Archivi giornalieri: 16 gennaio 2011

Diversabilità – Convenzione ONU

 

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UE ratifica Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

L’Unione Europea ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Si tratta del primo trattato, in senso assoluto, che vuole garantire a queste persone il godimento dei propri diritti, al pari di qualunque altro cittadino.

Stabilendo norme minime per tutelare e salvaguardare una lunga serie di diritti civili, politici, sociali ed economici per i disabili, la convenzione rispecchia il più ampio impegno dell’Unione a costruire, entro il 2020, un’Europa senza barriere per i suoi cittadini disabili, circa 80 milioni, come stabilito nella strategia della Commissione europea sulla disabilità.

“È una buona notizia per questo nuovo anno e una pietra miliare nella storia dei diritti dell’uomo, poiché per la prima volta l’UE diventa parte contraente di un trattato internazionale sui diritti umani – ha dichiarato Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea e commissario UE per la Giustizia – La convenzione ONU promuove e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone affette da disabilità. Nel mese di novembre, la Commissione ha presentato una strategia UE sulla disabilità, da attuarsi nel prossimo decennio: si tratta di misure concrete, con una tempistica concreta, che tradurranno in pratica la convenzione ONU. In questa occasione, invito tutti gli Stati membri che non l’hanno ancora ratificata a farlo con tempestività. È nostra responsabilità collettiva garantire che le persone con disabilità non debbano affrontare ulteriori ostacoli nella vita di tutti i giorni.”

Infortuni sul lavoro, oltre 78mila quelli “invisibili”

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Il “sommerso” degli infortuni

Difficile, quasi impossibile stabilire con precisione quanti siano veramente gli infortuni sul lavoro in Italia. La fonte ufficiale cui si fa riferimento è il rapporto annuale dell’Inail: nel dossier riferito al 2009, l’ultimo disponibile, si parla di 1.050 morti e di 790mila incidenti, fenomeno sceso complessivamente del 6,3% rispetto all’anno precedente per via della crisi. Per un raffronto a livello europeo si guarda al programma “Esaw”, un metodo statistico messo a punto dall’Eurostat per favorire la prevenzione.

Mettendo insieme tutti i dati ufficiali (indagini Istat e indennizzi Inail) gli incidenti nel nostro Paese risulterebbero inferiori alla media del vecchio continente. Ma è davvero così? A sollevare la questione è lo studio di un ricercatore dell’Istat, Antonio Frenda, pubblicato su lavoce.info, secondo cui il tasso dell’Italia in effetti è più alto: la discrepanza è dovuta alla fiorente economia sommersa e ai tentacoli della criminalità organizzata nelle regioni del Sud che impedisce la denuncia.

Il dato degli infortuni nel sommerso – si legge nell’articolo – sfugge alle statistiche amministrative degli enti previdenziali e assicurativi e alle indagini statistiche ad hoc. Tuttavia, si può provare a darne una valutazione per il 2009. Senza considerare i valori dell’economia illegale, la stima approssimata per difetto è di circa 135mila infortuni tra gli irregolari (che in Italia sono circa 3 milioni) e nulla lascia prevedere che nel 2010 il fenomeno sia diminuito in assenza di nuove norme sull’emersione del “lavoro nero”.

Le regioni dove l’economia sommersa è più diffusa – prosegue il ricercatore – tendono ad avere una percentuale di infortunati leggermente più bassa rispetto al totale nazionale. Ma poiché non è ipotizzabile che questa situazione abbia effetti benefici, è del tutto legittimo affermare che il tasso di incidenza in quelle zone del paese sia maggiore, ma appaia minore per la mancata denuncia dell’evento all’ente previdenziale e, talvolta, per l’influenza della criminalità organizzata che, soprattutto nelle regioni del Sud, ha grossi interessi economici nell’economia sommersa.

