Contributo 5 per mille

 

5 maggio 2010Logo_5xmille_170.jpg

Il 7 maggio scade il termine per la presentazione delle domande 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in corso di pubblicazione, disciplina le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di assegnazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef per l’anno 2010, confermando, nei settori da beneficiare, nelle procedure di ammissione e nei requisiti dei soggetti richiedenti, gli stessi individuati per l’anno 2009.  

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 7 maggio 2010. Sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.
 
Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati, oppure rivolgendosi a intermediari autorizzati.

Il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione sono reperibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Modello di domanda 5 per mille 2010

Anche per il 2010 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le  modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.

I settori da beneficiare sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.

Soggetti ammessi al beneficio

Per l’anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (
art. 90 L. 27/12/2002, n. 289 – pdf) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche

Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato

Gli enti del volontariato, che rientrano in una delle tipologie indicate nella lettera a) del precedente paragrafo, possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il
relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello – pdf
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.

ATTENZIONE: sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli enti del volontariato.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell’elenco.

Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2010 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla
Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – pdf attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione

Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato il 23 aprile 2010, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2010 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il
relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello – pdf.
L’ iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.

Attenzione: sono tenuti a proporre domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni 2006, 2007 e 2009 ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per l’anno 2008.

L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla
Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Una volta verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione dell’elenco aggiornato.

Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno – entro il 30 giugno 2010 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all’Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.

Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 definisce le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
Nel dettaglio, è prevista la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.
Per gli enti di cui alla lettera a) (Onlus ed enti del volontariato) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.

Per gli enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell’università) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca predisporrà l’elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire per via telematica al citato Ministero utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero dell’Università e della ricerca cinquepermille.miur.it.

Ulteriori notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca

Per gli enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute curerà la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all’Agenzia.
Per i comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza.
Per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Tutti gli elenchi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia il 14 maggio 2010.

Rendicontazione

Anche per il 2010 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Scadenze del 5 per mille 2010 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche

  ENTI DEL VOLONTARIATO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Presentazione domanda d’iscrizione 7 maggio 2010 7 maggio 2010
Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2010 14 maggio 2010
Richiesta correzione domande 20 maggio 2010 20 maggio 2010
Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2010 25 maggio 2010
Pubblicazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2010 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia 30 giugno 2010 agli Uffici territoriali del CONI


Per approfondimenti vai alla sezione

Contributo 5 per mille

In base ad una norma introdotta per la prima volta dalla Legge 266/05 (Legge finanziaria 2006), i contribuenti possono indicare, all’atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, un’organizzazione non-profit (Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni culturali nazionali, associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, ecc.) alla quale destinare il 5 mille della propria Irpef.
I contributi vengono distribuiti in proporzione alle preferenze manifestate dai cittadini.

Anno 2010

 

 


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Anno 2009

Anno 2008

 

 

Anno 2007 Anno 2006

 

 

Contributo 5 per mille

Contributo 5 per milleultima modifica: 2010-05-06T07:13:00+02:00da vitegabry
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