Canone RAI – Esenzione e pagamento rateale

Aggiornamento sulle modalità di richiesta dell’esenzione e del pagamento rateale mediante trattenute sulla pensione

Il termine per la presentazione della dichiarazione, per i soggetti in possesso dei requisiti che attivano l’esenzione per la prima volta a decorrere dal 1°gennaio 2011 è il 30 aprile 2011, indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano già in possesso dei requisiti da data precedente il 2011, e quindi intendano anche chiedere il rimborso dei canoni già corrisposti o si trovino per la prima volta in possesso dei requisiti in coincidenza con la data del 31 gennaio 2011.

Il termine del 30 novembre 2010, riportato erroneamente da alcuni mezzi di informazione, era riferito soltanto alla regolarizzazione della situazione in cui si trovavano soggetti che, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, non avevano ottemperato al pagamento del canone in anni precedenti pur senza aver presentato alcuna dichiarazione.

In ogni caso, e quindi anche in quest’ultimo caso, l’Agenzia delle entrate, contattata per le vie brevi, ci ha comunicato che si tratta di termini ordinatori e non perentori.

Non esistono termini di presentazione della richiesta di rimborso, che seguirà modalità e tempi normalmente previsti per le istanze di rimborso di tributi fiscali non dovuti. Anche in questo caso, il termine del 30 novembre 2010 indicato da alcuni
organi di informazione è da considerarsi errato. Chi non ha ancora avanzato richiesta di rimborso può ancora farlo in qualsiasi momento.

A solo titolo di indicazione, può essere opportuno presentare richiesta di rimborso assieme alla dichiarazione di esenzione con decorrenza 2011, che deve essere presentata entro il 30 aprile p.v..

Sempre per le vie informali, l’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente al quesito che le avevamo posto, se nuclei familiari formati da coniugi conviventi con altri soggetti in possesso esclusivamente di redditi esenti da Irpef, e quindi non influenti sul diritto all’esenzione, potessero accedere al diritto all’esenzione.

L’Agenzia delle entrate considera il possesso di redditi non influenti sul diritto all’esenzione alla stregua di assenza di redditi. In questo senso, una persona,singola o coniugata, in possesso dei requisiti richiesti, può essere esentata dal
pagamento del canone anche se convive, ad esempio, con un figlio inabile titolare di trattamento di invalidità civile.

Ci è giunta notizia che un numero limitato di nostri assistiti, avendo presentato dichiarazione di esenzione nelle modalità stabilite con la circolare n. 46/E dell’Agenzia delle entrate del 20 settembre 2010, hanno ricevuto in risposta dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate di Torino 1, sportello SAT, la richiesta di fornitura di una “Dichiarazione ISEE completa in corso di validità”.

A seguito del nostro intervento presso la Direzione generale dell’Agenzia, lo sportello di Torino ha interrotto l’invio di tali inutili richieste: inutili perché non previste dalla
legge né dalla circolare citata e comunque perché le risultanze di una dichiarazione ISEE non consentono di verificare il diritto all’esenzione, essendo affatto diversi i parametri di cui tenere conto. I soggetti che hanno ricevuto tale richiesta devono pertanto considerarla erronea e possono non darle alcun seguito.Il termine per la presentazione della dichiarazione, per i soggetti in possesso dei requisiti che attivano l’esenzione per la prima volta a decorrere dal 1°gennaio 2011 è il 30 aprile 2011, indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano
già in possesso dei requisiti da data precedente il 2011, e quindi intendano anche chiedere il rimborso dei canoni già corrisposti o si trovino per la prima volta in possesso dei requisiti in coincidenza con la data del 31 gennaio 2011.

Il termine del 30 novembre 2010, riportato erroneamente da alcuni mezzi di informazione, era riferito soltanto alla regolarizzazione della situazione in cui si trovavano soggetti che, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, non avevano ottemperato al pagamento del canone in anni precedenti pur senza aver presentato alcuna dichiarazione.

In ogni caso, e quindi anche in quest’ultimo caso, l’Agenzia delle entrate, contattata per le vie brevi, ci ha comunicato che si tratta di termini ordinatori e non perentori.

Non esistono termini di presentazione della richiesta di rimborso, che seguirà modalità e tempi normalmente previsti per le istanze di rimborso di tributi fiscali non dovuti. Anche in questo caso, il termine del 30 novembre 2010 indicato da alcuni
organi di informazione è da considerarsi errato. Chi non ha ancora avanzato richiesta di rimborso può ancora farlo in qualsiasi momento.

A solo titolo di indicazione, può essere opportuno presentare richiesta di rimborso assieme alla dichiarazione di esenzione con decorrenza 2011, che deve essere presentata entro il 30 aprile p. v..

Sempre per le vie informali, l’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente al quesito che le avevamo posto, se nuclei familiari formati da coniugi conviventi con altri soggetti in possesso esclusivamente di redditi esenti da Irpef, e quindi non
influenti sul diritto all’esenzione, potessero accedere al diritto all’esenzione.

L’Agenzia delle entrate considera il possesso di redditi non influenti sul diritto all’esenzione alla stregua di assenza di redditi. In questo senso, una persona,singola o coniugata, in possesso dei requisiti richiesti, può essere esentata dal
pagamento del canone anche se convive, ad esempio, con un figlio inabile titolare di trattamento di invalidità civile.

