Manovra economica del Governo

Le prime informazioni

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La bozza di decreto-legge sulla manovra finanziaria potrebbe subire notevoli modifiche nella versione finale; ma pur in presenza di elementi di incertezza, pubblichiamo alcuni articoli della bozza di decreto per fornire qualche informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sottolineando che si tratta di prime informazioni offerte sulla base di una bozza del decreto-legge , che potrà subire modifiche anche rilevanti.

Soppressione Ipost (art. 7 )
Dalla data in vigore del decreto-legge, con trasferimento delle funzioni all’INPS; vengono soppressi anche Ipsema ed Ispels;

Nuova governance degli enti previdenziali (art. 7 commi 7 e seguenti)
Il Presidente dell’ente assumerà le funzioni che erano riservate al Consiglio di amministrazione (che viene soppresso); viene prevista la riduzione del 30% del numero dei componenti dei Civ e dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, a partire dalla prossima consigliatura;

Soppressione dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (art. 7 comma 14)
ENAPPSMSAD,con trasferimento delle funzioni ad Enpals (art. 7 comma 14);

Soppressione delle Commissioni mediche di verifica del Mef (art. 7 comma 23) escluse quelle presenti nei cqpoluoghi di regione e nelle regioni autonome ed accordi tra Mef e regioni per la disponibilità delle Asl o con Ministero della difesa per l’utilizzo delle Commissioni di cui dispone sul territorio;

Disposizioni sulla verifica e sulla gestione del patrimonio degli enti previdenziali (art. 8 comma 6 e seguenti) con la realizzazione di “poli logistici integrati” tra enti di previdenza;

Riduzione degli stipendi dei pubblici dipendenti con retribuzione annua superiore a 90.000 euro (art. 9, comma 2)
Riduzione del 5% sulla parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000, del 10% sulla parte eccedente i 150.000 euro; tale riduzione non opera ai fini previdenziali;

Riduzione della spesa in materia di invalidità (art. 10 commi 1 e seguenti)
Per le domande presentate dal 1 giugno 2010 la percentuale valida per il diritto alle prestazioni economiche, prevista dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 é elevata dal 74% all’85% (art. 10 comma 1); le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’INPS possono essere modificate dallo stesso Istituto, in caso di errore di attribuzione, entro dieci anni dalla concessione, salvo i casi di dolo; se la situazione sanitaria é modificata, a giudizio dell’Istituto, successivamente alla concessione l’errore può essere rettificato solo se la valutazione avviene utilizzando la stessa metodologia di indagine vigente all’atto del primo riconoscimento (art.10 comma 2); é prevista la responsabilità penale e l’obbligo risarcitorio dei medici che attestano false malattie, invalidità o handicap (comma 4); é stabilito che negli anni 2010/2012 si procederà al controllo di 500.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici legati all’invalidità civile.

Interventi in materia previdenziale (art. 12)

Pensione di vecchiaia per dipendenti privati e pubblici
Per i soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia (65 anni se uomo, 60 se donna nel settore privato, più di 60 se donna nel settore pubblico secondo quanto previsto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche)
viene istituita la “finestra mobile” per la decorrenza del trattamento pensionistico:
• pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, se i trattamenti sono liquidati dalle forme di gestione di previdenza dei lavoratori dipendenti;
• pensionamento dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se il trattamento di pensione é a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti nonché della Gestione separata;
• per la scuola non é prevista nessuna modifica (art. 12, comma 1);

Pensione di anzianità, che maturano dal 1 gennaio 2011 i requisiti, 35 anni di contributi con la “quota” di cui alla legge 247/2007 ed età inferiore a quella per la pensione di vecchiaia
– pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni per i lavoratori dipendenti;
– pensionamento dopo 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, Gestione separata;
– per il comparto scuola non é prevista nessuna modifica.

Ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e con anzianità contributiva di 40 anni derivante dalla “totalizzazione ” si applicano le nuove decorrenze stabilite per i lavoratori autonomi (art. 12 comma 3).
Le deroghe
Viene previsto il mantenimento delle attuali decorrenze per i lavoratori che:
• avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti anagrafici e contribuitivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
• i lavoratori per i quali, al compimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dell’età (es. Autisti mezzi pubblici..).
Viene prevista una deroga alle nuove decorrenze, nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, con accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996).
Le procedure sono quelle già utilizzate in passato (monitoraggio da parte dell’Inps).

Dilazionamento dell’erogazione dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente (art. 12 comma 7 e seguenti)
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le indennità di cui sopra verranno erogate con la seguente temporalità:
• se l’importo dell’indennità é inferiore o pari a 4 volte il trattamento minimo INPS, la corresponsione avverrà in un unico importo annuale;
• se l’importo dell’indennità si colloca tra 4 e 8 volte il trattamento minimo Inps,l’erogazione avverrà con due importi annuali (il primo pari a 4 minimi ed il secondo per la parte residua);
• se l’importo é superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps l’erogazione avverrà attraverso tre importi annuali (dopo 12 e dopo 24 mesi dall’erogazione della prima annualità).Vengono esclusi dalle nuove modalità i lavoratori che si collocano in pensione per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 nonché quelli le cui domande di cessazione di attività siano state inoltrate prima della data in vigore del decreto-legge sulla manovra, a condizione che la cessazione intervenga entro il 30 novembre (la domanda é irrevocabile).

Istituzione del Casellario dell’assistenza (art. 13 commi 1 e seguenti)
– Viene istituito presso l’Inps il Casellario dell’assistenza, un’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni; gli enti, le amministrazioni ed i soggetti interessati trasmettono al Casellario i dati e le informazioni risultanti dalle proprie banche dati. Un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, disciplinerà le modalità di attuazione di questo articolo.

Le prestazioni previdenziali legate al reddito: – Viene modificato l’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, nel senso che per le prestazioni collegate al reddito rileva il reddito conseguito nell’anno di erogazione della prestazione; i titolari delle prestazioni che non comunicano integralmente la loro situazione reddituale all’amministrazione finanziaria devono farlo nei confronti degli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di inadempienza, l’ente procede alla sospensione della prestazione; entro 60 giorni dalla sospensione deve essere prodottta la comunicazione sul reddito; se ciò non avviene la prestazione viene revocata in via definitiva. Se la comunicazione viene effettuata entro i predetti 60 giorni, l’ente ripristina la prestazione ma non corrisponde nulla per il periodo pregresso, “scoperto” dalla prestazione stessa.

Incrocio tra le basi dati dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa (art. 28 commi 1 e seguenti)
– Si procederà ad un incrocio dei dati finalizzato a verificare la piena corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito conseguito; l’Agenzia delle entrate verificherà se i lavoratori che hanno percepito reddito da lavoro o assimilati hanno provveduto al pagamento delle imposte dovute.

Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps (art. 30 commi 1 e seguenti)
– Dal 1 gennaio 2011 la riscossione relativa al recupero delle somme dovute all’Inps verrà effettuata attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo

Manovra economica del Governoultima modifica: 2010-05-31T08:36:53+02:00da vitegabry
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