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104

Patronato INCA CGIL > Editoria > Le notizie > notizie 2017 > Esperienze n. 32/10/11/2017 > lavoro e legge 104

Disabilità. Lavoro e legge 104/92

Cassazione: Limiti per il trasferimento ad altra sede

di Lisa Bartoli 

Il dipendente che assiste un proprio familiare gravemente disabile e che per questa ragione usufruisce dei permessi della Legge 104/92 non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova, anche quando la nuova destinazione non comporta lo spostamento a una nuova unità produttiva. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24015/2017 dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore, per assenza ingiustificata, che si era rifiutato di prendere servizio presso la nuova sede.

L’Alta Corte sottolinea che il riconoscimento al lavoratore dello speciale regime di protezione ha come obiettivo la tutela del diritto del congiunto a mantenere invariate condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza, che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione dei disabili. E’ in questo ampio ambito di applicazione che deve essere inserito il limite al trasferimento lavorativo unilaterale. La Cassazione, infatti, riepilogando la normativa vigente riguardante la legge 104, ha richiamato in particolare quanto disposto dall’articolo 2103 del codice civile, laddove stabilisce che il lavoratore, in queste condizioni, non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che comunque il datore di lavoro ha il dovere di dimostrare per giustificare l’eventuale provvedimento unilaterale.

La Cassazione, ricordando che l’obiettivo della normativa in esame resta quello di non pregiudicare l’attività di assistenza e cura delle persone familiari gravemente disabili, ha quindi posto un limite nel “necessario bilanciamento degli interessi” divergenti tra datore di lavoro e dipendente caricando sul primo l’onere di dimostrare che le esigenze tecniche, organizzative e produttive sono “insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

In altri termini, accogliendo il ricorso del lavoratore, l’alta Corte ha precisato che il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

Tale ipotesi è dunque contemplabile, secondo i giudici supremi, solo in caso di evidenti e comprovate esigenze aziendali di carattere tecnico organizzativo e produttivo ma, perché il trasferimento imposto unilateralmente sia legittimo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare chiaramente l’esistenza di queste esigenze e il fatto che esse non possano essere soddisfatte in nessun altro modo.

CARLA CASULA

CARLA CASULA, VOCE NAZIONALE DELLA POESIA

Riconoscimenti in tutta Italia per la scrittrice sarda

06/11/2017, 19:42

Carla Casula, scrittrice e giornalista, voce giovane ma potente della poesia nazionale, ha riscosso notevoli riconoscimneti in tutta Italia come dimostra l’elenco qui di seguito riportato.

Segnalazione di merito alla X edizione del Concorso Internazionale “Invito alla Poesia” (Trieste); menzione d’onore nella sezione tema imposto al IV Concorso Letterario Nazionale “Mani in Volo”, Costabissara (VI); menzione d’onore nella sezione tema libero al IV Concorso Letterario Nazionale “Mani in Volo”, Costabissara (VI); menzione d’onore alla VIII edizione del Concorso Letterario “Città di Grottammare” (AP); menzione d’onore al Concorso Nazionale “Poesia è bellezza”, Altomonte (CS); premio speciale di merito al III Premio di Letteratura PonteVecchio (FI); 2° premio alla IV edizione del Concorso “Versi sotto gli irmici”, Piaggine (SA); 2° premio nella sezione tema imposto al IV Concorso Letterario Nazionale “Mani in Volo”, Costabissara (VI); 1° premio nella sezione tema libero al IV Concorso Letterario Nazionale “Mani in Volo”, Costabissara (VI); 1° premio alla II edizione del Trofeo Monterosi d’Argento, Monterosi,  (VT); 1° premio alla IX edizione del Premio Letterario Nazionale “La Luna e il Drago”, Redazionale.
Quest’anno, al concorso “Mani in volo”, ottenuti  4 riconoscimenti.

Carla Casula da pochi mesi è tornata in libreria con il libro di poesie “a clessidra”  firmato con Domenico Marras, “La rosa, petali e spine” (Nemapress Edizioni).