Proprio nel Mezzogiorno si può dunque stimare una percentuale di infortuni indennizzabili e non denunciati, in gran parte avvenuti agli irregolari, non lontana da quella degli infortuni denunciati e indennizzati. Un valore ottenuto imponendo per ipotesi, nelle regioni meridionali (escluso l’Abruzzo), un rapporto tra infortuni e irregolari pari al totale Italia (4,2 per cento). Emerge quindi che circa 78mila infortuni, come stima minima, in gran parte e presumibilmente di entità “non molto grave”, non sono assolutamente denunciati alle autorità competenti. Si tratta comunque di stime basate su ipotesi – precisa il ricercatore – che utilizzano variabili talvolta misurate con metodi diversi o relative a periodi diversi (ma prossimi), e quindi i dati vanno considerati solo tendenzialmente, come misura approssimata del fenomeno.

Rassegna.it

Trattamento di fine servizio e di fine rapporto

 

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Trattamento di fine servizio e di  fine rapporto

Le modifiche introdotte dalla L. 122/10

A decorrere dal 31 maggio 2010 i trattamenti di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni saranno corrisposti in forma rateale in base agli importi lordi. Inoltre, dal 1° gennaio 2011  il computo del tfs verrà effettuato secondo le regole del tfr.

Tra le modifiche più significative introdotte dalla legge n. 122/10 di conversione del DL  n. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vanno sicuramente annoverate quelle contenute nell’art. 12, commi 7-10, che stabiliscono per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il pagamento in forma rateizzata dei trattamenti di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) di importo elevato ed una nuova modalità di calcolo dei tfs per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 2011.

Nella circolare n. 17/10, l’Inpdap chiarisce molti punti della normativa sia per quanto riguarda l’ambito applicativo e le modalità di rateizzazione dei tfs e del tfr,  sia per quel che concerne la modifica del computo dei tfs relativamente alle anzianità contributive successive al 2010.

Nonostante le opportune precisazioni, restano comunque aperte alcune questioni, quali ad esempio quella relativa alle modalità di corresponsione dei tfs e dei tfr di importi lordi eccedenti le fasce ma, al netto della tassazione, al di sotto dei limiti previsti. Come pure dovrà essere meglio puntualizzato il criterio di tassazione (sull’intero importo o sulle singole quote).

Anche sulle nuove modalità di calcolo dei tfs, l’Inpdap fornisce alcune istruzioni operative  sulle quali manteniamo una qualche riserva. Ci riferiamo in particolare, alla base retributiva per il calcolo del nuovo tfs, individuata dall’Istituto in modo difforme da quanto si legge nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento.


Adesione alla previdenza complementare

Come è risaputo, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 hanno mantenuto il regime di tfs e possono passare al tfr soltanto se aderiscono alla previdenza complementare.

Al momento, l’unico fondo pensione operativo nei settori del pubblico impiego è quello istituito a favore del personale scolastico denominato “Espero”.

Nella parte conclusiva della circolare n. 17, l’Inpdap richiama la data del 31 dicembre 2010 quale termine ultimo per passare dal tfs al tfr, previa adesione al fondo pensione negoziale. Con accordo sottoscritto  all’Aran dalle organizzazioni sindacali il 1° dicembre 2010, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015.

Ricordiamo che il passaggio dal tfs al tfr, a seguito dell’adesione alla previdenza complementare, avviene secondo le modalità indicate nel Dpcm  del 20 dicembre 1999, come integrato dal Dpcm del 2 marzo 2001.

L’adesione al fondo negoziale, con contestuale passaggio al tfr, costituisce oggi una scelta ancor più opportuna anche alla luce delle modifiche che il tfs subirà a partire dal 2011.

Al riguardo, va ricordato che nel caso di passaggio al tfr, la base di calcolo, diversamente da quanto previsto per il tfs, sarà composta dalle stesse voci previste per il tfs ma valutate al 100% per di più con l’aggiunta, per il personale della scuola, di altri emolumenti quali la retribuzione professionale docenti, il compenso individuale accessorio (personale ATA), la misura base dell’ indennità di direzione.

Analoghe considerazioni possono valere anche per i dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, al momento in cui diventerà operativa anche per loro la previdenza complementare.

A questo proposito,  in data 22 dicembre 2010 ha preso il via anche il fondo pensione dei dipendenti dei settori degli enti locali e della sanità denominato “Perseo”. In tempi brevi, completati da parte del Consiglio di amministrazione gli adempimenti istruttori, partirà la campagna di adesioni.

