Archivi giornalieri: 21 novembre 2017

Lavoro e fisco

 

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Nov 16 alle 11:45 AM

NEWSLETTER LAVORO n. 801 del 16 novembre 2017

 

Lavoro e diritti

 

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Lavoro e diritti

 

Progetto Form@

Progetto Form@ per qualificare i ricongiungimenti familiari

di Lisa Bartoli

Qualificare i percorsi di ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari in Italia con il coinvolgimento dei loro familiari, avviare la formazione di 5.400 operatori in grado di mettere a sistema un insieme di servizi integrati per favorire l’integrazione e l’accoglienza. E’ l’obiettivo del progetto Form@,  presentato a Roma il 13 novembre scorso dai 4 patronati del Ce.Pa. (Acli, Inas, Inca e Ital), finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, attraverso i ministeri Interno, Esteri, Lavoro e realizzato in partenariato con l’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese, l’Anolf, Unirama s.a.s e l’International Language school.

I destinatari del progetto Form@ sono i figli, i coniugi, e i genitori dei cittadini stranieri, che  vivono in Italia, provenienti da Albania, Cina, Egitto, Ecuador, Marocco, Moldavia, Perù, Senegal, Tunisia e Ucraina, che hanno chiesto il ricongiungimento familiare.

Le attività e i servizi offerti prevedono: la messa a disposizione di spazi e materiali informativi, con particolare riferimento alle procedure di richiesta del visto, alla normativa generale in materia di diritti sociali e di valori che orientano i comportamenti nel nostro Paese; servizi di informazione, assistenza, orientamento e formazione pre-partenza quali orientamento iniziale per valutare le competenze, le capacità e le attitudini generali delle persone coinvolte; assistenza nella gestione della documentazione relativa alle procedure di ingresso.

Si tratta di un progetto sperimentale che si svilupperà a partire da ora fino a marzo 2019 con corsi di formazione linguistica, per acquisire una conoscenza della lingua italiana; di cultura civica, per permettere ai richiedenti di conoscere i diritti e i doveri insiti nel nostro ordinamento; laboratori e workshop di approfondimento dei temi trattati; accesso a una piattaforma online informativa e di formazione a distanza, che consenta di migliorare la fruibilità e la personalizzazione dei contenuti proposti. Sulla base delle esigenze dei destinatari sarà possibile prevedere ulteriori azioni di sostegno individuali, anche con servizi a domicilio. Il percorso si attiva in Italia al momento della richiesta di nullaosta presso una delle sedi territoriali dei Patronati aderenti al progetto, che già possono contare su circa 2.800 uffici in Italia.

Per aderire al progetto Form@, il richiedente dovrà sottoscrivere il “patto di servizio”, nel quale vengono indicati gli obiettivi dell’intervento, le azioni programmate e gli impegni assunti da tutte le parti. L’adesione al progetto consente di collocare il percorso di ricongiungimento in un contesto di importante cooperazione fra le Istituzioni italiane: Ministero dell’Interno, per le proprie competenze in materia di immigrazione, il Ministero del Lavoro, con la direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari di tutti i paesi coinvolti.

“E’ la prima volta che una rete così importante si misura in modo sinergico sul tema dell’accoglienza – spiega Morena Piccinini, presidente Inca,  -, acquisendolo come valore ideale da praticare accompagnando le persone nell’esercizio di un loro diritto”. “Su questo tema il nostro Paese ha acquisito una notevole esperienza  – ha aggiunto -. Ed è proprio per questo che abbiamo l’ambizione di dimostrare di poter fare altri passi in avanti, per una nuova cultura dell’integrazione, fornendo degli strumenti e delle opportunità a chi entra in Italia in modo regolare con i ricongiungimenti familiari. Non è un caso che abbiamo inserito nei percorsi formativi la conoscenza della lingua italiana e anche la valorizzazione delle culture diverse nel rispetto reciproco delle differenze, tali da rendere più facile non soltanto l’ingresso nel nostro paese, ma soprattutto la permanenza e l’integrazione”.

“La rete, composta da quattro patronati, tre ministeri vigilanti e i consolati dei dieci Paesi coinvolti nel progetto, aggiunge, ci impegna in un lavoro comune, che dovremo dimostrare tutti insieme di poter svolgere. I ministeri, in questo senso, si sono dimostrati molto disponibili”. “Con l’avvio di questo progetto – sottolinea la presidente Piccinini- noi vorremmo essere in grado di poter dire ai nuovi bambini che arriveranno, c’è qualcosa in più: c’è la possibilità di essere cittadini entro poco tempo senza doverli più costringere alle peripezie alle quali sono stati sottoposti i ragazzini che sono entrati o che sono nati in Italia tanti anni fa”.

