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LEGGE 24 novembre 2023, n. 168

LEGGE 24 novembre 2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (23G00178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/2023
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Testo in vigore dal:  9-12-2023
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rafforzamento delle misure in tema
di ammonimento e di informazione alle vittime
1. All’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;
b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;
c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell’ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo ».
2. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:
« Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). – 1. L’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».
3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale »;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo »;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Si procede d’ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo »;
b) all’articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell’ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ».
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica). – 1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto.
Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere , comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell’impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale, che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell’ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.».
– Si riportano gli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificati dalla presente legge:
«Art. 8 (Ammonimento). – 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.».
«Art. 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori). – 1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 575, nell’ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.».

Congedo Straordinario e Permessi ex Legge 104/1992 secondo il Messaggio dell’INPS del 23 Novembre 2023

 

Il 23 novembre 2023, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha diramato un messaggio cruciale riguardo alle modifiche normative apportate al congedo straordinario e ai permessi ex legge 104/1992. Queste novità sono state introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che è entrato in vigore il 13 agosto 2022, con l’obbiettivo principale di adeguare e semplificare le disposizioni relative all’assistenza a soggetti con disabilità grave, come previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel caso di più soggetti.

Riconoscimento dei benefici per più richiedenti

In particolare, il decreto legislativo n. 105/2022 ha portato diverse modifiche, tra cui l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” in riferimento ai permessi disciplinati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992. Questo significa che ora più lavoratori possono richiedere e ottenere i permessi per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, senza la restrizione del referente unico.

Tuttavia, tale decreto non è invece intervenuto per modificare il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, il quale stabilisce che il congedo straordinario, insieme ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, ad eccezione dei genitori.

Il messaggio INPS è dunque intervenuto per chiarire che, nonostante il permanere di questa restrizione per il congedo straordinario, la stessa debba essere letta insieme alle modifiche apportate recentemente, con il risultato che è quindi possibile autorizzare la fruizione sia del congedo straordinario che dei permessi dell’articolo 33 a più lavoratori per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, purché in modo alternato e non negli stessi giorni.

L’INPS sottolinea inoltre che è possibile accettare domande di congedo straordinario anche per periodi in cui sono già state autorizzate le fruizioni di permessi mensili o prolungamenti del congedo parentale per la stessa persona disabile in situazione di gravità. Tuttavia, è fondamentale che tali benefici non siano fruiti nelle stesse giornate, poiché rappresentano istituti con finalità simili di assistenza e devono quindi essere considerati come opzioni alternative.

Indicazioni per le Strutture Territoriali

Il messaggio dell’INPS invita le Strutture Territoriali a riesaminare i provvedimenti già adottati alla luce delle nuove direttive. Saranno fornite ulteriori indicazioni per affrontare le situazioni giuridiche non esaurite, ovvero quelle senza sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Conclusione

In conclusione, il messaggio dell’INPS del 23 novembre 2023 fornisce chiarezza sulle nuove disposizioni normative relative al congedo straordinario e ai permessi ex legge 104/1992, delineando le modalità per il riconoscimento e la gestione di tali benefici a vantaggio dei lavoratori e delle persone con disabilità grave. Resta fondamentale per le strutture territoriali adeguarsi a tali indicazioni per garantire una corretta applicazione delle normative vigenti.

Per consultare il testo completo clicca qui

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
 
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NASPI: IMPORTO DELL’INDENNITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE

NASPI: IMPORTO DELL’INDENNITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE

1 Dicembre 2023

 

L’importo dell’indennità della NASpI è calcolato in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore nei quattro anni precedenti e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni, con una durata massima di 24 mesi.

Qual è l’mporto dell’indennità NASpI

–  Se la retribuzione media mensile non supera i 1.352,19 euro, l’indennità della NASpI è pari al 75% della retribuzione stessa.

–  Se la retribuzione media mensile è superiore ai 1.352,19 euro, l’indennità della NASpI è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra.

L’importo dell’indennità verrà ridotto del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione, ma questa riduzione inizia dal giorno ottavo del mese di fruizione per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età al momento della presentazione della domanda. In ogni caso, l’indennità mensile massima non può superare i 1.335,40 euro. Le erogazioni dell’indennità avvengono entro il 16 di ogni mese.

