Telemarketing e assicurazione Inail

Il rischio professionale …… corre sul filo

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In una recente nota (n. 5941/2010), l’Inail ha precisato che per le attività di Telemarketing ricorre l’obbligo di essere assicurati anche nel caso in cui sia previsto l’uso esclusivo del telefono a linea fissa e cioè in assenza di una connessione a centralini.
 
L’assicurazione INAIL, dunque, riguarda anche i lavoratori addetti alla propaganda commerciale (“call center out bound” conto terzi) che utilizzano un telefono a linea fissa, in quanto sussiste il rischio professionale dell’incendio innescato da possibili dispersioni, falsi contatti e surriscaldamenti.

L’attività di telemarketing prevede, nell’ambito del Call center, due modalità principali, telemarketing outbound (il contatto telefonico fra cliente e operatore avviene su iniziativa di quest’ultimo, il quale contatta uno o più clienti mediante liste di numeri di telefono usualmente fornite dall’azienda) e telemarketing inbound (le telefonate giungono al Call center direttamente dal cliente, di solito mediante la composizione di un numero verde; in questo caso l’operatore, oltre a fornire le informazioni richieste dal cliente, avrà il compito di indirizzare la telefonata verso lo scopo commerciale individuato dall’azienda).

L’INAIL già in precedenza aveva affermato (nota INAIL n. 467 del 17 gennaio 2007) che, sotto il profilo del requisito oggettivo, “è soggetto all’obbligo assicurativo il personale addetto ai centralini telefonici e agli sportelli automatizzati, in quanto operante in ambienti organizzati caratterizzati dal funzionamento di apparecchiature elettroniche complesse”.

Nel 2009 (nota 6862 del 2 luglio) , aveva precisato, inoltre che “l’uso dell’apparecchio telefonico è comunque sufficiente per affermare l’esistenza del requisito oggettivo ai fini della tutela infortunistica per il personale di un call center, anche in assenza di centralini o altri sportelli automatizzati”.

Il rischio è, quindi, legato all’uso degli apparecchi o delle macchine è presunto per legge e non ammette prova contraria,  rendendo così obbligatoria l’iscrizione all’Inail per il personale addetto all’uso del telefono a linea fissa, anche in assenza di collegamento a centralini o ad altri sportelli automatizzati, così come disposto, tra l’altro, dai commi 1 e 4 dell’art.1 del DPR n.1124/65.

Telemarketing e assicurazione Inailultima modifica: 2010-09-14T10:17:07+02:00da vitegabry
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