I rappresentanti dei ministeri, intervenuti alla presentazione del progetto, hanno sottolineato come Form@ non è solo un progetto, ma piuttosto la costituzione di una rete che avvia una “buona prassi” per dare un nuovo impulso ad un “processo precoce di integrazione”, agendo sulla leva della formazione, sulla conoscenza dei diritti e dei doveri in tutte le sue declinazioni, compresa quella importantissima sulla parità di genere”, ha specificato Tatiana Esposito, direttore generale della direzione generale immigrazione e politiche di integrazione Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.     

Assegno di natalità

Assegno di natalità

Inps, sospensione e ripristino dei pagamenti

Chi ha avuto la sospensione del pagamento dell’assegno di natalità deve presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro e non oltre il 31 dicembre 2017 per riprendere a percepire la prestazione. A comunicarlo è l’Istituto stesso nel messaggio n. 4476 del 10 novembre scorso, nel quale spiega che l’interruzione del pagamento è avvenuto dopo aver verificato che tra i richiedenti del 2015/2016, c’era chi non ha ancora provveduto alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per il 2017. 

Al riguardo, l’Inps ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per il calcolo dell’importo.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per il 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015). In quest’ultimo caso, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 e ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova richiesta nel 2018, per il periodo residuo, ma senza recuperare le mensilità del 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

A titolo esemplificativo l’Inps riporta alcune casistiche:

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.

Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.

Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.

Nel messaggio, l’Inps ribadisce inoltre che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Tutti gli aventi diritto all’assegno nel 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31 dicembre 2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per il 2018.

Inps, sospensione e ripristino dei pagamenti

Assegno di natalità

Inps, sospensione e ripristino dei pagamenti

Chi ha avuto la sospensione del pagamento dell’assegno di natalità deve presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro e non oltre il 31 dicembre 2017 per riprendere a percepire la prestazione. A comunicarlo è l’Istituto stesso nel messaggio n. 4476 del 10 novembre scorso, nel quale spiega che l’interruzione del pagamento è avvenuto dopo aver verificato che tra i richiedenti del 2015/2016, c’era chi non ha ancora provveduto alla presentazione della DSU, utile al rilascio dell’ISEE per il 2017. 

Al riguardo, l’Inps ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per il calcolo dell’importo.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per il 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015). In quest’ultimo caso, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 e ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova richiesta nel 2018, per il periodo residuo, ma senza recuperare le mensilità del 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

A titolo esemplificativo l’Inps riporta alcune casistiche:

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.

Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.

Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.

Nel messaggio, l’Inps ribadisce inoltre che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Tutti gli aventi diritto all’assegno nel 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31 dicembre 2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per il 2018.

Pensione di reversibilità a studenti orfani

Previdenza


Pensione di reversibilità a studenti orfani

Requisiti e titolo di studio per il diritto. Per il riconoscimento della pensione di reversibilità agli studenti orfani, che non lavorano e hanno un’età superiore ai 18 anni, l’Inps  deve accertare se il percorso di studio frequentato sia  riconducibile al diploma di istruzione secondaria superiore, anche di formazione professionale oppure di livello superiore universitario (Università, AFAM, ITS). Saranno quindi necessarie le informazioni sulla denominazione e la durata del corso, del titolo di studio rilasciato, nonché la natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale. Con il messaggio del 7 novembre scorso, n. 4413, l’Inps fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda e, nel caso di orfani maggiorenni, sulla documentazione relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionali frequentati in Italia e all’estero.

La prestazione di reversibilità è prevista dall’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965  in favore dei figli che, alla data del decesso del genitore, non abbiano superato il 18° anno di età, indipendentemente dallo status di studente, elevata a 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale, oppure per tutta la durata del corso legale degli studi universitari, ma non oltre il 26° anno di età.

In particolare, l’Inps precisa che l’Istituto, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole paritarie, le Direzioni regionali dell’Istituto dovranno verificare, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica. Analogamente, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole non paritarie, inserite nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie, come già indicato con il messaggio n.26666 del 2008.

Rientrano nel secondo ciclo di istruzione e formazione anche i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di cui al decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (IeFP), di durata triennale e quadriennale. In questi casi, le Direzioni regionali dell’Istituto  dovranno richiedere agli uffici competenti in materia di formazione professionale dell’Ente Regione, che ha istituito il corso, la certificazione dell’equiparazione ai corsi scolastici regolari.

Gli orfani studenti che frequentano percorsi di studio all’estero devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella quale indicare a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero. Rientrano in questa tipologia di titoli anche la frequenza ai corsi di studio presso i Conservatori di musica che sono equiparati ai corsi universitari, così pure l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge n. 40 del 2007.

Gli orfani studenti universitari che frequentano corsi di studio all’estero devono allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:

– certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto;

-dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;

– recapito e-mail o postale al quale intende ricevere la comunicazione del  provvedimento di riconoscimento o di diniego ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 189 del 2009 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

-copia del documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la seguente documentazione:

-dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;