Associazione in partecipazione

Associazione in partecipazione

È il contratto con cui il titolare di un’impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) il diritto alla partecipazione degli utili d’impresa, in cambio di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro. L’associante manterrà la gestione e il diritto agli utili, ma dovrà pagare all’associato la quota stabilita nel contratto.

Le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro(L.92/2012) limitano l’utilizzo di questo particolare contratto a soli 3 associati indipendentemente dal numero degli associanti. Fanno eccezione le partecipazioni di lavoratori legati da rapporti parentali con l’associante (coniuge, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo). Laviolazione di tale limite comporta l’assunzione a tempo indeterminato degli associati.

Tale sanzione è prevista anche per:

  • mancata partecipazione agli utili della società da parte dell’associato
  • mancata consegna del rendiconto societario
  • apporto dell’associato privo dei caratteri del lavoro autonomo, così come modificato dalla Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012)

La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha introdotto una deroga al limite dei tre associati per le imprese a scopo mutualistico, per gli associati individuati dall’organo assembleare, nonché in relazione ai rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volti alla realizzazione di produzioni multimediali. La disciplina della convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni è estesa anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione.

Inoltre una speciale procedura, volta alla stabilizzazione con contratto lavoro subordinato a tempo indeterminato degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, consente di regolarizzare l’utilizzo abusivo di tale istituto.
La Circolare ministeriale n. 35/2013 ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione di tale procedura.

Associazione in partecipazioneultima modifica: 2013-12-14T12:29:51+01:00da vitegabry
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