Archivi giornalieri: 25 luglio 2011

Pensioni – Deroghe dal nuovo regime delle decorrenze

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 Sono diecimila i lavoratori interessati, ma i ministeri del lavoro e dell’economia possono decidere di aumentare il numero dei beneficiari

La legge 122/2010, in relazione all’introduzione delle “finestre personalizzate” ha stabilito che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto 78/2010 continuano ad applicarsi, solo per  10.000 lavoratori  purchè maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tra i beneficiari  sono inclusi:

1. i lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

2. i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

3. i lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto(31 maggio 2010), sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

La finanziaria 2011, modificando l’art. 12 della legge 122/2010, oltre ad allargare l’area geografica in cui individuare gli aventi diritto,  per ricomprendere anche quelli dipendenti da aziende situate in aree non depresse, ha stabilito che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può disporre un prolungamento delle indennità al fine di coprire il periodo intercorrente tra la fine delle stesse e il prolungamento della finestra così come stabilito dalle legge 122/2010 per coloro i quali risultassero esclusi dalla platea dei 10.000. Tali prolungamenti devono comunque essere sempre stabiliti e finanziati da apposito decreto.

Con circolare n. 90 del 24/06/2011 l’Inps fornisce ulteriori istruzioni rendendo noto che la graduatoria di coloro che usufruiranno delle deroghe è unica per le tre categorie e che gli elenchi saranno inviati alle sedi territoriali.

E’ stata inoltre prevista l’obbligatorietà per il lavoratore di manifestare la volontà di avvalersi della deroga al momento della presentazione della domanda di pensione, facendone domanda.

L’Inps certificherà la possibilità per il singolo lavoratore di accedere ai benefici di legge “immediatamente prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento”.

Se per l’Istituto questa procedura rappresenta, come ha espressamente detto, un’agevolazione  concessa al lavoratore, per l’Inca non é così, in quanto l’interessato, di fatto, subirà uno stato di incertezza rispetto al suo diritto alla deroga fino all’apertura della finestra d’accesso al pensionamento.

Per coloro che non rientrano nel tetto dei 10 mila e che maturano il diritto a pensione a partire dal 1 gennaio 2011,  resta la possibilità di poter accedere al prolungamento (disposto dai ministeri dell’economia e del lavoro) dell’intervento di tutela del reddito in modo da coprire il periodo intercorrente tra il raggiungimento dei requisiti alla pensione e la fine della mobilità sulla base della nuova decorrenza. Tuttavia, va precisato che questa possibilità resta condizionata alle disponibilità di risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire uteriori e più approfonditi chiarimenti.

Invalidità civile: voto bipartisan alla Camera

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Approvate dalla Camera dei deputati due mozioni di maggioranza e opposizione sui controlli

Sì dell’Aula della Camera alle mozioni di maggioranza e opposizione sulle iniziative per l’incremento dei controlli relativi alle pensioni di invalidità.

I testi approvati impegnano il governo ad “assumere ogni iniziativa per promuovere convenzioni tra le Regioni e l’Inps sull’affidamento all’ente degli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità; verificando in tale sede la possibilità di una effettiva maggiore collaborazione da parte delle aziende sanitarie locali, ad intraprendere tempestivamente ogni utile iniziativa in grado di ovviare alle gravi problematiche derivanti dal malcostume dei falsi invalidi impedendo che i i veri malati debbano subire l’umiliazione di dimostrare il loro stato di reale ed evidente malattia”.

(Ansa)  

Inps – Mobilità e cumulo con redditi da lavoro

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INSERIRE QUI IL SOTTOTITOLO

Con la circolare n. 67/2011 l’Inps ha risolto definitivamente il problema della compatibilità tra indennità di mobilità e lavoro autonomo e parasubordinato, stabilendo per la prima volta la possibilità di cumulo tra indennità di mobilità e lavoro autonomo o parasubordinato entro i limiti di reddito che escludono dall’imposizione fiscale e che consentono la permanenza nelle liste del Centro per l’impiego, ovvero 8.000 euro per il lavoro parasubordinato  e 4.800 euro per il lavoro autonomo; nel caso in cui si effettuino entrambe le attività , il limite da prendere in considerazione sarà quello di 8.000 euro.

