Pensioni di anzianità (regime speciale per le lavoratrici)

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Ulteriore possibilità di pensionamento di anzianità per le donne

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L’INPS, con messaggio n. 7300/2010, ha chiarito che le pensioni di anzianità liquidate alle donne che hanno optato per il sistema contributivo vengono erogate anche se d’importo inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale e possono essere integrate al trattamento minimo.
Inoltre, l’Istituto, con una recente risposta ad un quesito posto, ha disposto che se alla decorrenza della pensione di anzianità è aperta la “finestra” prevista per la pensione di vecchiaia, la lavoratrice non può usufruire della sperimentazione.

In via sperimentale, nel periodo 2008-2015, per le donne permane la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità, optando per il sistema di calcolo contributivo, se in possesso dei seguenti requisiti:
•35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendente;
•35 anni di contribuzione e 58 anni di età se autonoma.

Il trattamento pensionistico viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.

Non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici escluse dai nuovi requisiti richiesti a partire dall’anno 2008 (c.d. “derogate”, ad esempio se hanno raggiunto i requisiti richiesti per la pensione di anzianità vigenti nel 2007 entro il medesimo anno o se autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del 20.07.2007), nonché le lavoratrici che hanno compiuto l’età pensionabile (60 anni di età) e si è già “aperta la finestra” prevista per la pensione di vecchiaia.

Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, pertanto non possono né anticipare l’età minima pensionabile di 4 mesi per ogni figlio (nel limite massimo di 12 mesi), né  beneficiare dell’aumento del coefficiente di trasformazione (cioè di calcolo) in presenza di figli (di un anno per uno o due figli o di due anni con tre o più figli).

Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni di anzianità in regime di sperimentazione, poiché si tratta di un pensionamento con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni, gli Istituti previdenziali applicano le due “finestre di uscita” annuali previste, dal 2008, dalla legge 243/2004.

l.2432004.doc

Pensioni di anzianità (regime speciale per le lavoratrici)ultima modifica: 2010-04-16T11:04:00+02:00da vitegabry
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