Comunque vita
(Per una quindicenne vittima di violenza sessuale che decide di portare avanti la gravidanza)

È tutto uno sciacquio novello,
un battito d’ali impercettibile
tra polveri di farfalle nascoste
dietro l’incertezza dei tuoi anni,
che scendono le scale
di una primavera che non c’è.
S’innalza e poi declina
un movimento d’ombra,
memore di coltelli turgidi
nel ventre implume
rinchiuso in un cerchio di mutezza
nella notte senza luna.
La pendola segna i giorni
di rotondità segrete
che invocano litanie d’odio
covate nel bianco di un cuscino,
dove il sale delle guance in fiore
tace di rabbia al primo buio.
E nel sonno sgusciano serpenti
di artigli e voce roca
nelle orecchie immobili,
tra i lampioni spenti
e i muri impauriti di un prefabbricato
vecchio di sporco e sigarette.
Sola, col tuo ventre nuovo
a rievocare le grida inascoltate
e le ortiche nel grembo di bambagia,
sola, col tuo ventre impaziente
ad ascoltare un timido fruscio
di talco e piedini immaginari
tra i fili di calura estiva
e la tua gonna a balze.

II premio alla IV edizione del Concorso Letterario Internazionale “Mani in volo

 

Ma sono solo un numero
(Monologo di un prigioniero ad Auschwitz)

Guardami,
dalla vita mi separa
la memoria della vita,
una falsa preghiera
da sciogliere nella voce imperiosa
che grida i numeri come presagi
di un macabro passaggio
in re minore.
E il volo dell’anima rovista
tra le ferite vuote di sangue
e bucce di patate e crauti secchi,
dono solitario
che le mani barattano
con un necrologio anonimo
in una lingua cieca di pietà.
Guardami,
inciampo negli incubi
che non riconosco,
dove l’umanità galleggia
prima d’esser nata
e le torture sconsacrate
si strappano la pelle senza unghie,
come un’esecuzione mutilata.
Chi ridarà l’uomo all’uomo?
Chi mi salverà dai giorni
quando il dolore punge e non fa male
e cerca altro dolore
per dare vita al corpo?
Chi brucerà queste orme stanche
che implorano pianti e nostalgia
per un funerale dentro il legno
dove il marcio genera la vita,
lontano dalle camere a gas?
Guardami,
la sfinitezza custodisce il niente,
un niente che trasale sui binari
(ma sono solo un numero
e il numero è una crosta senza nome).

I premio alla IX edizione del Premio Nazionale “La Luna e il Drago”

Contributi figurativi

 

Accredito dei contributi figurativi per aspettativa sindacale (dipendenti pubblici)

Accredito dei contributi figurativi per aspettativa sindacale (dipendenti pubblici)

Cos’è+

È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche sindacali (articolo 3, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e articolo 31, legge 20 maggio 1970, n. 300).

A chi è rivolto+

L’accredito è rivolto ai dipendenti pubblici iscritti alle CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG e che ricoprono cariche sindacali previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche per i componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale.

È esclusa la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi.

Come funziona+

I lavoratori chiamati a ricoprire incarichi nazionali o provinciali nelle organizzazioni sindacali possono essere posti dal datore di lavoro, per tutta la durata del mandato, in aspettativa sindacale non retribuita fruita in misura intera o in percentuale.

Con l’aspettativa non retribuita si verifica una vera e propria sospensione del rapporto di lavoro.

Vengono meno per il lavoratore il dovere della prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l’obbligo di erogare la retribuzione e la contribuzione correlata.

Nonostante la sospensione del rapporto di lavoro, la posizione del dirigente sindacale in aspettativa non retribuita viene tutelata sotto il profilo pensionistico con l’accredito dei contributi figurativi (sia quelli dovuti dal datore sia quelli dovuti dal lavoratore) a carico della gestione pensionistica alla quale il lavoratore è iscritto.

Quindi, il riconoscimento della contribuzione figurativa opera esclusivamente ai fini pensionistici e non è applicabile alle gestioni previdenziali che erogano prestazioni di fine servizio ( TFS/ TFR).

Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell’articolo 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai sensi dell’articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, valevoli ai soli fini pensionistici, sono le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto il lavoratore, secondo la normale progressione economica, se fosse rimasto in servizio presso il datore di lavoro originario, non comprendendo emolumenti collegati all’effettiva prestazione dell’attività di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio.

Si decade dal diritto se la domanda non viene presentata entro il termine perentorio previsto.

Domanda+

Quando fare domanda

L’interessato deve inoltrare all’Istituto la domanda per l’accredito figurativo entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore ha usufruito dell’aspettativa senza retribuzione per mandato sindacale.

La domanda deve essere presentata per ogni anno di svolgimento del mandato.

Come fare domanda

Dal 16 gennaio 2014, la domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Con la presentazione della domanda viene avviato l’iter amministrativo che prevede l’acquisizione e la verifica dei seguenti requisiti:

  • l’iscrizione assicurativa alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, il superamento del periodo di prova e comunque un periodo di servizio non inferiore a sei mesi;
  • la delibera dell’ente datore di lavoro principale che ha disposto il collocamento in aspettativa;
  • il prospetto delle retribuzioni virtuali.

Si evidenzia, che per i periodi di contribuzione figurativa l’amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta a versare il contributo obbligatorio alla Gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali (Gestione Credito) e il contributo all’Assicurazione Sociale vita (Gestione ex ENPDEP) qualora dovuto, rispettivamente dello 0,35% e 0,12% commisurato alla retribuzione figurativa da accreditare nella posizione assicurativa dell’iscritto, fermo restando il diritto di rivalsa da esercitare nei confronti del lavoratore per la quota dell’aliquota contributiva posta a suo carico.

Fonti:

  • articolo 31, legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • articolo 3, decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564;
  • articolo 8, comma 8, legge 23 aprile 1981 n. 155;
  • articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183;
  • circolare Inpdap 11 marzo 2004, n. 17 (pdf 30,5KB);
  • messaggio INPS Hermes 17 gennaio 2014, n. 999.

Avvertenze

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

Accedi al servizio

Contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi in cui l’interessato è costretto a interrompere l’attività lavorativa per diversi motivi (gravidanza, malattia, disoccupazione). Sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l’importo della stessa.

 
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Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

 
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Cassa pensioni Ufficiali giudiziari

 
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Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato

 
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Trattamento di fine rapporto, porzione di retribuzione al lavoratore subordinato erogata alla cessazione del rapporto di lavoro ed effettuata da parte del datore di lavoro.

 
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Trattamento di fine servizio

 
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Cassa Pensioni Insegnanti

 
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Cassa Pensioni Sanitari

 
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Coefficiente di trasformazione

Coefficiente di trasformazione

I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all’età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall’età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l’età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Soggetti interessati al calcolo della pensione con sistema contributivo++

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo.

Pertanto risultano interessati da questo meccanismo:

  • i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  • i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  • le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.

Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2016++

I coefficienti, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita.

Di seguito la tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore dal 2016 e più precisamente nel triennio 2016-2018 (decreto direttoriale 22 giugno 2015):

Coefficienti di trasformazione triennio 2016-2018
Età di uscita Divisori Valori
57 23,55 4,246%
58 22,969 4,354%
59 22,382 4,447%
60 21,789 4,589%
61 21,192 4,719%
62 20,593 4,856%
63 19,991 5,002%
64 19,385 5,159%
65 18,777 5,326%
66 18,163 5,506%
67 17,544 5,700%
68 16,922 5,910%
69 16,301 6,135%
70 15,678 6,378%

Il calcolo della pensione

Il calcolo della pensione

Il calcolo della pensione

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro la cui pensione è calcolata col suddetto sistema in base agli istituti vigenti.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo e misto (una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il sistema retributivo++

Il sistema retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

  • l’anzianità contributiva, data dal totale dei contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
  • la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
  • l’aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.

L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote.

La quota A è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.

La quota B è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

Il sistema misto++

Il sistema misto si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Il sistema contributivo++

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Ai fini del calcolo occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti. Quella vigente anno per anno per gli autonomi come da circolare 29 gennaio 2016, n. 15 e per gli iscritti alla Gestione Separata che varia anche a seconda della situazione del contribuente come da circolare 29 gennaio 2016, n. 13);
  • determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall’ISTAT;
  • applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.

Montante contributivo++

Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi.

Per determinare il montante individuale dei contributi occorre:

  • individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti ovvero il reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l’aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori autonomi e per i parasubordinati;
  • sommare l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il tasso di capitalizzazione è stato modificato da ultimo dal decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.

L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata il 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo.

San Leone Magno


Nome: San Leone Magno
Titolo: Papa e dottore della Chiesa
Ricorrenza: 10 novembre

S. Leone visse nella prima metà del fortunoso secolo v, che vide il dissolvimento e lo sfacelo finale dell’impero dei Cesari, e gli effetti meravigliosi del Pontificato cattolico, che trasformò ed avviò l’Europa in quei secoli di ferro alla civiltà cristiana.

Nato in Toscana, ma educato nella città eterna, rivelò fin da principio un ingegno non comune, ingegno che applicava con tutto il vigore della sua verginale giovinezza alla scienza sacra.

Per l’alta dottrina che ben presto raggiunse e per il suo zelo, fu caro al Papa S. Celestino I, che lo creò arcidiacono: fu stimato dal popolo e dai dotti, tanto che il celebre Cassiano gli dedicò i suoi libri sull’incarnazione, chiamandolo « decoro e splendore della Chiesa Romana e del sacro ministero ».

Ma Iddio lo riserbava a cose più grandi. Nell’anno 440, trovandosi Leone in Francia, ove s’era recato per dirimere una enntesa mori S. Sisto III. ed il clero concorde lo elesse Papa. Reduce dalle Gallie, umile e fidente in Dio, abbracciò la sublime e ardua missione, che esercitò in modo sì mirabile da meritarsi il titolo di « Grande ».

Esplicò la sua attività in tutti i campi dello zelo: attese instancabilmente all’istruzione del popolo e alla santificazione del clero che formarono le sue maggiori preoccupazioni. Nel frattempo, col concorso di ricche e pie persone costruì molte chiese.

Fu il martello degli eretici : combattè i Manichei, ma soprattutto smascherò l’eresia di Eutiche, il quale, adulterando il mistero adorabile dell’Incarnazione del Verbo, scuoteva i fondamenti della religione cristiana. E nel Concilio di Calcedonia, dove per ordine suo si erano radunati ben 630 Vescovi, l’eresia di Eutiche e nuovamente quella di Nestorio furono confutate e condannate, principalmente coll’esposizione della lettera che egli aveva inviato a S. Flaviano, capolavoro e monumento dell’antichità cristiana sul dogma dell’Incarnazione.

Leone si prese pure la cura materiale dell’Italia e di Roma, e quando l’imperatore e l’esercito, impotenti a frenare le orde sitibonde del Flagello di Dio, Attila, fuggivano impauriti, il santo Pontefice, fidente nell’aiuto di Dio, si recò sulle rive del Mincio e fece retrocedere il fiero conquistatore. Poco dopo risparmiò pure Roma dalla totale distruzione minacciata dal vandalo Generico.

Questa forza morale per cui Leone s’imponeva perfino agli imperatori più crudeli, era l’effetto della sua umiltà, della sua carità e della sua dolcezza, che lo facevano amare e rispettare non solo dal popolo, ma dai principi e dagli imperatori, dai barbari e persino dagli stessi eretici.

Dopo un pontificato glorioso di ben 21 anni, nel 461 andava a ricevere il premio da quel Dio che aveva tanto amato e glorificato. Fu scrittore profondo tanto che la Chiesa lo dichiarò Dottore. Anzi san Leone è debitore d’una gran parte della gloria che sempre godè nella Chiesa alle sue 69 omelie e 173 lettere, monumenti autentici della sua pietà e del suo ingegno.

PRATICA. — Cerchiamo, nella nostra vita quotidiana, di imitare l’amabilità di questo Santo.

PREGHIERA. — Deh! Signore esaudisci le nostre preghiere che t’indirizziamo nella solennità del tuo beato confessore e Pontefice Leone e per intercessione dei meriti di lui, che tí servì sì degnamente, assolvici da tutti i peccati.