I redditi da lavoro autonomo o parasubordinato sono cumulabili con l’indennità di mobilità nella misura stabilità dall’articolo 9 comma 9 della legge 223/91, ovvero fino a concorrenza con la retribuzione spettante al lavoratore al momento della messa in mobilità.

Sarà cura del lavoratore comunicare annualmente all’Inps sia l’importo dei redditi che presuntamente percepirà nell’anno solare, che la dichiarazione del reddito effettivamente percepito entro i termini previsti per le dichiarazioni reddituali, per permettere all’Istituto di detrarre gli importi indebitamente erogati o liquidare la differenza.

Ricordiamo che, in analogia con quanto previsto per i rapporti di lavoro dipendente, è necessario comunicare all’Inps entro 5 giorni l’inizio dell’attività unitamente al reddito presunto.

La circolare esamina anche altri temi, quali la possibilità di anticipo dell’indennità in caso di attività cooperativa, il cumulo con redditi da lavoro accessorio, etc.. Su queste tematiche e per ulteriori e approfonditi chiarimenti le sedi dell’Inca dislocate su tutto il territorio nazionale sono a  disposizione di tutti i lavoratori e lavoratrici.

Pagamento pensioni Inps all’estero

La “Citibank” subentra alla Western Union

La “CitiBank” è l’istituto bancario che ha vinto l’appalto per il pagamento delle pensioni dei nostri connazionali all’estero e ha sottoscritto il contratto con l’Inps nel passato mese di maggio. Nel testo dell’accordo é previsto l’obbligo di verificare una volta l’anno l’esistenza in vita del pensionato. In assenza di tale verifica, l’Inps sospende il pagamento della pensione.

Il Ce.pa (Centro Patronati Inas, Inca, Ital), negli incontri avuti con Inps e con la “Citibank”, hanno ritenuto opportuno di richiedere con fermezza di evitare, nel 2011, la riproposizione della “campagna esistenza in vita”  da parte dell’Inps. Richiesta per la quale l’istituto previdenziale si è risersato di darci una risposta.
 
La “CitiBank”, che subentra alla Icbpi, inizierà a pagare le pensioni dal 1 febbraio 2012. Fino a quella data, provvederà la ICBPI. Tutte le variazioni (indirizzo, numero di conto corrente bancario, etc.) fino al 10 dicembre 2011 vanno comunicate alla ICBPI, il cui archivio così aggiornato verrà “trasferito”  alla “Citibank”. Successivamente, dal 1 febbraio le variazioni andranno inviate al nuovo istituto bancario.

Il 3 ottobre  la Citibank provvederà a inviare una lettera ai pensionati  residenti all’estero, per comunicare loro la novità, allegando anche un depliant informativo, circa  la documentazione necessaria per certificare l’esistenza in vita.

A questo proposito, il Ce.pa ha avanzato la proposta di un modulo da compilare nel caso in cui il conto corrente bancario sul quale viene riversata la pensione sia cointestato ad altre persone (coniuge, figlio..). Tutti i documenti saranno bilingue (italiano e lingua del paese di residenza del pensionato).

Per quanto riguarda l’invio del mod. Red Est 2010, l’Inps dopo aver verificato che circa la metà non ha ancora provveduto al rinvio dei modelli compilati, ha comunicato che provvederà a inviare una lettera di sollecito. La procedura resterà attiva fino al 23 settembre prossimo. Dopo tale data, sarà possibile inviare il RED cartaceo alla sede territoriale competente.
I pensionati che non risponderanno alla richiesta  di certificazione dei loro redditi subiranno la sospensione della quota di pensione legata al reddito a partire dal 1 dicembre 2011 e la revoca definitiva della stessa, a partire dal 1 febbraio 2012.

