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Legge 104: cosa prevede, a chi spetta e cosa fare per ottenerla

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In questa guida introduttiva vediamo nel dettaglio la Legge 104 del 1992: a chi spetta, cosa prevede la normativa ad oggi e cosa fare per ottenerla.

La Legge 104 del 1992 permette l’accesso a numerosi benefici fiscali, sociali ed economici per le persone affette da handicap e per i loro familiari più stretti, in questa guida introduttiva andremo a vedere nel dettaglio a chi spetta, cosa prevede la normativa ad oggi e cosa fare per ottenerla.

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Art. 3

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.” Art. 38

Legge 104, breve premessa

Uno dei compiti principali dello Stato, riportati negli articoli della nostra Costituzione sopra citati, è quello di farsi carico dell’assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la libertà e uguaglianza tra i cittadini e di adottare le misure necessarie a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate (ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia).

 

Allo stesso modo compito della previdenza sociale di intervenire con prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità ecc., da eventi naturali quali la vecchiaia allo scopo della previdenza sociale è quello di consentire al soggetto una vita dignitosa.

In buona sostanza quanto sopra si ritrova nella Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

Legge 104 beneficiari

Quando si parla di beneficiari della Legge 104 si intendono, generalmente, i portatori di handicap indicando con questo termine coloro i quali presentano una minorazione di tipo fisico, oppure psichico ma anche sensoriale, la quale comporta una di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Per estensione rientrano tra i beneficiari di permessi retribuiti anche i lavoratori che devono assistere un parente beneficiario della Legge 104.

Innanzitutto deve essere accertato lo stato di “handicap”.

La Legge 104/1992 all’art. 3 comma 1 indica handicap come una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive. Questo stato può anche considerarsi “grave” quando una persona necessita di assistenza permanente.

Legge 104 commissione di accertamento

La valutazione della situazione è fatta da una commissione operante presso ogni azienda USL, composta da un medico specialista in medicina legale con la funzione di presidente di Commissione e da due medici, uno dei quali specializzato in medicina del lavoro.

Ulteriori membri della commissione sono, a rotazione, rappresentanti dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie, nonché da un medico INPS.

Come si richiede il riconoscimento di handicap per la Legge 104

La richiesta di riconoscimento va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente.

Il primo passo da fare è quello di procurarsi il certificato rilasciato dal proprio medico curante il cui compito è quello di attestare la natura dell’infermità invalidante nonché le patologie di cui è affetto il soggetto.

Questo primo certificato introduttivo deve essere compilato e inviato telematicamente.

È ora possibile presentare la domanda all’INPS anche in questo caso telematicamente, il richiedente può quindi effettuare la procedura in autonomia oppure farsi assistere da un soggetto abilitato.

Nella domanda si devono inserire i dati anagrafici, quale tipo di riconoscimento viene richiesto e si deve abbinare il certificato rilasciato dal medico, ed essendo già stato trasmesso telematicamente è già presente nel sistema.

A questo punto è possibile selezionare una data, tra quelle proposte dalla procedura informatica, per l’accertamento presso la Commissione; vi è anche la possibilità di una visita domiciliare nel caso in cui la persona, a causa della patologia, non possa essere trasportata.

Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

Se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo.

Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS.
Il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS, in due versioni: una contenente tutti i dati sensibili e un’altra, invece, solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Legge 104, domanda per i permessi al datore di lavoro

L’ulteriore domanda che è necessario produrre è nei confronti del datore di lavoro, dopo averla opportunamente presentata alla sede INPS competente. Questo adempimento serve per indicare i periodi in cui saranno fruite le ore, o i giorni, di permesso.

Il presupposto essenziale per la concessione del permesso è l’assistenza continuativa al portatore di handicap, questo non comporta la convivenza tra il lavoratore richiedente i permessi e il disabile, ma soprattutto è indispensabile che la persona in situazione di disabilità non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, che siano in grado di fornire assistenza sanitaria continuativa ad eccezione della situazione di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.

Ulteriore eccezione è il ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La legge consente a questi soggetti, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo permessi retribuiti nonché di usufruire di ulteriori agevolazioni.

104ultima modifica: 2017-07-06T05:52:59+02:00da vitegabry
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