Tempi di presentazione

La domanda per la NASpI deve essere presentata entro un periodo di 68 giorni dalla seguente data:

  • La data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • La cessazione del periodo di maternità, qualora questa sia iniziata durante il rapporto di lavoro e sia successivamente cessata.
  • La cessazione del periodo di malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale, se questi eventi si sono verificati durante il rapporto di lavoro e sono successivamente cessati.
  • La definizione della vertenza sindacale o la data di notifica della sentenza giudiziaria.
  • La cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso convertita in giornate.
  • Il trentottesimo giorno dopo la data di cessazione in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine di presentazione della domanda può essere sospeso nei seguenti casi:

  • Maternità indennizzabile verificatasi entro i primi 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La sospensione dura per la durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua alla fine di tale evento.
  • Eventi di malattia comune indennizzabili o infortuni sul lavoro/malattie professionali indennizzabili da parte dell’Inail, che si sono verificati entro i primi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La sospensione avviene per la durata dell’evento.

Rivolgiti al Patronato Acli

Gli operatori del Patronato Acli sono a tua disposizione in tutte le fasi della presentazione della domanda per la NASpI. Trova la sede più vicina nella tua provincia e contattaci via telefono o via e-mail.

Katia Marazzina

Perché oggi ricordiamo Nelson Mandela

Perché oggi ricordiamo Nelson Mandela

 
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Nella giornata odierna di 104 anni orsono, il 18 luglio del 1918, nel villaggio di Mvezo, nell’Eastern Cape del dominion inglese del Sudafrica, nasce Rolihlahla Mandela, del clan Madiba. Il padre era consigliere del re del popolo Thembu. Era ancora in corso la cruenta Prima guerra mondiale e in Sudafrica, a seguito del Native Land Act del 1913, che vietava agli Africani di possedere la terra al di fuori delle riserve, si creavano i presupposti del sistema dell’apartheid.

Novantacinque anni dopo, il 10 dicembre del 2013, ai suoi funerali, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama lo definirà «un gigante della storia, l’ultimo grande liberatore del Ventesimo secolo».

La famiglia di Mandela apparteneva all’élite degli Xhosa, anche se osservando la fotografia della sua casa natale, pubblicata nel documentato sito della Nelson Mandela Fondation, si constata che era poco più di un’ampia capanna. Frequenta una scuola elementare della Chiesa Battista, durante la quale la sua insegnante gli impone il nome inglese di Nelson, come da diffusa consuetudine dell’universo coloniale africano. Pur rimanendo orfano del padre a dodici anni, la sua famiglia allargata gli permette di completare la sua formazione fino all’università. Studia legge all’University College di Fort Hare, dal quale è espulso per aver partecipato a una protesta studentesca, e all’Università di Witwatersrand.

La formazione europea acquisita in questo percorso scolastico, reso possibile non dalla Stato, ma dalle istituzioni religiose, s’innesta nella sua cultura profonda africana, di tradizione orale, a partire dai racconti degli anziani sulla resistenza contro l’occupazione coloniale. Scriverà a posteriori Mandela: “Ho fatto tutto ciò che ho fatto, sia come individuo, sia come leader del mio popolo, grazie alla mia esperienza in Sudafrica e al mio background africano orgogliosamente sentito”.

Rinvio alla sua fortunata autobiografia, Long Walk to Freedom, tradotta in moltissime lingue, compresa quella italiana, con il titolo, Lungo cammino verso la libertà, nella quale con uno stile asciutto, mai retorico, ripercorre la sua straordinaria vicenda umana e politica, dall’infanzia nelle campagne del Transkei, alle township di Johannesburg; dalla militanza nell’ANC, attraverso ventisette anni di carcere, al Premio Nobel per la pace e alla presidenza della repubblica, sempre intrecciata con la storia drammatica del Sudafrica e più in generale dell’intero continente africano.

L’adesione, nel 1944, all’African National Congress, una sorta di Comitato di liberazione nazionale, è decisiva nella vita di Mandela, che ne diventa rapidamente un dirigente di primo piano, organizzando la Youth League al suo interno e sostenendo una politica di massa più radicale.

