CALZATURA INDUSTRIA

CALZATURA INDUSTRIA: siglata l’ipotesi di accordo

Sottoscritta, il 29/11/2013, tra ASSOCALZATURIFICI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i Lavoratori addetti all’industria delle Calzature. L’intesa decorre dall’1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016.

L’accordo stabilisce un aumento salariale di 112,00 euro per il 3° livello da ripartire con le seguenti tranches:

– 30 euro dall’1/1/2014;
– 60 euro dall’1/1/2015;
– 22 euro dall’1/7/2015

Questi i nuovi minimi

Livelli

Par.

Minimo all’1/4/2013

Minimo all’1/1/2014

Minimo all’1/1/2015

Minimo all’1/7/2015

8

123

1.957,00

1.995,84

2.073,53

2.102,01

7

120

1.816,50

1.854,39

1.930,18

1.957,97

6

109

1.675,00

1.709,42

1.778,26

1.803,51

5

103

1.591,50

1.624,03

1.689,08

1.712,93

4

100

1.531,50

1.563,08

1.626,24

1.649,39

3S

97

1.498,00

1.528,63

1.589,89

1.612,36

3

95

1.465,00

1.495,00

1.555,00

1.577,00

2S

91

1.424,50

1.453,24

1.510,71

1.531,78

2

90

1.392,50

1.420,92

1.477,76

1.498,61

1

54

1.127,50

1.144,55

1.178,66

1.191,16

Una tantum
Per il periodo di vacanza contrattuale (1/4/2013 – 31/12/2013), al personale di 3° livello in forza alla data del 30/11/2013, verrà erogato un importo una tantum con le seguenti modalità:

– 100 euro con la retribuzione di gennaio 2014;
– 200 euro con la retribuzione di giugno 2014

Livelli

Par.

Dall’1/1/2014

Dall’1/6/2014

Tot.

8

123

129,47

258,95

388,42

7

120

126,32

252,63

378,95

6

109

114,74

229,47

344,21

5

103

108,42

216,84

325,26

4

100

105,26

210,53

315,79

3S

97

102,11

204,21

306,32

3

95

100,00

200,00

300,00

2S

91

95,79

191,58

287,37

2

90

94,74

189,47

284,21

1

54

56,84

113,68

170,53

Elemento di garanzia retributiva
L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio. La prima erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2014 per i lavoratori in forza dall’1/1/2013 al 31/12/2013,

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie: operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal 2° al 8° e per tutte le relative mansioni.
Il periodo di prova non può essere superiore a:
– 6 mesi per i livelli 8° – 7° – 6° – 5°;
– 4 mesi per i livelli 4° e 3°;
– 2 mesi per il livello 2°
La durata massima del contratto di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono cosi fissate:

Livelli

Durata mesi

Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo

8-7

36

10

10

16

6

36

10

10

16

5

36

11

11

14

4

36

11

11

14

3 e 3s

36

11

11

14

2 e 2s

36

12

12

12

L’inquadramento e li relativo trattamento economico è così determinato:
– primo terzo del periodo: 70% del minimo contrattuale del livello assegnato;
– secondo terzo del periodo: 80% del minimo contrattuale del livello assegnato;
– ultimo terzo del periodo: 100% del netto del minimo contrattuale del livello assegnato.
Le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l’azienda abbia confermato almeno il 70% degli apprendisti.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue compresive della formazione iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamelo, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action iearning, visite aziendali. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, al sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 167/2011.

Contratto a termine
I I termini di interruzione di 10 e 20 giorni a seconda che il contratto iniziale di lavoro a termine abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
– nell’ambito di uno dei processi organizzativi individuati dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 e in particolare,
– avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi.
– lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio;le parti nazionali stipulanti il presente contratto dichiarano comunque sin d’ora la reciproca disponibilità a valutare la possibilità di elevare le durate massime di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici che dovessero emergere successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
– sostituzione di lavoratori assenti;
– assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni presso altra azienda;
– assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori dell’Aspi;
– siano interessati lavoratori disoccupati oltre 50 anni di età;
– in ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza sindacale, o in assenza di RSU dalle OO.SS.LL territoriali

Part-time
La trasformazione del rapporto può avvenire nel caso in cui:
– in cui il lavoratore stesso sia affetto da patologie gravi comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa territorialmente competente;
– patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore (o della lavoratrice);
– lavoratore che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità (art. 3, c. 3, Legge 104/1992), alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
– richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.
La parti riconoscono una priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale nei casi in cui il lavoratore:
– debba essere sottoposto a trattamento di emodialisi, per la durata della terapia stessa;
– sia affetto da morbo di Cooley o da morbo di Crohn o da gravi malattie cardiocircolatorie che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dalPunità sanitaria locale territorialmente competente.

Previdenza integrativa
LeParti si dichiarano disponibili ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l’assicurazione per premorienza e invalidità permanente calcolato sulla retribuzione base contrattuale, se anche le altre categorie aderenti a Previmoda dichiarano analoga disponibilità.

CALZATURA INDUSTRIAultima modifica: 2013-12-10T17:38:18+01:00da vitegabry
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