Cessazione dal servizio del personale della scuola

I requisiti per il pensionamento

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) fornisce indicazioni operative in ordine all’applicazione del D.M. n. 99 del 28/12/2010 che fissa all’11 febbraio 2011 il termine finale per la presentazione delle domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 2011 da parte del personale scolastico.

Con circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010, il Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del Personale scolastico, del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del D.M. n. 99/2010, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011 del personale della scuola.

Il D.M. n. 99/2010 fissa il termine ultimo per la presentazione delle specifiche domande, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, all’11 febbraio 2011. L’eventuale collocamento a riposo avrà effetto dal 1° settembre 2011.

Le domande da presentare tassativamente entro la data dell’11 febbraio 2011, specificate nell’art. 1 del D.M. 99/2010, sono le seguenti:
• collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
• dimissioni volontarie dal servizio;
• trattenimento in servizio;
• cessazione anticipata rispetto alla data prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.

Lo stesso termine dell’11 febbraio 2011deve essere osservato anche da coloro che chiedono di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione ai sensi del D.M. n. 331/97.

Collocamento a riposo d’ufficio e trattenimento in servizio

Come è noto il collocamento a riposo per limiti di età del personale della scuola, sia di sesso maschile che femminile, viene disposto d’ufficio dall’Amministrazione quando la maturazione del 65° anno di età avviene entro il 31 agosto dell’anno in cui si dovrà cessare il servizio.

Il collocamento a riposo d’ufficio può avvenire, anche, in presenza di un’anzianità massima contributiva di 40 anni, previo preavviso di 6 mesi. Anche in tal caso il requisito dei 40 anni di contribuzione deve essere pienamente raggiunto entro il 31 agosto.

Il Miur precisa che i periodi di riscatto contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni solo se i relativi provvedimenti siano già stati accettati.

Altra importante precisazione fatta dal Miur, riguarda i dipendenti in part time, per i quali si deve tener conto del raggiungimento della misura massima di pensione. Vale a dire che va considerata, ai fini del raggiungimento dei 40 anni, l’anzianità contributiva utile ai fini della misura, non quella utile ai fini del diritto.


I requisiti per il diritto a pensione nel 2011 per il personale scolastico

Per conseguire la pensione di anzianità dal 1° settembre 2011 i dipendenti a tempo indeterminato del comparto scuola devono possedere entro il 31 dicembre 2011 i requisiti minimi indicati nella tabella che segue.

Età, anzianità contributiva e quota

Età anagrafica minima 60 anni

Contribuzione minima 35 anni

Quota 96

Solo anzianità contributiva 40 anni

Il pensionamento di vecchiaia, invece, si consegue all’età di 65 anni con almeno 20 anni di anzianità contributiva (il requisito minimo contributivo può essere inferiore a 20 anni, ma comunque di almeno 15 anni, in caso di iscrizione all’Inpdap precedente al 1° gennaio 1993).

Per accedere al pensionamento di vecchiaia, secondo l’Inpdap, il requisito anagrafico può essere perfezionato entro il 31 dicembre, mentre il requisito minimo contributivo deve essere maturato entro il 31 agosto.

Al personale di sesso femminile nel 2011 è data la facoltà di accedere al pensionamento di vecchiaia con 61 anni di età. A riguardo giova ricordare che dal 2012 l’età pensionabile delle dipendenti pubbliche si innalzerà bruscamente a 65 anni. Sono escluse dall’incremento del requisito anagrafico tutte le lavoratrici che  maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre del 2011. Inoltre, per il personale femminile resta ferma la possibilità di pensionamento con almeno 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva, previa opzione per il calcolo contributivo (sperimentazione donne).

I destinatari del sistema contributivo possono accedere al pensionamento di vecchiaia dal 1° settembre 2011 in presenza di almeno 5 anni di anzianità contributiva ed almeno 65 anni di età.
Per quanto riguarda le donne, fermo restando il requisito minimo di almeno 5 anni di anzianità contributiva, nel 2011 la pensione di vecchiaia contributiva può essere conseguita anche con almeno 61 anni di età anagrafica a condizione, però, che l’importo della pensione non risulti inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

E’ utile ricordare che i dipendenti con un’anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni possono, previa opzione, pensionarsi con le regole del sistema contributivo purché, ovviamente, in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Presso le sedi dell’Inca, presenti su tutto il territorio nazionale, gli operatori di patronato sono a disposizione per fornire gratuitamente ulteriori e più approfondite informazioni al riguardo.

