Malattie professionali nel lavoro in appalto

Malattie professionali nel lavoro in appalto


Responsabilità solidale dei datori di lavoro 

di Lisa Bartoli

La società appaltatrice e il committente rispondono in solido della omissione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ quanto ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2478 del 26 giugno scorso, che ha condannato le società Sidermontaggi, in liquidazione in concordato preventivo spa, e Fintecna spa, a pagare un risarcimento agli eredi di un lavoratore deceduto per un mesotelioma pleurico, contratto durante una lunga esposizione all’amianto.

Il verdetto, sollecitato da un ricorso promosso dall’avvocato Massimiliano Del Vecchio, consulente legale di Inca,  ribadisce che, una volta accertata la continuità lavorativa e l’esposizione al rischio, un’azienda  che appalta il lavoro ad un’altra realtà produttiva non può chiamarsi fuori dalla responsabilità di fare quanto è di sua competenza per garantire l’integrità fisica dei lavoratori (articolo 2087 del codice civile), anche se non dovessero risultare direttamente alle sue dipendenze. E dunque, in caso di malattia professionale o di infortunio, ne risponde al pari di chi utilizza concretamente la manodopera. Secondo il Tribunale di Taranto, che richiama “il condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte”, l’articolo 2087 cod.civ. (…) è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire”.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore, dipendente di Sidermontaggi (appaltatrice della società proprietaria dello stabilimento siderurgico di Taranto) dal giugno 1972 al dicembre 1996, poi successivamente alle dipendenze di Ilva fino all’agosto  2001, che ha svolto diverse mansioni, da saldatore tubista e poi impiegato nella distribuzione di apirolio, refrattari, materiali per saldatura e amianto, che venivano frantumati. Le due società chiamate in causa hanno adottato due linee difensive diverse per sottrarsi dal pagamento del risarcimento: la Sidermontaggi, da cui dipendeva da ultimo il lavoratore, ha affermato di aver adottato adeguati mezzi personali di protezione. La seconda, la Fintecna, invece, ha eccepito la nullità del ricorso scaricando sulla società appaltatrice “l’esclusiva responsabilità” di quanto accaduto.   Due posizioni diverse che, però, non hanno trovato accoglimento nelle conclusioni del verdetto.

Per la Consulta sono responsabili entrambe le società e non vale neppure l’eccezione di prescrizione da loro sollevata, in considerazione del tempo trascorso tra la fine del rapporto di lavoro (2001) e l’insorgere della malattia (2013),  in quanto, recita la sentenza “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita come danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando la ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.   

In ragione di ciò, il Tribunale di Taranto ha condannato le società in causa al pagamento di 555.295,08 di euro a titolo di risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Una somma consistente che riconosce il valore del danno differenziale, aggiuntivo rispetto all’indennizzo già corrisposto da Inail  al lavoratore. Per il giudice Tarantino, infatti, le due misure – danno biologico e indennizzo – devono essere tenute ben distinte poiché “… deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall’Inail esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dl lavoratore infortunato od ammalato

 

Malattie professionali nel lavoro in appaltoultima modifica: 2017-07-09T09:23:05+02:00da vitegabry
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