La legge 247/07, norma di attuazione del protocollo sul Welfare, aveva ampliato il diritto dei lavoratori pubblici e privati, meritevoli di particolari tutele poiché affetti da patologie oncologiche o perché familiari che li assistono, alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
In virtù della disposizione normativa del 2007, i lavoratori meritevoli di particolare tutela e quindi interessati al diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale erano:
1. i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla Commissione Asl;
2. i lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, malati oncologici, in particolare se si tratta del coniuge, di un figlio o di un genitore;
3. i lavoratori che assistono una persona convivente la quale possiede contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro, un riconoscimento del 100% di invalidità civile, un riconoscimento di gravità dell’handicap, il diritto all’indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
4. la lavoratrice o il lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni
oppure con figlio convivente – di qualsiasi età – portatore di handicap (con riconoscimento della stato di handicap senza gravità).
A seguito della legge n. 170/2010, anche i genitori di studenti con sindrome DSA (Disturbi specifici di apprendimento), hanno diritto a fruire di orari di lavoro flessibili. In attesa di una regolamentazione contrattuale di tale diritto, la posizione di questi lavoratori va considerata in forza di quanto previsto nel dlgs 165/2001 e nei CCNL in ordine alla flessibilità di orario.
Le disposizioni contenute nella legge 183/2010, hanno avuto come effetto di differenziare il grado di tutela accordato. Pertanto, hanno un diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa, mentre nei casi di cui ai punti 2, 3 e 4, si tratta di un diritto di precedenza alla trasformazione dell rapporto di lavoro.
L’effetto di queste disposizioni é stato quello di indebolire il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro (non più automatica ma subordinata alla valutazione dell’amministrazione) comportando anche un “grave arretramento della condizione di lavoro femminile, eliminando di fatto uno strumento importante di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro”, come ha denunziato la FP-CGIL nei mesi scorsi.
Successivamente, lo scorso 7 marzo, le parti sociali hanno sottoscritto un’apposita intesa con il Governo. Per queste ragioni ed anche per il sostanzioso contenzioso che si é venuto a creare, il Dipartimento della Funzione Pubblica, insieme al Ministro per le pari opportunità e al sottosegretario con delega alla famiglia, ha emanato una circolare congiunta contenente indicazioni per le amministrazioni che devono tener presenti “le norme di legge e le clausole dei contratti collettivi che disciplinano la materia e accordano particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei figli o a situazioni di disagio personale o famigliare”.
Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire ulteriori e più approfondite informazioni.