UE – Nuove norme sicurezza sociale anche per i cittadini dei paesi terzi

Applicazione del nuovo Regolamento UE

Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1231/2010, del 24 novembre 2010, che estende le nuove norme sul coordinamento della sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Il 1 maggio 2010 sono infatti entrati in vigore i regolamenti comunitari 883/2004 e 987/09, che stabiliscono nuove norme di coordinamento tra i sistemi nazionali di sicurezza sociale, sostituendo i precedenti regolamenti 1408/71 e 574/72. Nei primi otto mesi di applicazione di queste nuove regole, ossia tra il 1 maggio e il 31 dicembre 2010, per i cittadini dei paesi terzi continuava però ad essere d’applicazione il precedente quadro normativo, creando così una situazione di discriminazione verso questi ultimi e un’inutile aggravio amministrativo per gli organismi di sicurezza sociale.

C’è da precisare che l’estensione dei regolamenti 883/2004 e 987/09 ai cittadini di paesi terzi non conferisce loro il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di detto Stato. Esso non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di rifiutare di concedere o di ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell’Unione.

I regolamenti 883/2004 e 987/09 saranno applicabili ai cittadini di paesi terzi solo a condizione che l’interessato risieda già legalmente nel territorio di uno Stato membro. La residenza legale dovrebbe pertanto costituire un presupposto per l’applicazione di tali regolamenti. Essi non dovrebbero inoltre applicarsi ad una situazione che sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro. Ciò vale, in particolare, quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e con un solo Stato membro.

Per maggiori approfondimenti www.osservatorioinca.org

Canone RAI – Esenzione e pagamento rateale

Aggiornamento sulle modalità di richiesta dell’esenzione e del pagamento rateale mediante trattenute sulla pensione

Il termine per la presentazione della dichiarazione, per i soggetti in possesso dei requisiti che attivano l’esenzione per la prima volta a decorrere dal 1°gennaio 2011 è il 30 aprile 2011, indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano già in possesso dei requisiti da data precedente il 2011, e quindi intendano anche chiedere il rimborso dei canoni già corrisposti o si trovino per la prima volta in possesso dei requisiti in coincidenza con la data del 31 gennaio 2011.

Il termine del 30 novembre 2010, riportato erroneamente da alcuni mezzi di informazione, era riferito soltanto alla regolarizzazione della situazione in cui si trovavano soggetti che, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, non avevano ottemperato al pagamento del canone in anni precedenti pur senza aver presentato alcuna dichiarazione.

In ogni caso, e quindi anche in quest’ultimo caso, l’Agenzia delle entrate, contattata per le vie brevi, ci ha comunicato che si tratta di termini ordinatori e non perentori.

Non esistono termini di presentazione della richiesta di rimborso, che seguirà modalità e tempi normalmente previsti per le istanze di rimborso di tributi fiscali non dovuti. Anche in questo caso, il termine del 30 novembre 2010 indicato da alcuni
organi di informazione è da considerarsi errato. Chi non ha ancora avanzato richiesta di rimborso può ancora farlo in qualsiasi momento.

A solo titolo di indicazione, può essere opportuno presentare richiesta di rimborso assieme alla dichiarazione di esenzione con decorrenza 2011, che deve essere presentata entro il 30 aprile p.v..

Sempre per le vie informali, l’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente al quesito che le avevamo posto, se nuclei familiari formati da coniugi conviventi con altri soggetti in possesso esclusivamente di redditi esenti da Irpef, e quindi non influenti sul diritto all’esenzione, potessero accedere al diritto all’esenzione.

L’Agenzia delle entrate considera il possesso di redditi non influenti sul diritto all’esenzione alla stregua di assenza di redditi. In questo senso, una persona,singola o coniugata, in possesso dei requisiti richiesti, può essere esentata dal
pagamento del canone anche se convive, ad esempio, con un figlio inabile titolare di trattamento di invalidità civile.

