Archivi giornalieri: 11 novembre 2017

Sostegno

 

Gli strumenti di sostegno ai genitori per periodi di maternità  e paternità

L’INPS mette a disposizione dei genitori, durante i periodi di maternità e paternità, degli strumenti di sostegno economico e tutela, come indennità, congedi, assegni e bonus.

Le indennità

Le indennità costituiscono una forma di sostegno economico e vengono corrisposte in favore di:

Gli assegni

In presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro annui i genitori, in caso di nascita o adozione di un figlio, hanno diritto all’assegno di natalità, detto anche Bonus bebè, che consiste in una prestazione di natura economica erogata mensilmente dall’INPS.

Vengono erogate dall’INPS altre prestazioni come l’assegno di maternità di base, che, concesso dai Comuni, spetta ai genitori solo per alcune fasce di reddito e l’assegno di maternità dello Stato, che, concesso dall’Istituto, spetta invece per lavori atipici e discontinui.

Il congedo di maternità per lavoratrici domestiche in gravidanza spetta durante tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge, come indennità sostitutiva della retribuzione.

Bonus, voucher e contributi

L’INPS, inoltre, indice annualmente un concorso per l’erogazione di un contributo economico, per la nascita di bambini (beneficiari) figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti Gestione Fondo IPOST: si tratta del Bonus cicogna del Fondo Assistenza.

La tutela della maternità prevede dei benefici, come la possibilità di richiedere, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per il pagamento degli asilo nido oppure un contributo in unica soluzione per il rimborso spese di asili nidi ai soli lavoratori della Gestione Fondo IPOST.

Dal 4 maggio 2017 è possibile presentare la domanda per il Premio alla natalità – 800 euro attraverso il servizio online dedicato. Si tratta di un premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore corrisposto dall’INPS alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.

 Dalle 10 del 17 luglio 2017 è possibile presentare domanda per il bonus asilo nido.

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.000 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte a due distinte situazioni:

  • pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
  • in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Premio alla nascita – 800 euro

Premio alla nascita – 800 euro

Premio alla nascita – 800 euro

Cos’è+

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

A chi è rivolto+

La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Come funziona+

Quanto spetta

L’importo dell’assegno è di 800 euro.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Domanda+

Requisiti

Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria .

Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento ( circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 ).

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).

Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.

L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.

Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata.

Documentazione

Certificazione dello stato di gravidanza

 

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

  • presentazione del certificato in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata (art. 49, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla nascita – certificazione medico sanitaria”;
  • numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare online i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78 ;
  • indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  • per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

  • permesso di soggiorno . I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità ( circolare INPS del 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61 ) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda online (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità);
  • parto già avvenuto . La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;
  • adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • adozione/affidamento internazionale . Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione;
  • data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • adozione pronunciata nello stato estero . Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Lavoro e Diritti

Nov 10 alle 5:48 PM

Inca


Misure per conciliare lavoro e vita privata


Sgravio contributivo per aziende private


Al via lo sgravio contributivo per i contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori/trici. Le imprese private hanno tempo fino al 15 novembre per presentare le domande online.
Con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017 l’Inps fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al beneficio previsto dal Decreto interministeriale del 12 settembre 2017, attuativo dell’art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali. Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nell’area di intervento genitorialità o nell’area di intervento flessibilità organizzativa.

Il contratto aziendale deve riguardare almeno il settanta per cento dei dipendenti. I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a 55 milioni di euro per il 2017 e a 54 milioni per il 2018. Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascuna impresa privata è articolato in due quote:

Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;

Quota B: ottenuta ripartendo l’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.

Il calcolo del beneficio è operato dall’Inps. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo. L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

In questo modo, l’Istituto previdenziale dà così avvio alla prima fase degli sgravi e il termine per la presentazione delle  domande è il 15 novembre 2017. I datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita richiesta all’Inps avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, il decreto interministeriale stabilisce tre aree di intervento e le rispettive misure, per le quali i datori di lavoro potranno chiedere l’accesso agli sgravi:

Area di intervento genitorialità

estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;

previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Area di intervento flessibilità organizzativa:

lavoro agile;

flessibilità oraria in entrata e uscita;

part-time;

banca ore;

cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

Welfare aziendale:

convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;

convenzioni con strutture per servizi di cura;

buoni per l’acquisto di servizi di cura.

