Trattamento di fine servizio e di fine rapporto

 

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Trattamento di fine servizio e di  fine rapporto

Le modifiche introdotte dalla L. 122/10

A decorrere dal 31 maggio 2010 i trattamenti di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni saranno corrisposti in forma rateale in base agli importi lordi. Inoltre, dal 1° gennaio 2011  il computo del tfs verrà effettuato secondo le regole del tfr.

Tra le modifiche più significative introdotte dalla legge n. 122/10 di conversione del DL  n. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), vanno sicuramente annoverate quelle contenute nell’art. 12, commi 7-10, che stabiliscono per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il pagamento in forma rateizzata dei trattamenti di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr) di importo elevato ed una nuova modalità di calcolo dei tfs per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 2011.

Nella circolare n. 17/10, l’Inpdap chiarisce molti punti della normativa sia per quanto riguarda l’ambito applicativo e le modalità di rateizzazione dei tfs e del tfr,  sia per quel che concerne la modifica del computo dei tfs relativamente alle anzianità contributive successive al 2010.

Nonostante le opportune precisazioni, restano comunque aperte alcune questioni, quali ad esempio quella relativa alle modalità di corresponsione dei tfs e dei tfr di importi lordi eccedenti le fasce ma, al netto della tassazione, al di sotto dei limiti previsti. Come pure dovrà essere meglio puntualizzato il criterio di tassazione (sull’intero importo o sulle singole quote).

Anche sulle nuove modalità di calcolo dei tfs, l’Inpdap fornisce alcune istruzioni operative  sulle quali manteniamo una qualche riserva. Ci riferiamo in particolare, alla base retributiva per il calcolo del nuovo tfs, individuata dall’Istituto in modo difforme da quanto si legge nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento.


Adesione alla previdenza complementare

Come è risaputo, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2000 hanno mantenuto il regime di tfs e possono passare al tfr soltanto se aderiscono alla previdenza complementare.

Al momento, l’unico fondo pensione operativo nei settori del pubblico impiego è quello istituito a favore del personale scolastico denominato “Espero”.

Nella parte conclusiva della circolare n. 17, l’Inpdap richiama la data del 31 dicembre 2010 quale termine ultimo per passare dal tfs al tfr, previa adesione al fondo pensione negoziale. Con accordo sottoscritto  all’Aran dalle organizzazioni sindacali il 1° dicembre 2010, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015.

Ricordiamo che il passaggio dal tfs al tfr, a seguito dell’adesione alla previdenza complementare, avviene secondo le modalità indicate nel Dpcm  del 20 dicembre 1999, come integrato dal Dpcm del 2 marzo 2001.

L’adesione al fondo negoziale, con contestuale passaggio al tfr, costituisce oggi una scelta ancor più opportuna anche alla luce delle modifiche che il tfs subirà a partire dal 2011.

Al riguardo, va ricordato che nel caso di passaggio al tfr, la base di calcolo, diversamente da quanto previsto per il tfs, sarà composta dalle stesse voci previste per il tfs ma valutate al 100% per di più con l’aggiunta, per il personale della scuola, di altri emolumenti quali la retribuzione professionale docenti, il compenso individuale accessorio (personale ATA), la misura base dell’ indennità di direzione.

Analoghe considerazioni possono valere anche per i dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, al momento in cui diventerà operativa anche per loro la previdenza complementare.

A questo proposito,  in data 22 dicembre 2010 ha preso il via anche il fondo pensione dei dipendenti dei settori degli enti locali e della sanità denominato “Perseo”. In tempi brevi, completati da parte del Consiglio di amministrazione gli adempimenti istruttori, partirà la campagna di adesioni.

Trattamento di fine servizio e di fine rapportoultima modifica: 2011-01-16T11:18:36+01:00da vitegabry
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