Pensioni

Con l’articolo 11 del DL 31 agosto 2013, n. 102, è stata aggiunta una ulteriore quota di 6.500 salvaguardati relativa a coloro che hanno risolto unilateralmente il rapporto di lavoro ma a condizione che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 1° gennaio 2012, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 5 gennaio 2015.

Con l’articolo 11-bis dello stesso DL 31 agosto 2013, n. 102, è stata aggiunta una nuova quota di 2.500 salvaguardati relativa a coloro che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del TU di cui al DLgs 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 5 gennaio 2015. La norma precisa che il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

Con l’articolo 2, comma 5-bis, del DL 31 agosto 2013, n. 101, è stata dettata la corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 14 lettera e), del DL n. 201/2011, relativa ai dipendenti pubblici esonerati, nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del DL 25 giugno 2008, n. 112.

Con il successivo comma 5-ter dello stesso articolo 2 del DL n. 101/2013 è stato precisato che l’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.

Per questi nuovi salvaguardati non risultano ancora pubblicate le disposizioni applicative da parte dell’INPS. Sull’argomento il Ministero del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 44 del 12 novembre 2013 con la quale sono stati forniti i modelli per le istanze e precisato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 26 febbraio 2014 per i casi di cui al DL n. 102/2013 e il 27 febbraio 2014 per i casi di cui al DL n. 101/2013.

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Con il Decreto 20 novembre 2013 è stata fissata all’1,2 l’aliquota per la perequazione delle pensioni al costo vita con effetto dal 1° gennaio 2014.

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Con l’articolo 24, comma 10, del DL n. 201/2011, con il quale è stata istituita la pensione anticipata, è stato disposto che se si accede a quella pensione prima del compimento del 62° anno di età si subisce la riduzione dell’importo della quota di pensione, calcolata con il sistema retributivo, relativa all’anzianità contributiva acquisita prima del 1° gennaio 2012. Successivamente, con l’articolo 6, comma 2-quater, del DL n. 2016/2011, è stato disposto che, fino al 31 dicembre 2017, se l’anzianità contributiva è costituita “esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria” non si subisce la riduzione dell’importo della pensione.

Con l’articolo 4-bis del DL n. 101/2013, all’elencazione di cui al comma 2-quater dell’articolo 6 del DL n. 216/2011, sono stati aggiunti anche i periodi di contribuzione figurativa per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al DLgs 26 marzo 2001, n. 151.

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Con l’approvazione del maxi emendamento del Governo, sul quale aveva posto la questione fiducia, il Senato ha approvato la proposta di legge di stabilità ora all’esame della Camera. Vi segnalo:

– il comma 76 per il lieve aumento delle detrazioni;

– il comma 118 per la regolarizzazione fiscale nel caso di restituzione di somme sulle quali è stato pagato il fisco;

– il comma 126 per l’incrementato di 6.000 salvaguardati;

– il comma 329 per la perequazione delle pensioni al costo vita;

– il comma 330 per lo scaglionamento del pagamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici;

– il comma 332 per il contributo di solidarietà a carico delle pensioni;

 

Le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e i Sindacati dei Pensionati SPI, FNP, UILP, hanno deciso diproseguire l’azione di pressione sul Governo e sul Parlamento per ottenere significative modifiche alla proposta di legge d stabilità: provvedimenti per la ripresa economica e l’occupazione; riduzione della pressione fiscale sui lavoratori e i pensionati; miglioramento della perequazione delle pensioni al costo della vita; definitiva soluzione del problema di chi ha perso il lavoro (impropriamente e genericamente definiti “esodati).

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Per chi è in attesa del Decreto relativo alla prosecuzione della copertura economica di cui all’articolo 12, comma 5-bis, del DL n. 78/2010, riporto di seguito il testo di una informazione fattami pervenire da un interessato all’argomento che l’ha ricevuta dalla Corte dei conti:

al riguardo Le comunichiamo che il decreto in questione è stato registrato dalla Corte dei conti il 20 novembre 2013, in pari data l’atto è stato restituito all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È da ritenere che a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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La Corte costituzionale, con alcune sentenze, ha ampliato il diritto al congedo biennale, di cui all’articolo 42, comma 5, del DLgs n. 151/2001, a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.

L’INPS, recependo le decisioni della Corte costituzionale, ha pubblicato la Circolare n. 159 del 5 novembre 2013.

Pensioniultima modifica: 2013-12-03T12:29:26+01:00da vitegabry
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