TESSILI INDUSTRIA: siglata l’ipotesi di accordo

  

Siglata il 5/12/2013, tra SMI Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL e la UILTEC-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 9/7/2010 per i dipendenti addetti all’industria tessile.

L’ipotesi di accordo decorre dall’1/4/2013 e scadrà il 31/3/2016.

Di seguito gli aumenti dell’elemento retributivo nazionale – ERN alle scadenze sotto indicate

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016 Totale
31,54 31,54 55,80 24,26 143,14
28,28 28,28 51,10 22,22 131,08
27,89 27,89 49,34 21,45 126,56
26,45 26,45 46,80 20,35 120,06
26,00 26,00 46,00 20,00 118,00
3° Super 25,01 25,01 44,24 19,24 113,49
24,35 24,35 43,07 18,73 110,49
2° Super 23,24 23,24 41,11 17,87 105,46
22,91 22,91 40,53 17,62 103,96
13,78 13,78 24,37 10,60 62,52

 

Viaggiatori o piazzisti

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016 Totale
1.a categoria 27,89 27,89 49,34 21,45 126,56
2.a categoria 26,45 26,45 46,80 20,35 120,06

Pertanto, l’elemento retributivo nazionale(ERN) assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016
1.978,53 2.010,07 2.065,87 2.090,13
1.868,97 1.897,85 1.948,95 1.971,17
1.752,52 1.780,40 1.829,74 1.851,19
1.640,45 1.666,91 1.713,71 1.734,06
1.557,51 1.583,51 1.629,51 1.649,51
3° Super 1.522,81 1.547,81 1.592,05 1.611,29
1.489,16 1.513,51 1.556,58 1.575,22
2° Super 1.447,77 1.471,00 1.512,12 1.529,99
1.415,57 1.438,47 1.479,00 1.496,62
1.141,33 1.155,10 1.179,47 1.190,07

 

Viaggiatori o piazzisti

Livelli 1/1/2014 1/11/2014 1/9/2015 1/3/2016
1.a categoria 1.680,30 1.708,19 1.757,53 1.778,98
2.a categoria 1.585,16 1.611,61 1.658,41 1.678,76

Per le aziende Terziste nel mezzogiorno, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze: 1/7/2014, 1/4/2015, 1/3/2016, 1/9/2016.

Importi per la contrattazione aziendale

 

Unitamente agli incrementi retributivi dell’ERN di cui sopra, le parti individuano i seguenti ulteriori importi che vengono destinati alla contrattazione aziendale:
– Euro 280,00 lordi per il periodo 4/2014 – 3/2015;
– Euro 280,00 lordi per il periodo 4/2015 – 3/2016.
Nei casi in cui, entro rispettivamente il 31 marzo di ciascuno del suddetti anni, non verrà effettuata la contrattazione aziendale con specifico riferimento agli importi di cui sopra, con la retribuzione del mese di aprile 2015 e 2016 gli stessi importi di cui al comma precedente saranno corrisposti a tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data di erogazione.
Tali importi, che si intendono omnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, saranno commisurati in dodicesimi in relazione all’effettivo servizio nel periodo di riferimento (1° aprile – 31 marzo) e saranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale in relazione al minor orario contrattuale.
Le parti si danno atto che i suddetti importi destinati alla contrattazione aziendale sono riferiti esclusivamente ai periodi sopra indicati e cesseranno ogni loro effetto dall’1/4/2016.

Una Tantum

 

L’importo una tantum di Euro 250,00 lordi verrà erogato in due rate di uguale importo rispettivamente con la retribuzione del mese di febbraio 2014 e giugno 2014 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 5/12/2013. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1/4/2013 – 31/12/2013.

Elemento di garanzia retributiva

 

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 200,00 euro lordi annui, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Apprendistato

 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La disciplina dell’apprendistato nell’industria tessile abbigliamento moda è regolata dalle norme di legge e dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.

A) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Ai sensi del D.Lgs. 167/2011 Testo Unico sull’apprendistato, possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
Qualora l’apprendista, dopo il raggiungimento della qualifica professionale, proseguisse l’iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno.
L’apprendista verrà inquadrato nel livello previsto per la qualifica da conseguire.
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dalle seguenti percentuali rapportate all’ERN del livello di inquadramento:
– primi 12 mesi: 60%;
– successivi 12 mesi: 70%;
– successivi 12 mesi: 80%;
– eventuali successivi 12 mesi: 90%

La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale.

B) Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° a n. 8° e per tutte le relative mansioni.
L’apprendista non può lavorare a cottimo.
La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionale e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che – prima del contratto di apprendistato – abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi del T.U. D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni.
L’inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell’apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica:

Livelli Mesi Primo periodo

– 2 livelli

Mesi

Secondo periodo

– 1 livello

Mesi

Terzo periodo

livello finale

Mesi

36 15 15 6
36 15 15 6
36 15 15 6
36 15 15 6
36 15 15 6
3° e 3° Super 36 12 18 6
2° e 2° Super 36 12 18 6

In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.
Gli apprendisti con destinazione finale ai secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente.

C) Apprendistato di alta formazione

Le parti, riconosciuta l’Importanza che può avere l’apprendistato di alta formazione e di ricerca sia per promuovere Io sviluppo di alte professionalità e dell’innovazione nelle imprese, sia per attuare efficaci collaborazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie, hanno definito una specifica normativa contrattuale per le tipologie di apprendistato di alta formazione e ricerca nell’ambito di progetti sperimentali da realizzarsi a livello territoriale o nazionale e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie.
Pertanto le parti convengono che, ferme restando eventuali diverse previsioni legislative e regolamentari e Protocolli regionali, la gestione del rapporto di lavoro tra l’impresa e l’apprendista sarà regolata dalle norme del CCNL in vigore e in particolare dalle previsioni di cui al presente articolo, lettera B) per l’apprendistato professionalizzante, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Contratto a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

L’assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, lettera a), del D.Lgs 6/9/2001 n. 368, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto in assenza delle ragioni suddette nell’ipotesi del primo rapporto di lavoro, di durata non superiore a 12 mesi comprensivi dell’eventuale proroga, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, lettera b), della legge citata, sarà consentita l’apposizione del termine al contratto di lavoro, per una durata non superiore a 36 mesi comprensivi dell’eventuale proroga, in particolari ipotesi di assunzione “acausali” che possono riguardare anche soggetti che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro con l’azienda interessata, ad esclusione di precedenti contratti di apprendistato.
In base all’art. 5 comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo (previsto dall’art. 5, comma 4 bis del citato decreto) del limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimenti di mansioni riguardanti:
– attività connesse alla campagna vendita in showroom;
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività di vendita stagionale o straordinaria.
Per la successione tra contratti a termine si applica la disciplina di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti casi:
– nell’ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive;
– nei casi di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
– nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine “acausale” di cui al precedente comma 4;
– in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l’assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma.

In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Si applicano al contratto di somministrazione a tempo determinato le disposizioni previste per il contratto a termine.

La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale limite potrà essere elevato con accordo aziendale, stipulato con la RSU e le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, nel quale potranno essere indicati i casi e le modalità di conferma.

Banca delle ore

 

Dall’1/1/2014, per i lavoratori a tempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supplementare.

Previdenza complementare

 

Con decorrenza dall’1/1/2014, le parti concordano quanto segue:

– in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna dei testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell’art. 7, l’azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.
– L’azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l’iscrizione, come previsto dall’art. 28.
– Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l’opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.
– Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri “referenti” aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all’art. 65.
– SMI si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato sull’ERN, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive.

Disciplina speciale per gli addetti alla distribuzione commerciale nei negozi, showroom e spacci aziendali

 

Attraverso la definizione di norme specifiche riguardanti la distribuzione commerciale, le parti stipulanti intendono da un lato consentire alle imprese che lo desiderino un più efficace e diretto controllo della filiera distributiva dall’altro consentire una uniforme tutela dei lavoratori addetti, anche per ciò che riguarda la previdenza integrativa e la formazione continua.
L’orario normale settimanale dei lavoratori che operano nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni in altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda è normalmente di 40 ore settimanali distribuibili su tutti i giorni di apertura dell’esercizio commerciale, fermi restando i riposi compensativi, secondo le disposizioni di legge in vigore.
Il periodo di conservazione del posto applicabile ai lavoratori dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda con anzianità di servizio fino a 5 anni sarà pari a 6 mesi nell’arco di 18 mesi.
Al fine di permettere l’adeguamento nell’applicazione della normativa della presente disciplina ai rapporti di lavoro già in corso, si conviene che l’entrata in vigore del medesimo è posticipata all’1/1/2014.

TESSILI INDUSTRIA: siglata l’ipotesi di accordoultima modifica: 2013-12-10T17:31:06+01:00da vitegabry
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