La giusta sentenza
Una recente sentenza della Cassazione del 18 marzo 2010, n. 6570 si afferma il diritto all’assegno sociale in presenza di mera titolarita di assegno divorzile.
Secondo la Suprema Corte, il reddito dell’assegno divorzile (reddito assoggettabile ad Irpef) è rilevante ai fini dell’assegno sociale solo nel caso in cui è effettivamente percepito dall’ex-coniuge. Infatti la legge 335/95 istitutiva della prestazione assistenziale, dispone che “L’assegno sociale è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliata entro il mese di luglio dell’anno successivo sulla base della dichiarzione dei redditi effettivamente percepiti”.
Pertanto nel caso di una sentenza di separazione che preveda a carico di uno dei coniugi l’erogazione dell’assegno divorzile non effettivamente corrisposto per ragioni di “accertata incapienza del coniuge divorziato” quest’ultimo non è rilevante ai fini del requisito reddituale per il diritto all’assegno sociale purchè l’ex coniuge si attivi per dimostrare la mancata effettiva corresponsione dell’assegno.
Per quanto stabilito dalla Cassazione, a nostro avviso, si può procedere con la domanda di assegno sociale:
• nei casi in cui l’interessato è in possesso della sentenza della Corte territoriale (Tribunale e/o Corte d’Appello) che dichiara l’incapienza dell’ex-coniuge da allegare all’istanza;
• nei casi in cui l’interessato, pur non percependo l’assegno divorzile come da sentenza di separazione, non è in possesso dell’accertamento di incapienza dell’ex-coniuge fermo restando che tale accertamento dovrà essere richiesto tempestivamente da parte del richiedente attivando un procedimento legale.