Amianto: Entro il 28 febbraio la relazione annuale delle imprese

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Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (e modifiche ex dlgs 3 agosto 2009 n. 106) prevede per quelle imprese, utilizzanti l’amianto nei processi produttivi o svolgenti attività di smaltimento o di bonifica  l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa:

1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;

2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;

3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell’Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.

Il modello si compone di quattro parti:

– lettera accompagnatoria la relazione

– scheda informativa

– scheda cantiere per matrice friabile

– elenco addetti impegnati negli interventi.

Le imprese interessate devono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno solare di riferimento, anche se a tale data abbiano cessato le attività soggette all’obbligo di relazione.

A carico dei trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla dai 2582,28 euro a 5164,57 euro

Amianto: Entro il 28 febbraio la relazione annuale delle impreseultima modifica: 2011-02-04T11:46:44+01:00da vitegabry
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