Superamento del periodo di comporto e licenziamento illegittimo

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La Corte di Cassazione con sentenza  n. 15282/2011 si è occupata della questione di un lavoratore che ha superato il comporto di malattia contrattualmente previsto e, in questo caso, il datore di lavoro invece di procedere al licenziamento del lavoratore lo ha sottoposto a visita per verificarne  l’eventuale idoneità al lavoro.

La visita medica si è conclusa con la constatazione dell’assenza di qualsiasi inabilità al lavoro ma il lavoratore è stato comunque licenziato per superamento del comporto.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e la Corte d’Appello di Roma lo ha annullato, in quanto ingiustificato: “doveva ritenersi che il datore di lavoro, essendo spirato il periodo di comporto a suo avviso scaduto ed a fronte della ripresentazione del prestatore per fornire la sua prestazione lavorativa (in data 8.10.1995), avesse abdicato all’esercizio del potere di recesso con l’invito rivolto al lavoratore di sottoporsi a visita medico legale e doveva del pari escludersi che tale potere potesse successivamente rivivere dopo l’esito della visita, conclusasi nel senso dell’assenza di qualsivoglia carenza di inabilità per lo svolgimento dell’attività lavorativa; esclusa l’oggettività automatica della scadenza del periodo di comporto ai fini della risoluzione, che doveva invece essere sempre all’esercizio del potere di recesso, andava infatti valutata come contraddittoria la condotta di chi, superato il periodo di comporto, non lo aveva fatto valere ed anzi aveva disposto l’invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizione di lavorare – in implicita manifestazione di volontà di riammetterlo in caso di visita positiva e successivamente nonostante l’esito della visita di piena idoneità al lavoro, invece avesse riesumato la questione del periodo di comporto da tempo scaduto per inferirne la motivazione del recesso”.

Il datore di lavoro, quindi, sostengono i giudici di merito, non ha esercitato il diritto di rescissione del contratto ma ha richiesto una visita di idoneità con l’implicita volontà – in caso di idoneità – di continuare il rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il superamento del periodo di comporto, se non è fatto valere dal datore, che anzi ha invitato il prestatore a sottoporsi a visita medica per verificarne l’eventuale idoneità al lavoro, rende illegittimo il successivo licenziamento.

Infatti: “l’invio del prestatore alla visita medico legale per verificare se fosse in condizioni di lavorare pur essendo già stato superato il periodo di comporto” ha un significato univoco e “coerente” con il ragionamento a fondamento del giudizio della Corte territoriale. E non può “essere inficiato” in sede di legittimità “dalla prospettata diversa valutazione derivante dalla dedotta astratta possibilità che gli accertamenti sullo stato di salute del lavoratore fossero funzionali alla soddisfazione di diversi interessi e, in particolare, a quello di accertare la veridicità dello stato di malattia in vista dell’adozione, in caso negativo, degli opportuni provvedimenti”.

Se il datore di lavoro vuole intimare un licenziamento per superamento del periodo di comporto deve farlo tempestivamente.  Al contrario, se decide di inviare il lavoratore a visita medica legale per accertarne l’idoneità al lavoro, dimostra di aver rinunciato alla facoltà di recedere per il superamento del periodo di comporto e quindi dovrà attenersi all’esito della suddetta visita medica e, se il lavoratore dovesse risultare idoneo, non potrà più licenziarlo per superamento del periodo di comporto.