Ci è giunta notizia che un numero limitato di nostri assistiti, avendo presentato dichiarazione di esenzione nelle modalità stabilite con la circolare n. 46/E dell’Agenzia delle entrate del 20 settembre 2010, hanno ricevuto in risposta dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate di Torino 1, sportello SAT, la richiesta di fornitura di una “Dichiarazione ISEE completa in corso di validità”.

A seguito del nostro intervento presso la Direzione generale dell’Agenzia, lo sportello di Torino ha interrotto l’invio di tali inutili richieste: inutili perché non previste dalla
legge né dalla circolare citata e comunque perché le risultanze di una dichiarazione ISEE non consentono di verificare il diritto all’esenzione, essendo affatto diversi i parametri di cui tenere conto. I soggetti che hanno ricevuto tale richiesta devono pertanto considerarla erronea e possono non darle alcun seguito.Il termine per la presentazione della dichiarazione, per i soggetti in possesso dei requisiti che attivano l’esenzione per la prima volta a decorrere dal 1°gennaio 2011 è il 30 aprile 2011, indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano
già in possesso dei requisiti da data precedente il 2011, e quindi intendano anche chiedere il rimborso dei canoni già corrisposti o si trovino per la prima volta in possesso dei requisiti in coincidenza con la data del 31 gennaio 2011.

Il termine del 30 novembre 2010, riportato erroneamente da alcuni mezzi di informazione, era riferito soltanto alla regolarizzazione della situazione in cui si trovavano soggetti che, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, non avevano ottemperato al pagamento del canone in anni precedenti pur senza aver presentato alcuna dichiarazione.

In ogni caso, e quindi anche in quest’ultimo caso, l’Agenzia delle entrate, contattata per le vie brevi, ci ha comunicato che si tratta di termini ordinatori e non perentori.

Non esistono termini di presentazione della richiesta di rimborso, che seguirà modalità e tempi normalmente previsti per le istanze di rimborso di tributi fiscali non dovuti. Anche in questo caso, il termine del 30 novembre 2010 indicato da alcuni
organi di informazione è da considerarsi errato. Chi non ha ancora avanzato richiesta di rimborso può ancora farlo in qualsiasi momento.

A solo titolo di indicazione, può essere opportuno presentare richiesta di rimborso assieme alla dichiarazione di esenzione con decorrenza 2011, che deve essere presentata entro il 30 aprile p. v..

Sempre per le vie informali, l’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente al quesito che le avevamo posto, se nuclei familiari formati da coniugi conviventi con altri soggetti in possesso esclusivamente di redditi esenti da Irpef, e quindi non
influenti sul diritto all’esenzione, potessero accedere al diritto all’esenzione.

L’Agenzia delle entrate considera il possesso di redditi non influenti sul diritto all’esenzione alla stregua di assenza di redditi. In questo senso, una persona,singola o coniugata, in possesso dei requisiti richiesti, può essere esentata dal
pagamento del canone anche se convive, ad esempio, con un figlio inabile titolare di trattamento di invalidità civile.

Ci è giunta notizia che un numero limitato di nostri assistiti, avendo presentato dichiarazione di esenzione nelle modalità stabilite con la circolare n. 46/E dell’Agenzia delle entrate del 20 settembre 2010, hanno ricevuto in risposta dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate di Torino 1, sportello SAT, la richiesta di fornitura di una “Dichiarazione ISEE completa in corso di validità”.

A seguito del nostro intervento presso la Direzione generale dell’Agenzia, lo sportello di Torino ha interrotto l’invio di tali inutili richieste: inutili perché non previste dalla
legge né dalla circolare citata e comunque perché le risultanze di una dichiarazione ISEE non consentono di verificare il diritto all’esenzione, essendo affatto diversi i parametri di cui tenere conto. I soggetti che hanno ricevuto tale richiesta devono
pertanto considerarla erronea e possono non darle alcun seguito.
Infatti, alcuni di loro che – in assenza di indicazioni – si sono affrettati a produrre la dichiarazione richiesta, hanno ricevuto una seconda comunicazione con la quale gli si comunica che “la richiesta di esenzione dal pagamento del canone non può essere
accolta” per presunto superamento del limite di reddito.