 

Lavoro e Fisco

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Ultimissime Lavoro – Fiscale 10/11/2017

Giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26417

Fiscale

Tributi – IRAP – Professionisti – Requisito dell’autonoma organizzazione – Lavoro di terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26450

Fiscale

Tributi – IVA – Ires – Accertamento – Controllo formale della dichiarazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26458

Fiscale

Cessione terreno edificabile – Plusvaleza – Tassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26461

Fiscale

ICI – Area edificabile annessa ad un fabbricato industriale – Tassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26469

Lavoro

Pubblico impiego – Dirigente statale – Revoca dell’incarico ex art. 19, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001 – Diritto del dirigente al ripristino dell’incarico – Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme disciplinatrici del cd. spoil system – Reintegra nell’incarico per il tempo residuo di durata – Indisponibilità del posto a seguito della riforma organizzativa dell’amministrazione sopravvenuta – Irrilevante – Situazione esaurita come limite all’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità – Non sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26507

Fiscale

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Azione impositiva – Termine di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26605

Lavoro

Pubblico impiego – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Assenza di circostanze oggettive – Motivazione della sentenza impugnata – Illegittimità dell’atto – Mancato esame del motivo di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26618

Fiscale

Tributi – ICI – Area edificabile – Determinazione del valore ai fini dell’imposta – Parametri di stima – Art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 504/1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26631

Fiscale

Tributi – Dichiarazione dei redditi – Controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 – Rateazione delle somme dovute – Mancato versamento di una rata – Esclusione di decadenza dalla rateazione per inadempimenti di lieve entità – Applicabile solo per debiti tributari a decorrere dal 31.12.2014

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2017, n. 26262

Lavoro

Indennità introdotte dal CCNL – Assorbibilità degli emolumenti – Superminimo riconosciuto al dipendente – Operatività del patto di conglobamento – Indennità successivamente introdotte – Interpretazione delle clausole individuali e collettive – Criteri di ermeneutica contrattuale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26454

Fiscale

Tributi locali – ICI – Accertamento – Obbligo di motivazione – Modalità di adempimento – Allegazione o riproduzione degli atti richiamati ex art. 7 della Legge n. 212 del 2000 – Ambito di applicazione – Fattispecie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26456

Fiscale

ICI – Terreno classificato come edificabile dallo strumento urbanistico – Determinazione della base imponibile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26462

Fiscale

Tributi locali – ICI – Accertamento – Natura edificabile di un’area – Valore venale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26463

Lavoro

Conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste – Indicazione delle ragioni giustificatrici – Non necessaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26472

Lavoro

Pensione integrativa – Calcolo – Voci retributive utili – Indennità di buonuscita – Mansioni superiori di livello dirigenziale – Rinunzia al ricorso – Accettazione della controparte – Non rileva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2017, n. 26474

Lavoro

Pensione di anzianità – Compensi percepiti in virtù del lavoro prestato all’estero – Inclusione nella base di calcolo – Omissione contributiva – Transazione tra le parti all’atto della cessazione del rapporto – Ricorso inammissibile – Censura in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2017, n. 26519

Fiscale

Tributi – Riscossione – Atti escutivi – Atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione – Natura – Atto processuale di parte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2017, n. 26604

Lavoro

Cartella esattoriale – Contributi SSN – Carenza di giurisdizione – Giurisdizione delle commissioni tributarie – Natura tributaria dei contributi – Prescrizione dei contributi Inps – Eccezione di interruzione e di sospensione della prescrizione – Eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio – Sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2017, n. 25460

Lavoro

Risoluzione del rapporto con dirigente – Mancato preavviso – Compimento del 65° anno di età – Esonero dall’obbligo di fornire il preavviso – Previsione del CCNL – Sussiste

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25576

Fiscale

Tributi – Regime fiscale società madri-figlie – Trasferimento di beni ceduti dalla controllata italiana alla controllante estera – Determinazione ricarico

CORTE DI GIUSTIZIA CE – UE

Sentenza

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 novembre 2017, n. C-499/16

Fiscale

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 novembre 2017, n. C-552/16

Fiscale

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Scioglimento di una società che comporta la sua cancellazione dal registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Obbligo di liquidare l’IVA sugli attivi esistenti e di versare l’IVA liquidata allo Stato – Mantenimento o modifica della legge esistente alla data di adesione all’Unione europea – Articolo 176, secondo comma – Effetto sul diritto a detrazione – Articolo 168

Legislazione

DECRETO MINISTERIALE

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 03 novembre 2017

Fiscale

Attuazione del decreto 14 febbraio 2013, n. 79, relativo al regolamento recante: «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti in acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.»