Cigs e mobilità personale navigazione aerea

Nuove istruzioni Inps

Con il decreto legge n.249/04 poi convertito in legge n.291/04 sono state introdotte importanti novità di carattere previdenziale per il personale dipendente di aziende di navigazione aerea. In particolare la norma ha esteso anche al personale di volo la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria e della mobilità ed ha istituito un apposito fondo di sostegno al reddito per il personale del trasporto aereo (FTA)  per finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per integrare le medesime prestazioni di CIGS e di mobilità.
La durata del periodo massimo di CIGS inizialmente fissata in 24 mesi è stata poi incrementata a 48 mesi a cui può seguire continuativamente, previa cessazione del rapporto di lavoro, un periodo di mobilità di 36 mesi  indipendentemente dall’età anagrafica e dall’area geografica di riferimento. 
Per quanto riguarda invece le imprese del sistema aereoportuale come quelle che gestiscono aereoporti e quelle che senza essere derivate da un vettore aereo e senza essere assoggettate alla contribuzione di finanziamento per cigs e mobilità in forza di normativa previgente, svolgono attività ausiliaria, o comunque, strettamente funzionale al trasporto aereo (naturalmente anche nei loro confronti è poi intervenuto l’obbligo di finanziamento per cigs e mobilità) possono accedere ai trattamenti di cigs e mobilità ma con diversi limiti di durata. Il limite massimo per la cigs è infatti fissato in 24 mesi mentre la durata della mobilità segue i limiti ordinari (oggettivi e soggettivi) previsti dall’art. 7 commi 1,2,3 della legge 223/91.

I percettori di qualsiasi trattamento a sostegno del reddito debbono obbligatoriamente presentare e sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Nel caso di interventi di sostegno al reddito di integrazioni salariali il lavoratore deve sottoscrivere e consegnare la DID all’azienda (Mod. DID – COD. SR105) che ha l’obbligo di custodirla presso di sé. In assenza di tale dichiarazione il lavoratore non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, né l’azienda è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione.

In caso di attività lavorativa prestata all’estero oltre all’obbligo delle comunicazioni al verificarsi di contestuale percezione del trattamento di sostegno al reddito e attività lavorativa, entro il 31 dicembre di ogni anno, i percettori di CIGS, mobilità e prestazioni integrative erogate dal FTA devono darne opportuna notizia. Anche in questo caso la mancata presentazione dell’autocertificazione (per il personale pilota deve essere corredata dalla copia conforme all’originale del libretto di volo) provoca la sospensione delle prestazioni in godimento.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti normativi le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire ulteriori e più approfonditi chiarimenti.

Congedo maternità e paternità ….

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…. in caso di parto prematuro con ricovero del neonato

Nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in un struttura sanitaria pubblica o privata, la Corte costituzionale con sentenza 116/2011 ha affermato il diritto della madre lavoratrice di usufruire, su sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio di maternità o di parte di esso, a partire dall’ingresso del bambino nella casa familiare.

L’Inps con il messaggio n. 14448/11 ha comunicato le indicazioni operative alle sue strutture specificando che il differimento del congedo obbligatorio di maternità non può essere utilizzato nel caso di “parto a termine”, cioè di parto coincidente con la data presunta, ne’ di parto successivo alla data presunta. Non può essere utilizzato neanche quando, pur in caso di parto prematuro, il ricovero del neonato non sia dovuto alla prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi. Per differire il congedo di maternità la lavoratrice ha l’obbligo di produrre la certificazione medica che attesti il rapporto di causa-effetto tra la nascita prematura del neonato ed il conseguente ricovero dello stesso. Questa certificazione deve essere rilasciata  dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il  neonato è stato ricoverato. Sarà la stessa struttura ospedaliera  ad attestare la data delle dimissioni del neonato.

Certificazione per il rientro al lavoro
Per posticipare il congedo di maternità e tornare al lavoro, la lavoratrice ha l’onere di produrre le certificazioni mediche attestanti il suo stato di salute. In assenza di disposizioni specifiche,  l’INPS ritiene che la certificazione debba essere rilasciata dal medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e dal  medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il padre lavoratore
Anche il padre lavoratore, nei casi espressamente previsti dal Testo Unico ( art.28), cioè decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre, può far decorrere l ‘inizio del congedo di paternità dalla data dell’ingresso del neonato in casa. Il padre lavoratore, oltre alla certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, attestante  il rapporto di causa effetto tra la nascita prematura e l’immediato ricovero, e la data di dimissioni del neonato, deve documentare  il motivo per cui usufruisce del congedo di paternità.