Anche questi soggetti devono considerare prive di valore le comunicazioni che hanno ricevuto dallo sportello di Torino dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, per evitare possibili complicazioni dovute, ad esempio, all’archiviazione della loro richiesta eventualmente già avvenuta, consigliamo in questi casi di presentare nuovamente la dichiarazione di esenzione (unitamente all’eventuale richiesta di rimborso) entro il
termine del 30 aprile 2011.

Conferma del diritto
Anche a seguito della vicenda di cui sopra, desideriamo chiarire che non è previsto alcun adempimento a carico dell’Agenzia delle entrate, né di diniego né di accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI (mentre per la richiesta di rimborso si osservano le normali procedure fiscali); l’unica prova dell’avvenuta dichiarazione sarà, per i soggetti che l’hanno presentata, la ricevuta ritirata allo sportello e, per quelli che l’hanno spedita, l’avviso di ricevimento della
raccomandata.

Per questa ragione raccomandiamo la massima cura nell’accertamento del diritto di chi desidera essere esentato dal pagamento del canone: a questo proposito, ove non sia stata la struttura del CAAF a preparare i modelli, consigliamo che gli stessi le vengano comunque sottoposti per un controllo , prima della spedizione.

Rateazione del pagamento del canone Rai per i pensionati prevista dall’art. 38,comma 8, del DL 78/2010 conv. L 122/2010

A seguito della decisione dell’Inps di far dipendere la concessione del pagamento rateale da modalità di richiesta difficilmente accessibili dalla totalità dei pensionati potenzialmente interessati, siamo intervenuti presso il Direttore generale chiedendo di prevedere alternative all’accesso telematico tramite PIN individuale. In attesa della risposta, e in prossimità della scadenza del termine, abbiamo dato indicazione di richiedere ugualmente la rateizzazione presentando alla sede competente dell’Inps una richiesta redatta su fac simile di modulo predisposto da altri Enti previdenziali.
Infatti, alcuni di loro che – in assenza di indicazioni – si sono affrettati a produrre la dichiarazione richiesta, hanno ricevuto una seconda comunicazione con la quale gli si comunica che “la richiesta di esenzione dal pagamento del canone non può essere accolta” per presunto superamento del limite di reddito.

Anche questi soggetti devono considerare prive di valore le comunicazioni che hanno ricevuto dallo sportello di Torino dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, per evitare possibili complicazioni dovute, ad esempio, all’archiviazione della loro richiesta eventualmente già avvenuta, consigliamo in questi casi di presentare nuovamente la dichiarazione di esenzione (unitamente all’eventuale richiesta di rimborso) entro il termine del 30 aprile 2011.

Conferma del diritto

Anche a seguito della vicenda di cui sopra, desideriamo chiarire che non è previsto alcun adempimento a carico dell’Agenzia delle entrate, né di diniego né di accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI (mentre per la richiesta di rimborso si osservano le normali procedure fiscali); l’unica prova dell’avvenuta dichiarazione sarà, per i soggetti che l’hanno presentata, la ricevuta ritirata allo sportello e, per quelli che l’hanno spedita, l’avviso di ricevimento della raccomandata.

Per questa ragione raccomandiamo la massima cura nell’accertamento del diritto da parte di chi desidera essere esentato dal pagamento del canone: a questo proposito, ove non sia stata la struttura del CAAF a preparare i modelli, consigliamo che gli stessi le vengano comunque sottoposti per un controllo , prima della spedizione.

Rateazione del pagamento del canone Rai per i pensionati prevista dall’art. 38,comma 8, del DL 78/2010 conv. L 122/2010

A seguito della decisione dell’Inps di far dipendere la concessione del pagamento rateale da modalità di richiesta difficilmente accessibili dalla totalità dei pensionati potenzialmente interessati, siamo intervenuti presso il Direttore generale chiedendo di prevedere alternative all’accesso telematico tramite PIN individuale. In attesa della risposta, e in prossimità della scadenza del termine, abbiamo dato indicazione di richiedere ugualmente la rateizzazione presentando alla sede competente dell’Inps una richiesta redatta su fac simile di modulo predisposto da altri Enti previdenziali.

Il Direttore generale ha risposto sottolineando che, per forza di cose, non potrà che riguardare le richieste per l’anno 2012. Nel frattempo, nel corso di un recente incontro, l’INPS ci ha comunicato di avere attivato un totale di 1.700 richieste di rateizzazione per il 2011.

