I clandestini possono nuovamente sposarsi in Italia

La Corte Costituzionale sentenzia: nessun ostacolo a nozze con un/una cittadino/a italiano/a

Ancora una volta la Corte Costituzionale dà un colpo alla Legge 94 del 15 luglio 2009 (disposizioni in materia di sicurezza), voluta dal Ministro Maroni. Con sentenza n°245 del 25 luglio 2011, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del 1 comma dell’art.116 del Codice Civile (matrimonio dello straniero nello Stato) laddove si afferma che lo straniero deve dimostrare di essere in possesso di un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

La sentenza riafferma principi costituzionali, norme europee e internazionali sul fatto che il matrimonio è un diritto di libertà e inviolabile della persona, infatti, la condizione di immigrato irregolare, secondo la sentenza,  non può essere di per sé un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana. 

La norma, nel nuovo testo che è frutto di una modifica legislativa del 2009, volta ad evitare i cosiddetti matrimoni di comodo, pone tra i requisiti necessari per contrarre le nozze il possesso, da parte dell’aspirante coniuge extracomunitario, di un documento che certifichi la regolarità del permesso di soggiorno in Italia.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Catania, al quale si sono rivolti una cittadina italiana e un cittadino
marocchino.

I clandestini possono nuovamente sposarsi in Italiaultima modifica: 2011-07-27T11:52:05+02:00da vitegabry
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