 

Bonus bebè da restituire se autocertificazione era errata…

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 …. ma attenti a prescrizione

Chi ha sbagliato l’autocertificazione sul reddito dovrà restituire la somma ricevuta nel 2006, ma non è detto che debbano farlo tutti. Se sono passati più di cinque anni, la richiesta è caduta in prescrizione. L’Aduc (associazione diritti utenti e consumatori), in un  comunicato del 18 luglio scorso avvisa come a diverse famiglie sia arrivata una comunicazione del ministero dell’Economia in cui si chiede la restituzione del bonus bebè elargito nel 2006, così come stabilito dalla legge 266/2005 per i bimbi nati o adottati nel 2005 e nel 2006.

La richiesta, afferma l’associazione, è in parte legittima perché per ricevere il bonus bisognava avere un reddito inferiore a 50 mila euro lordi, mentre alcuni si sono sbagliati pensando che si intendesse il netto e hanno stilato un’autocertificazione errata.

“In diversi casi – puntualizza l’Aduc – la richiesta di restituzione è stata inoltrata oltre i cinque anni da quando il bonus è stato riscosso, quindi soggetta a prescrizione.  Inoltre il ministero ha strutturato la richiesta di restituzione  in modo ambiguo, sì da far credere a chi la riceve che deve pagare subito anche la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro: solo in fondo, dopo le intimazioni e i riferimenti delle violazioni penali ipoteticamente commesse, si legge che la sanzione sarà dovuta solo dopo pronuncia del giudice”.

Secondo l’associazione quindi se sono passati più di cinque anni dalla riscossione al momento in cui è partita la richiesta di rimborso, ènecessario inviare una raccomandata A/R in cui si eccepisce la prescrizione della richiesta. Se invece i cinque anni non sono trascorsi, occorre restituire il dovuto. Per la sanzione amministrativa di 3 mila euro è necessaria l’eventuale pronuncia positiva del giudice.

www.aduc.it

Lavoro: Cgil, 30 mila persone senza mobilità nè pensione

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“Sono almeno 30 mila i lavoratori e le lavoratrici a rischio”. La Cgil denuncia la ”grave situazione di incertezza, di disagio e di completa mancanza di qualsiasi tutela dei lavoratori in mobilità ordinaria e in mobilità lunga che, avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione, hanno presentato la domanda all’Inps con decorrenza 1 luglio, ma non hanno ancora nessuna risposta”.

”Le altre finestre – spiega la segretaria confederale Cgil responsabile del welfare, Vera Lamonica – si apriranno a ottobre e a gennaio prossimo, ma nessun lavoratore ha in realta’ la certezza di avere diritto alla pensione. ”Il fatto è – precisa Lamonica – che la deroga, rispetto alla nuova finestra mobile di un anno, si riferisce soltanto a 10 mila lavoratori, mentre dal monitoraggio fatto dall’Inps i lavoratori interessati sono più di 40 mila e nessuno di loro sa se avrà  o meno diritto a pensione, o se quanto meno gli verrà garantito il trattamento di mobilità per un altro anno, così come aveva promesso il Governo con la legge di stabilità”.

La Cgil ”che – ricorda la nota – aveva immediatamente denunciato ciò che poteva succedere in base alla deroga prevista solo per 10.000 lavoratori, chiede che la deroga stessa venga ora applicata a tutti i soggetti interessati e che nella deroga rientrino anche gli accordi di mobilità stipulati fino al 31 ottobre 2010. Tale richiesta è stata avanzata peraltro insieme a tutte le parti sociali nel tavolo sulla crescita e occupazione”.

Secondo Lamonica, ”E’ inammissibile e incostituzionale il fatto che anche un solo lavoratore possa essere lasciato per un anno senza pensione e senza alcun sostegno economico”.

ansa