Le malattie professionali nelle statistiche degli Enti Assicuratori

 

NEWS

Germania confronto fra dati 2008 e 2009

Nel primo numero del 2011 la Newsletter dell’Inca pubblica i dati sulle malattie professionali in Germania facendo un raffronto tra id ati 2008 e 2009.

L’assicurazione contro i rischi professionali fa capo alla DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ), ente costituitosi a partire dal 1 luglio 2007 in seguito alla fusione fra la Federazione centrale delle casse assicurative degli infortuni (Berufsgenossenschaften, BG) del settore dell’industria, del commercio e dei servizi, – HVBG  (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) –   e la Federazione del settore pubblico – BUK – (Bundesverband der Unfallkassen).

Nel 2008 erano assicurati alla DGUV 74.285.633 lavoratori di cui  46.627.927 del settore industria, commercio e  servizi, 10.599.153 del settore pubblico e 17.058.553 studenti ed allievi.

Se dai dati degli assicurati escludiamo gli studenti ed allievi abbiamo una popolazione lavorativa di 57.277.080 lavoratori pari a 36.259.598 salariati equivalenti a tempo pieno.

Il sistema assicurativo tedesco prevede che le imprese dei settori industriali, del commercio e dei servizi debbano affiliarsi alla Berufsgenossenschaft – BG.

Le BG sono associazioni professionali di diritto pubblico, a gestione paritaria.  Le diverse casse (BG) sono autonome dal punto di vista gestionale ma dal punto di vista finanziario è previsto un meccanismo solidale fra le diverse casse.
Fra i compiti fondamentali di questa casse vi è anche quello della prevenzione dei rischi professionali.
Il finanziamento delle casse attraverso un sistema di quote è a carico esclusivo dei datori di lavoro nell’ambito di un sistema di ripartizione.

Le BG sono divise in 13 settori per l’industria, il commercio ed i servizi.Per il settore pubblico l’omologo della BG è l’ l’UVTöH (Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand ), struttura che è egualmente diretta ad opera della DGUV. Le casse pubbliche sono in genere regionali con alcune esclusioni quali la cassa dei ferrovieri e quella dei servizi postali che sono nazionali.

Alle casse di assicurazione pubblica sono anche iscritti gli allievi e gli studenti per un totale di circa 28 milioni di persone.Per quanto concerne la ripartizione dei lavoratori in ragione delle dimensioni aziendali  abbiamo che il 17,2% dei lavoratori tedeschi è impiegato in imprese con meno di 10 dipendenti, il 17,6% in imprese di 10-49 dipendenti, il 20,4% in imprese di 50-249 dipendenti, il 9,7% in imprese di 250-499 dipendenti ed il 35,2%  dei lavoratori è impiegato in imprese con più di 500 dipendenti.
Nel decennio 1998-2008 in Germania si è registrato un marcato calo delle denunce di malattia professionale che scendono dalle 82.376 del 1998 alle 60.736 del 2008.
I riconoscimenti sono scesi dai 19.976 del 1998 ai 12.972 del 2008.

1° 2011 newsletter.doc

Test di lingua italiana per gli immigrati

NEWS

 

Firmato il Protocollo di intesa

E’ stato sottoscritto questa mattina, presso la Prefettura di Roma, un protocollo di intesa, tra i prefetti delle province del Lazio ed il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri.

L’accordo, ai sensi della legge n.94/2009 e del decreto ministro dell’Interno 4 giugno 2010, è finalizzato all’individuazione delle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti (Ctp), presso le quali sarà svolto il test di conoscenza della lingua italiana che i soggiornanti di lungo periodo dovranno sostenere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce e definisce inoltre gli obblighi delle parti per garantire parità dei criteri e modalità di svolgimento della prova.

(Adnkronos)

Cgil: contrattazione sociale per difesa diritti e sviluppo del Paese

 

NEWS

… un’occasione per lo sviluppo del Paese

Rilanciare la contrattazione sociale nei territori, per difendere ed estendere i diritti dei lavoratori e promuovere lo sviluppo del Paese. E’ l’appello lanciato dalla Cgil a Chianciano Terme, dove si è aperta oggi la seconda assemblea nazionale delle Camere del lavoro del sindacato, dal titolo “Territorio e contrattazione sociale”, a cui paretecipano oltre 650 delegati dalle 130 Camere del lavoro sparse in tutta Italia.