UE

Regolamento

UE – Regolamento 03 novembre 2017, n. 2017/1988

Fiscale

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4

UE – Regolamento 31 ottobre 2017, n. 2017/1986

Fiscale

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

Prassi

INPS

Comunicato stampa

INPS – Comunicato 08 novembre 2017

Lavoro

Il Tribunale di Roma conferma la piena legittimità dell’operato dell’Inps in materia di recupero degli indebiti pensionistici. Respinto il ricorso promosso dal CODACONS.

Messaggio

INPS – Messaggio 03 novembre 2017, n. 4342

Lavoro

Comunicato stampa: Sgravio contributivo per misure di conciliazione vita-lavoro

INPS – Messaggio 06 novembre 2017, n. 4365

Lavoro, Fiscale

Articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017 – prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata – istruzioni operative per i pagamenti

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Nota

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 06 novembre 2017, n. 9678

Lavoro, Fiscale

Società e associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza indicazioni operative – INL lett. circ. n. 1/2016 – Precisazioni

San Martino

 

San Martino di Tours

Nome: San Martino di Tours

Titolo: Vescovo

Ricorrenza: 11 novembre

Protettore di: albergatori, cavalieri, fabbricanti di maiolica, fanteria, forestieri, mendicanti, militari, oche, osti, sarti, sinistrati, vendemmiatori, viticoltori

Uno dei più illustri ornamenti della Chiesa nel secolo ‘v fu certamente S. Martino, vescovo di Tours e fondatore del monachismo in Francia.

Nato nel 316 in Sibaria, città della Pannonia, l’odierna Ungheria, da genitori nobili ma pagani, ancor bambino si trasferì a Pavia, ove conobbe la religione cristiana. A 10 anni all’insaputa dei genitori si fece catecumeno, e prese a frequentare le assemblee cristiane. Appena dodicenne deliberò di ritirarsi nel deserto; essendo però figlio d’un tribuno, dovette presto seguire il padre nella cavalleria e per tre anni militare sotto gli imperatori Costanzo e Giuliano.

Umile e caritatevole, aveva per attendente uno schiavo, al quale però egli puliva i calzari e che trattava come fratello. Un giorno nel rigore dell’inverno era in marcia per Amiens, incontrò un povero seminudo: sprovvisto di denaro, tagliò colla spada metà del suo mantello e lo copri. La notte seguente, Gesù, in sembianza di povero, gli apparve e mostrandogli il mantello disse: « Martino ancor catecumeno m’ha coperto con questo mantello ». Allora bramoso di militare solo più sotto la bandiera di Cristo, chiese e ottenne dall’imperatore stesso l’esenzione dalle armi.

Si portò a Poitiers presso il vescovo S. Ilario da cui fu istruito, battezzato e in seguito ordinato sacerdote. Visitò ancora una volta i genitori per convertirli; poi, fatto ritorno presso il maestro, in breve divenne la gloria delle Gallie e della Chiesa.

Desideroso di vita austera e raccolta, si ritirò dapprima in una solitudine montana, poi eresse la celebre e tuttora esistente abbazia di Marmontier (la più antica della Francia) ove fu per parecchi anni pddre di oltre 80 monaci. Però i suoi numerosissimi miracoli, le sue eccelse virtù e profezie lo resero così famoso, che, appena vacante la sede di Tours, per unanime consenso del popolo fu eletto vescovo di quella città. La vita di San Martino fu compendiata in questo epigramma: “Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta”.

Il nuovo Pastore non cambiò appunto tenore di vita, ma raccoltosi a meditare i gravi doveri che assumeva, si diede con sollecitudine ad eseguirli. Sedò contese, stabilì la pace tra i popoli, fu il padre dei poveri e più che tutto zelantissimo nel dissipare ogni resto di idolatria dalla sua diocesi e dalle Gallie.

Formidabile lottatore, instancabile missionario, grandissimo vescovo. sempre vicino ai bisognosi, ai poveri. ai perseguitati. Disprezzato dai nobili, irriso dai fatui, malvisto anche da una parte del clero, che trovava scomodo un vescovo troppo esigente, resse la diocesi di Tours per 27 anni. in mezzo a contrasti e persecuzioni.

Tormentato con querele e false accuse da un suo prete di nome Brizio. diceva: “Se Cristo ha sopportato Giuda, perché non dovrei sopportare Brzio?” Stremato di forze, malato, pregava: “Signore, se sono ancora necessario al tuo popolo, non mi rifiuto di soffrire. Altrimenti, venga la morte”.

Nell’anno 397 udì che a Candate (Candes-Saint-Martin) era sorto un grave scisma: benchè ottantenne, si portò colà, convocò clero e popolo e ricompose gli animi nella pace. Ma stando per tornare alla sua sede, fu assalito da febbri mortali. Volle essere adagiato sulla nuda terra e cosparso di cenere, per morire, come sempre aveva vissuto, da penitente.

Il volto del santo rimase nella morte splendente come se fosse avvolto da una luce di gloria e da molti fu udito un coro di angeli cantare intorno alla sua salma. Alle sue esequie si riunirono gli abitanti di Poitou e di Tours e così cominciarono ad altercare. Dicevano gli uni: ” È un monaco della nostra città e noi ne vogliamo il corpo”. E gli altri di rimando: “Dio ve l’ha tolto per darlo a noi”. La notte seguente, mentre gli abitanti di Poitou dormivano, gli abitanti di Tours si impadronirono del corpo di Martino, lo gettarono da una finestra su di un battello e lo portarono seguendo il corso della Loira fino a Tours con gran gioia e venerazione.

Fu così sepolto a Tours, ove gli fu dedicata la cattedrale e dove egli compi innumerevoli miracoli. Gli Ugonotti violarono quelle sacre spoglie, e dopo averle bruciate, ne dispersero le ceneri.

PRATICA. — Facciamo qualche atto di carità verso il prossimo.

PREGHIERA. — O Dio, che vedi che noi non possiamo sussistere per nostra virtù, concedi, propizio, per intercessione del tuo beato confessore e vescovo Martino, che siamo difesi contro ogni avversità.

Approfondimento

Tutti gli alunni delle scuole leggono sul loro libro di lettura l’episodio di San Martino, che, cavalcando avvolto nel suo mantello di guardia imperiale, incontra un povero, tremante al primo brivido dell’autunno. A quella vista, il generoso cavaliere sguaina la spada e fa due pezzi del suo mantello, donandone la metà al povero. La notte, in sogno, vede Gesù avvolto in quel mezzo mantello, che gli sorride riconoscente. Tutti i contadini, poi, alzando gli occhi al cielo, dove, tra strappi di nuvole, il sole si fa ancora sentire tiepido e dolce, ricorderanno l’antico proverbio

L’estate di San Martino
dura tre giorni e un pochino.

In Piemonte, il giorno di San Martino era, almeno una volta, dedicato agli sgomberi. E “fare San Martino”, significava mutare d’alloggio. Pare infatti che Vittorio Emanuele II, prima della battaglia di San Martino, dicesse, in piemontese, ai suoi soldati: “Coraggio figlioli, altrimenti gli austriaci ci faranno fare San Martino”. Voleva dire: ” Ci faranno sgombrare dalle nostre posizioni”.

E di paesi col nome di San Martino, oltre quello della battaglia, ce ne sono, in Italia, a centinaia. In Francia sono addirittura migliaia. Non parliamo delle chiese a lui intitolate e dei monasteri che portano il suo nome. Forse nessun nome di santo ha avuto nel medioevo tanta diffusione, e anche nell’arte non si contano i San Martino a cavallo, con la spada sguainata, che dividono il bel mantello di guardia imperiale.

E questo forse perché, molto prima di San Francesco, quel gesto indicava il dovere che i cristiani hanno verso i poveri, nei quali è la figura dello stesso Gesù. Ma la storia di San Martino non si ferma a quel gesto notissimo. La storia di San Martino è molto più lunga e complessa. Ed è storia, non leggenda.

La sua fama di santità era tale che fu il primo e per molto tempo l’unico Patrono della Francia. Ciò spiega la straordinaria diffusione del suo culto e del suo nome, mentre la sua figura sembrava ringiovanire, e da vescovo logorato e perseguitato ritornava, nella fantasia popolare, il giovane cavaliere, che in un giorno di primo novembre, divideva il proprio mantello con un povero, rabbrividente, come una foglia ingiallita, al primo vento autunnale. P. B.

