Radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro

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Nuove tutele per la salute dei lavoratori

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Dal 26 Aprile 2010 entrerà in vigore l’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare attenzione ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Il Decreto Legislativo n. 81/08 Titolo VIII (art.li da 213 al 220) introduce misure di protezione dei lavoratori contro i rischi relativi all’esposizione a radiazioni ottiche di origine artificiale e in particolare ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
A partire dal 26 Aprile 2010 saranno quindi in vigore gli obblighi a carico del datore di lavoro:

a) Valutare, e se necessario, calcolare o misurare i livelli di radiazioni ottiche a cui i lavoratori sono esposti;
b) Tenere conto dell’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i valori di esposizione;
c) Individuare eventuali metodi di riduzione dell’esposizione;
d) Provvedere ad attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Pertanto potrebbe essere necessario procedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi mediante l’indicazione degli esiti della valutazione e delle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate.

A partire dal 26/04/2010 saranno sanzionabili le inadempienze agli obblighi previsti dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e il dirigente (art. 219) e per il medico competente (art. 220).

Radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoroultima modifica: 2010-04-08T07:53:23+02:00da vitegabry
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