Sanità, trasporti, scuola, servizi sociali: in tutti questi ambiti, secondo la Cgil, serve una “nuova” stagione di confronto tra parti sociali e amministrazioni nei territori, per far si’ che i tagli ai servizi per la crisi non ricadano sui lavoratori.

“Abbiamo chiamato centinaia di dirigenti delle nostre Camere del lavoro in tutta Italia – spiega  Enrico Panini, segretario organizzativo della Cgil- per affrontare uno dei temi per noi fondamentali per la difesa delle condizioni di vita dei giovani, dei lavoratori, dei pensionati. Stiamo parlando della contrattazione sociale, e cioè di ciò che il sindacato, costruendo piattaforme e vertenze, può concordare con Comuni, enti locali, ma anche con le associazioni datoriali, per far sì che la sanità, i trasporti, la scuola diventino, anzichè situazioni in cui si indeboliscono ulteriormente le condizioni di vita delle persone per via dei tagli della Finanziaria, piuttosto, l’occasione per uno sviluppo che da troppo tempo manca nel nostro Paese”.

Ne è convinta anche Vera Lamonica, segretaria confederale della Cgil con delega alla contrattazione sociale: “Attraverso la contrattazione sociale – spiega – noi affrontiamo, e proviamo ad estendere, difendere e tutelare i diritti di cittadinanza delle persone nel territorio. E abbiamo provato, sempre attraverso la contrattazione sociale, ad affrontare anche alcune questioni poste dalla crisi, come per esempio le forme di sostegno al reddito per le persone espulse dal mercato del lavoro, come precari o cassaintegrati. E’ una delle dimensioni sulla quale noi pensiamo di rilanciare forte -conclude- l’azione del sindacato”.

(Adnkronos)

Assegni familiari. Scatta la rivalutazione per l’anno 2011

 

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Soggetti esclusi dall’ANF

La rivalutazione dei limiti di reddito familiare (circ.Inps n. 1/11) si applica nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

L’INPS segnala, ad ogni buon fine, che gli importi delle prestazioni sono:

– Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;

– Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro, che per il 2010 è stata pari all’1,5% per cento.

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2011 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 467,43. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2011:

– Euro 658.29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

– Euro 1152,02 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

da Ipsoa lavoro

L’Inps e le cure balneo termali

 

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Cartaceo no …. cartaceo si…

Recependo la richiesta dei patronati del Ce.Pa. (Inas, Inca, Ital e Acli) l’Inps informa che le domanda di cure balneotermali per l’anno 2011 possono essere presentate ancora in forma cartacea, in attesa che venga attivato il servizio di invio telematico.

L’Istituto modifica, dunque, le indicazioni fornite con il messaggio n. 031605, a metà  dicembre,
nel quale affermava che le domande cartacee non sarebbero state più accettate.

Cassazione – No all’espulsione se lo straniero vive con la madre italiana

 

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Valida anche la prova orale della convivenza

Niente espulsione per lo straniero che non ha rinnovato il permesso di soggiorno se convive con la madre cittadina italiana. E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 111 del 4 gennaio scorso ha accolto il ricorso di un extracomunitario. Ma non è tutto. La prova della convivenza può essere fornita anche oralmente.

La prima sezione civile ha accolto il ricorso di un romeno, che non aveva rinnovato il permesso di soggiorno e che per questo era stato espulso dalle autorità romane. Contro il provvedimento l’uomo aveva fatto ricorso ad un giudice di pace della capitale ma senza successo. Così ha depositato gli atti al Palazzaccio e questa volta ha vinto.

La Suprema Corte ha accolto con rinvio il gravame rinviando la causa a un altro magistrato onorario e facendo in motivazione alcune osservazioni interessanti. Prima di tutto la convivenza con un familiare entro il secondo grado, cittadino italiano, esclude l’espulsione anche nel caso di mancato rinnovo di permesso di soggiorno e in secondo luogo la prova delal convivenza può essere fornita  anche oralmente.

da Cassazione.net