Ci è giunta notizia che un numero limitato di nostri assistiti, avendo presentato dichiarazione di esenzione nelle modalità stabilite con la circolare n. 46/E dell’Agenzia delle entrate del 20 settembre 2010, hanno ricevuto in risposta dall’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate di Torino 1, sportello SAT, la richiesta di fornitura di una “Dichiarazione ISEE completa in corso di validità”.

A seguito del nostro intervento presso la Direzione generale dell’Agenzia, lo sportello di Torino ha interrotto l’invio di tali inutili richieste: inutili perché non previste dalla
legge né dalla circolare citata e comunque perché le risultanze di una dichiarazione ISEE non consentono di verificare il diritto all’esenzione, essendo affatto diversi i parametri di cui tenere conto. I soggetti che hanno ricevuto tale richiesta devono
pertanto considerarla erronea e possono non darle alcun seguito.
Infatti, alcuni di loro che – in assenza di indicazioni – si sono affrettati a produrre la dichiarazione richiesta, hanno ricevuto una seconda comunicazione con la quale gli si comunica che “la richiesta di esenzione dal pagamento del canone non può essere
accolta” per presunto superamento del limite di reddito.

Anche questi soggetti devono considerare prive di valore le comunicazioni che hanno ricevuto dallo sportello di Torino dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, per evitare possibili complicazioni dovute, ad esempio, all’archiviazione della loro richiesta eventualmente già avvenuta, consigliamo in questi casi di presentare nuovamente la dichiarazione di esenzione (unitamente all’eventuale richiesta di rimborso) entro il
termine del 30 aprile 2011.

Conferma del diritto
Anche a seguito della vicenda di cui sopra, desideriamo chiarire che non è previsto alcun adempimento a carico dell’Agenzia delle entrate, né di diniego né di accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI (mentre per la richiesta di rimborso si osservano le normali procedure fiscali); l’unica prova dell’avvenuta dichiarazione sarà, per i soggetti che l’hanno presentata, la ricevuta ritirata allo sportello e, per quelli che l’hanno spedita, l’avviso di ricevimento della
raccomandata.

Per questa ragione raccomandiamo la massima cura nell’accertamento del diritto di chi desidera essere esentato dal pagamento del canone: a questo proposito, ove non sia stata la struttura del CAAF a preparare i modelli, consigliamo che gli stessi le vengano comunque sottoposti per un controllo , prima della spedizione.

Rateazione del pagamento del canone Rai per i pensionati prevista dall’art. 38,comma 8, del DL 78/2010 conv. L 122/2010

A seguito della decisione dell’Inps di far dipendere la concessione del pagamento rateale da modalità di richiesta difficilmente accessibili dalla totalità dei pensionati potenzialmente interessati, siamo intervenuti presso il Direttore generale chiedendo di prevedere alternative all’accesso telematico tramite PIN individuale. In attesa della risposta, e in prossimità della scadenza del termine, abbiamo dato indicazione di richiedere ugualmente la rateizzazione presentando alla sede competente dell’Inps una richiesta redatta su fac simile di modulo predisposto da altri Enti previdenziali.
Infatti, alcuni di loro che – in assenza di indicazioni – si sono affrettati a produrre la dichiarazione richiesta, hanno ricevuto una seconda comunicazione con la quale gli si comunica che “la richiesta di esenzione dal pagamento del canone non può essere accolta” per presunto superamento del limite di reddito.

Anche questi soggetti devono considerare prive di valore le comunicazioni che hanno ricevuto dallo sportello di Torino dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, per evitare possibili complicazioni dovute, ad esempio, all’archiviazione della loro richiesta eventualmente già avvenuta, consigliamo in questi casi di presentare nuovamente la dichiarazione di esenzione (unitamente all’eventuale richiesta di rimborso) entro il termine del 30 aprile 2011.

Conferma del diritto

Anche a seguito della vicenda di cui sopra, desideriamo chiarire che non è previsto alcun adempimento a carico dell’Agenzia delle entrate, né di diniego né di accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI (mentre per la richiesta di rimborso si osservano le normali procedure fiscali); l’unica prova dell’avvenuta dichiarazione sarà, per i soggetti che l’hanno presentata, la ricevuta ritirata allo sportello e, per quelli che l’hanno spedita, l’avviso di ricevimento della raccomandata.

Per questa ragione raccomandiamo la massima cura nell’accertamento del diritto da parte di chi desidera essere esentato dal pagamento del canone: a questo proposito, ove non sia stata la struttura del CAAF a preparare i modelli, consigliamo che gli stessi le vengano comunque sottoposti per un controllo , prima della spedizione.

Rateazione del pagamento del canone Rai per i pensionati prevista dall’art. 38,comma 8, del DL 78/2010 conv. L 122/2010

A seguito della decisione dell’Inps di far dipendere la concessione del pagamento rateale da modalità di richiesta difficilmente accessibili dalla totalità dei pensionati potenzialmente interessati, siamo intervenuti presso il Direttore generale chiedendo di prevedere alternative all’accesso telematico tramite PIN individuale. In attesa della risposta, e in prossimità della scadenza del termine, abbiamo dato indicazione di richiedere ugualmente la rateizzazione presentando alla sede competente dell’Inps una richiesta redatta su fac simile di modulo predisposto da altri Enti previdenziali.

Il Direttore generale ha risposto sottolineando che, per forza di cose, non potrà che riguardare le richieste per l’anno 2012. Nel frattempo, nel corso di un recente incontro, l’INPS ci ha comunicato di avere attivato un totale di 1.700 richieste di rateizzazione per il 2011.

Canone RAI – Esenzione e pagamento ratealeultima modifica: 2011-01-16T11:12:40+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo