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Disabilità. Lavoro e legge 104/92

Cassazione: Limiti per il trasferimento ad altra sede

di Lisa Bartoli 

Il dipendente che assiste un proprio familiare gravemente disabile e che per questa ragione usufruisce dei permessi della Legge 104/92 non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova, anche quando la nuova destinazione non comporta lo spostamento a una nuova unità produttiva. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24015/2017 dichiarando illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore, per assenza ingiustificata, che si era rifiutato di prendere servizio presso la nuova sede.

L’Alta Corte sottolinea che il riconoscimento al lavoratore dello speciale regime di protezione ha come obiettivo la tutela del diritto del congiunto a mantenere invariate condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza, che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione dei disabili. E’ in questo ampio ambito di applicazione che deve essere inserito il limite al trasferimento lavorativo unilaterale. La Cassazione, infatti, riepilogando la normativa vigente riguardante la legge 104, ha richiamato in particolare quanto disposto dall’articolo 2103 del codice civile, laddove stabilisce che il lavoratore, in queste condizioni, non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che comunque il datore di lavoro ha il dovere di dimostrare per giustificare l’eventuale provvedimento unilaterale.

La Cassazione, ricordando che l’obiettivo della normativa in esame resta quello di non pregiudicare l’attività di assistenza e cura delle persone familiari gravemente disabili, ha quindi posto un limite nel “necessario bilanciamento degli interessi” divergenti tra datore di lavoro e dipendente caricando sul primo l’onere di dimostrare che le esigenze tecniche, organizzative e produttive sono “insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

In altri termini, accogliendo il ricorso del lavoratore, l’alta Corte ha precisato che il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

Tale ipotesi è dunque contemplabile, secondo i giudici supremi, solo in caso di evidenti e comprovate esigenze aziendali di carattere tecnico organizzativo e produttivo ma, perché il trasferimento imposto unilateralmente sia legittimo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare chiaramente l’esistenza di queste esigenze e il fatto che esse non possano essere soddisfatte in nessun altro modo.

104ultima modifica: 2017-11-10T17:34:43+01:00da vitegabry
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