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Soggetti esclusi dall’ANF
La rivalutazione dei limiti di reddito familiare (circ.Inps n. 1/11) si applica nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
L’INPS segnala, ad ogni buon fine, che gli importi delle prestazioni sono:
– Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
– Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro, che per il 2010 è stata pari all’1,5% per cento.
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2011 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 467,43. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2011:
– Euro 658.29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– Euro 1152,02 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
da Ipsoa lavoro