Trasferimento contributi Fondi Speciali Elettrici, Telefonici, Volo

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Differenti destini ….

L’INPS, con circolare del 22 luglio 2011 n. 97 detta nuove istruzioni alle sue strutture in materia di trasferimento dei contributi dai soppressi fondi speciali elettrici e telefonici  e dal fondo volo verso l’AGO.

Dopo l’intervento della legge 122/2010, con effetto dal 1 luglio 2010 sono state abolite tutte le forme di trasferimento gratuito della contribuzione dai fondi sostitutivi ed esclusivi (elettrici, telefonici,volo, ferrovieri, Ipost, Inpdap) verso il regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria. Oltre all’abrogazione delle norme specifiche di settore che prevedevano il trasferimento gratuito, è stata resa onerosa la ricongiunzione gratuita.
      
In deroga alle nuove modalità, l’INPS, con una sua nota del novembre 2010,  aveva previsto che in talune ipotesi alcuni lavoratori potessero ancora avvalersi del trasferimento d’ufficio ed a titolo gratuito della posizione assicurativa nell’AGO e precisamente: 

 i lavoratori iscritti al Fondo Elettrici, cessati dal servizio prima del 15.11.1996 senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi per la maturazione del diritto a pensione nel Fondo (erano esclusi quindi tutti i lavoratori cessati nel periodo dal 16 novembre 1996 al 30 giugno 2010);

 i lavoratori iscritti al Fondo Telefonici, cessati dal servizio entro il 30.06.2010 senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi per la maturazione del diritto a pensione nel Fondo.

Questa condizione interessava anche i lavoratori in mobilità, purché la durata della mobilità con la contribuzione figurativa accreditata successivamente alla cessazione non consentisse il perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione nel Fondo. Tale interpretazione generava però una differenziazione eccessiva nel destino pensionistico di un lavoratore iscritto al fondo elettrici (ma anche al fondo volo) al confronto con un lavoratore telefonico nelle stesse condizioni lavorative.

Con quest’ultima circolare l’INPS estende, in via interpretativa e con l’avallo del Ministero del lavoro, l’applicabilità del trasferimento d’ufficio della contribuzione dai Fondi speciali elettrici, telefonici e volo verso il regime generale AGO e chiarisce  le condizioni soggettive e oggettive per la costituzione della posizione assicurativa in AGO, tenuto conto del fatto che, nel frattempo, i lavoratori potrebbero aver fatto scelte diverse in ordine agli strumenti di trasferimento onerosi e che, non avendo altre opportunità, possano essere diventati titolari di pensione a carico del Fondo.

Tutti coloro che sono interessati a conoscere nel dettaglio la normativa possono rivolgersi alle sedi dell’Inca dislocate su tutto il territorio nazionale.

Trasferimento contributi Fondi Speciali Elettrici, Telefonici, Voloultima modifica: 2011-07-27T11:49:30+02:00da vitegabry
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