudice limitato ad accertare che i motivi addotti dall’imprenditore per il recesso erano già stati giudicati dal legislatore non sufficienti per giustificare il provvedimento di recesso adottato. Nel motivo si finisce, poi, per sollevare questioni di merito, non pertinenti in questa sede, in quanto la Corte territoriale ha accertato che non vi è stata alcuna cessazione di attività, ma solo una ristrutturazione produttivo-organizzativa.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso.

Le spese di lite- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori.

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