Assieme a Oliver Tambo apre, nel 1952, il primo studio legale di avvocati africani. Il riferimento a Gandhi, che proprio in Sudafrica, nei due decenni a cavallo dell’Ottocento e del Novecento, aveva esercitato la professione di avvocato per difendere gli immigrati indiani dal razzismo bianco, è d’obbligo. Lo è per comprendere l’influenza profonda che le teorie e le pratiche della resistenza passiva e della non violenza ebbero nel pensiero e nell’azione di Mandela, anche se nei primi anni Sessanta, di fronte alla sanguinosa repressione di ogni forma di protesta, aiuta a fondare il braccio armato dell’ANC, Umkhonto weSizwe (spada della nazione). Dopo alcuni anni di clandestinità, è arrestato assieme ad altri nove dirigenti dell’ANC e, nel giugno del 1964, è condannato all’ergastolo e rinchiuso nel carcere di Robben Island. Il carcere, grazie all’intelligente azione di Mandela, si configurò progressivamente come uno spazio autogestito di scambio e formazione per i prigionieri politici, anche durante il faticoso lavoro nelle cave di calce e nei pozzi delle miniere. Seguivano lezioni regolari, organizzate in segreto, durante le quali si studia la Bibbia, il Corano, il Capitale, ma anche le tragedie di Shakespeare, tanto che la prigione fu chiamata The Robben Island University e, più tardi, Nelson Mandela University. Dai dibattiti con i prigionieri e dai colloqui con le guardie bianche, nel corso degli anni, Mandela matura una maggiore consapevolezza ideologica da cui avrebbe attinto quando avrebbe discusso con il governo su una nuova costituzione sudafricana.

Nei lunghi anni della prigionia Mandela riscopre e approfondisce la filosofia e la pratica, diffusa nell’Africa precoloniale, chiamata nella comunità Xhosa, Ubuntu. Mandela stesso ne ha descritto il contenuto essenziale: “In Africa esiste un concetto chiamato Ubuntu, il cui senso profondo è che noi siamo uomini solo grazie all’umanità altrui e che se, in questo mondo riusciamo a realizzare qualcosa di buono, il merito sarà in egual misura anche del lavoro e delle conquiste degli altri”.

Proprio ricorrendo alla tradizione dell’Ubuntu, Mandela e il suo grande amico, l’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, nel 1995, creeranno e animeranno la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, per evitare che il paese arcobaleno precipitasse in rancori e vendette per i tanti torti subiti nell’era dell’apartheid.

Un segnale in questa direzione era stata, il 10 dicembre del 1993, l’assegnazione del premio Nobel per la pace congiuntamente a Nelson Mandela e a Frederik Willem de Klerk, il presidente del Sudafrica che, tre anni prima, lo aveva rilasciato dopo la pluridecennale prigionia, concordando con lui una transizione pacifica al governo della maggioranza. Il premio Nobel per la pace, infatti, era loro: “Per il loro lavoro per la fine pacifica del regime dell’apartheid e per aver gettato le basi per un nuovo Sudafrica democratico”.

I due premiati negoziano lo smantellamento del regime dell’apartheid e l’introduzione del suffragio universale; l’anno successivo, a seguito delle prime elezioni libere, il leader carismatico dell’African National Congress (ANC) è trionfalmente eletto presidente della repubblica.

Finito il primo mandato, nel 1999, nonostante le molte pressioni del suo partito, differentemente dalla prassi diffusa nei paesi ex coloniali, si ritira dalla vita politica attiva, divenendo, grazie anche al suo prestigio interno e internazionale, un’icona della mobilitazione e lotta contro le ineguaglianze economiche e per la difesa dei diritti umani, al fine di fare del Sudafrica una pacificata “nazione arcobaleno”.

Mandela muore nel 2013, all’età di novantacinque anni, per un’infezione polmonare dovuta alla tubercolosi contratta a causa delle condizioni igieniche e alimentari degli anni della prigionia. Il 10 dicembre in una grande cerimonia pubblica, con decine di migliaia di presenti, persone comuni e, mescolati con esse, Bono degli U2 e Naomi Campbell. La cerimonia si svolge nello stadio di Soweto, il cuore, per decenni, della resistenza africana. Gli rendono omaggio un centinaio di capi di Stato e di governo di tutto il mondo. Tra questi anche George Bush e Barack Obama che pronuncia un commosso discorso. Vale la pena riprodurne un passo pregnante: «Ha reso me un uomo migliore. Non vedremo mai un altro come Mandela, ma i giovani devono ispirarsi alla sua capacità di cambiare quel che sembra impossibile. Trent’anni fa, quando ero ancora uno studente, ho conosciuto Mandela e la sua lotta. Ha mosso qualcosa in me, ha risvegliato le mie responsabilità verso gli altri e verso me stesso. E mi ha condotto verso un improbabile cammino che mi ha portato oggi qui».