Il beato Severino, vescovo di Colonia, la mattina in cui San Martino venne a morte, aggirandosi secondo il solito nella chiesa dopo il mattutino, udì gli angeli cantare in cielo. Chiamò l’arcidiacono e gli domandò se non udisse niente: quegli rispose che non udiva nulla; allora il vescovo lo esortò a concentrare tutta la sua. attenzione.. Ma per quanto l’arcidiacono tendesse il collo, drizzasse le orecchie, si alzasse sulla punta di piedi appoggiandosi al bastone, non riusciva a sentire niente. Infine il vescovo pregò per lui e allora cominciò a udire il suono delle angeliche voci. E il vescovo: “Il signore mio, Martino, se ne è andato da questo mondo e gli angioli stanno portandolo in cielo. I demoni volevano trattenerlo ma se ne sono dovuti andare coperti di confusione perché non hanno trovato in lui alcunché di impuro”. L’arcidiacono annotò il giorno e l’ora in cui il suddetto fatto era avvenuto e trovò poi. che corrispondeva al giorno e all’ora in cui Martino era morto.

Anche il monaco Severo, che scrisse poi la vita di San Martino, essendosi addormentato dopo il mattutino, vide il santo biancovestito, col volto fiammeggiante e gli occhi simili a stelle. Lo vide anche salire al cielo dopo averlo benedetto. Subito dopo apprese che in quella notte il beato Martino era morto.

In quello stesso giorno Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, mentre celebrava la Messa si addormentò fra la Profezia e l’Epistola. Poiché nessuno osava svegliarlo, il Santo rimase addormentato per due o tre ore. Infine i diaconi lo scossero dicendo: “Il tempo passa e il popolo è stanco di aspettare; signor nostro comanda che il chierico legga l’Epistola”. E Ambrab “il fratello mio Martino è morto e io ho assistito ai suoi funerali, voi mi avete impedito di recitare le ultime preghiere!”

Narra il maestro Giovanni Beleth che i re di Francia usano portare in battaglia il mantello di San Martino, Sessant’anni dopo la morte del Santo, il beato Perpetuo volle costruire una magnifica chiesa in onore di San Martino e trasportarvi il sacro corpo. Ma invano il clero e Perpetuo stesso rimasero per tre giorni in preghiera e in digiuno: in nessun modo la bara poteva essere rimossa. Quando già stavano per rinunciare all’impresa gli apparve un bellissimo vecchio e gli disse: «Cosa aspettate? Non vedete che il beato Martino è pronto ad aiutarvi?” Infatti il Santo li aiutò con una mano e la bara fu sollevata con estrema facilità e deposta là dove ora è venerata. Questa traslazione avvenne nel mese di luglio.

C’erano a quel tempo due amici di cui l’uno era cieco, l’altro paralitico. Il cieco portava il paralitico e il paralitico insegnava la via al cieco. In tal modo chiedevano l’elemosina e si procuravano abbondantemente il necessario per vivere. Essendo venuti a sapere che molti infermi avevano trovato la salute sulla tomba del beato Martino e che il corpo del santo era portato in processione nella chiesa nuova, cominciarono a temere che la processione passasse dinanzi alla casa in cui si trovavano e che il Santo li risanasse. Infatti non volevano riacquistare la salute per non perdere il guadagno delle elemosine. Per la qual cosa si nascosero in una strada per cui pensavano che la processione non dovesse passare. Ma ecco che mentre camminavano, si imbatterono nel corpo del Santo e subito si trovarono, contro la loro volontà, risanati; di che molto si rattristarono. Così il Signore a volte accorda i suoi benefici anche a chi non li desidera. Così scrive Ambrogio del beato Martino: “San Martino distrusse i templi dell’errore, inalzò i vessilli della pietà; resuscitò i morti; scacciò i demoni dai corpi degli ossessi; risanò molti infermi e tanto grande fu la sua perfezione da essere ritenuto degno di vestire Cristo nella persona di un povero…”. (* Dalla Leggenda Aurea).

fonte:Le Grandi Religioni

L’estate di San Martino

L’estate di San Martino è un periodo dove venivano rinnovati i contratti agricoli, tradizionalmente durante questi giorni si aprono le botti per il primo assaggio del vino nuovo abbinato alle prime castagne. Questa tradizione è celebrata anche in una famosa poesia di Giosuè Carducci, San Martino:


La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor dei vini
l’anime a rallegrar.

Gira su’ ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fischiando
su l’uscio a rimirar

tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.

L’Estate di San Martino è legata alla leggenda del Santo, che divise in due un mantello per coprire un povero mendicante nudo e freddoloso. Il Signore “ricompensò” il Santo inviando un clima mite e temperato quando oramai esso volgeva al freddo dell’Inverno incipiente.