Archivi giornalieri: 18 novembre 2016
il Fatto Quotidiano
il manifesto
LA STAMPA
La pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità tra matrimonio e convivenza di fatto
Vuoi una Consulenza Professionale su questo argomento? Contattaci.
La pensione di reversibilità è una prestazione economica elargita ai familiari superstiti del pensionato! Spetta al coniuge, anche se separato o divorziato e purchè titolare di assegno di mantenimento o assegno divorzile, ai figli, qualora al momento della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti universitari e comunque a carico dei genitori. Inoltre il beneficio può essere erogato anche a favore dei nipoti minori, nel caso in cui questi siano, alla data di decesso del nonno, a carico dello stesso.
La legge prevede poi, in casi eccezionali, anche altri beneficiari: in mancanza dei soggetti sopraindicati, la reversibilità può essere riconosciuta ai fratelli celibi e sorelle nubili che siano inabili, non titolari di una pensione e che vivevano a carico della persona defunta.
Come si calcola la pensione di reversibilità
L’importo spettante ai superstiti è differente a seconda del soggetto che ne beneficia e si calcola sulla base della pensione percepita dal defunto, secondo i seguenti parametri:
- il 60% della pensione per il coniuge, se questi è l’unico beneficiario;
- il 70% per un solo figlio;
- l’ 80% per il coniuge e un figlio oppure quando vi sono solo due figli senza il coniuge;
- il 100% per il coniuge e più di tre figli;
- il 15% per ogni altro familiare.
E per il convivente more uxorio?
Uno degli argomenti più attuali, che tanto sta facendo discutere, riguarda il riconoscimento del diritto a percepire la reversibilità anche per il convivente more uxorio, ovvero quei soggetti, eterosessuali o omosessuali, che vivono insieme e sono legate da un vincolo affettivo, ma che non hanno contratto matrimonio civile o unione civile (istituto valido per le coppie dello stesso sesso).
Al riguardo non possiamo nascondere che il nostro ordinamento riconosce una maggiore tutela alla famiglia fondata sul matrimonio, anche se le convivenze tra coppie non sposate stanno acquistando sempre più rilevanza giuridica.
Infatti attualmente i conviventi hanno acquisito diversi diritti riconosciuti ai coniugi, tra cui la possibilità di regolamentare i loro rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza. Tuttavia la convivenza di fatto non dà diritto alla pensione di reversibilità a differenza delle unioni civili, alle quali invece, tale diritto è stato esteso.
La Corte di Cassazione sulla reversibilità al convivente
Coloro che speravano in una estensione del diritto ai conviventi ad opera della giurisprudenza sono rimasti delusi. Infatti la Corte di Cassazione con una recente decisione del 3 novembre 2016 (Sentenza n. 22318/2016) ha ribadito che al convivente non spetta la pensione di reversibilità in quanto anche se si tratta di convivenza stabile e duratura è comunque necessaria l’esistenza di un preesistente rapporto giuridico.
Secondo i Supremi Giudici infatti, non essendo totalmente equiparate la figure del coniuge a quella del convivente, non vi è alcuna violazione del principio di uguaglianza. Quest’ultimo infatti, non impone di regolare tutte le situazioni allo stesso modo, ma solamente di disciplinare in maniera simile situazioni simili e, in maniera diversa, situazioni diverse.
–
Risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola
Vuoi una Consulenza Professionale su questo argomento? Contattaci.
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 22552 del 7 novembre 2016 ha affermato che la reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale ATA della scuola, costituisce un abuso se a causa dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto di lavoro supera i 36 mesi.
La sentenza in questione analizza in modo particolare il profilo risarcitorio da applicarsi in caso di abusi dei contratti a termine nella PA.
La pronuncia della Cassazione segue la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 187/2016, anch’essa nata a sua volta per attenersi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Mascolo) sulla non conformità all’art. 5 dell’accordo quadro sul lavoro a termine della normativa nazionale sul personale scolastico.
La Sentenza Mascolo, lo ricordiamo, dichiara illegittima la normativa che autorizza, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nelle scuole e di personale tecnico, il rinnovo dei contratti senza alcun termine certo per l’espletamento di tali procedure.
Leggi anche: Il testo della sentenza della corte europea sui precari della scuola
La sentenza della Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 4 commi 1 e 11 L. 124/99 (Legge sulle personale scolastico), relativo alle supplenze nelle scuole
nella parte in cui autorizza, in mancanza di effettivi limiti alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino
perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, alla luce di queste due importanti sentenze, intanto precisa che: “in assenza di disposizioni di legge che individuino il limite temporale superato il quale il rinnovo dei contratti a termine deve ritenersi illegittimo, in via di interpretazione sistematica” tale limite deve essere inteso in 36 mesi, previsto per l’indizione delle procedure concorsuali dei docenti cui all’articolo 400 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (ex D. Lgs. n. 297 del 1999).
Secondo la Corte il parametro di 36 mesi sarebbe del tutto ragionevole se si considera che tale limite massimo è fissato per i contratti di lavoro privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso datore di lavoro.
Proprio per questo, si legge nella sentenza, “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituirebbe un parametro tendenzialmente unico nel sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad equiparare, sia pure esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l’abuso, il settore pubblico e quello privato”.
Risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola
Pertanto, una proroga dei contratti oltre tale termine di 36 mesi deve considerarsi abuso che va sanzionato (e questo sia per il personale docente che per quello ATA). In questi casi, come anche affermato dalla Consulta, viene a cadere il presupposto dell’eccezionalità delle esigenze lavorative e, diventano strumento per soddisfare esigenze lavorative durevoli e permanenti.
Ovviamente la Suprema Corte ribadisce il principio ormai pacifico del divieto di conversione dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione in contratti a tempo indeterminato e questo, in ossequi al principio Costituzionale previsto dall’art. 97 secondo il quale nella PA si accede tramite concorso. Rimane tuttavia ferma una responsabilità della Pa e il diritto al risarcimento in capo al lavoratore.
La suprema Corte analizza anche quanto stabilito dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 (la Buona Scuola): che prevede procedimenti di stabilizzazione per i precari. Il solo fatto di prevedere dei concorsi non è sufficiente, ad avviso degli Ermellini, a cancellare l’abuso dei contratti a termine; è necessario una concreta attuazione degli stessi concorsi che, solo così, potranno essere considerati come forme risarcitoria per il precariato.
Pertanto, per l’abuso dei contratti a termine avvenuti prima della L. 107/2015, la: “concreta assegnazione del posto di ruolo” o, “l’ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, o, nella stabilizzazione “assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge 107/2015”; tali misure possono considerarsi pienamente risarcitorie
Fuori da queste ipotesi, rimane il diritto al risarcimento del danno come quantificato dalla Sentenza della Cassazione nr. 5072/2016, per un ammontare compreso “tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.”
Il risarcimento del danno si può comunque riconoscere anche al docente “stabilizzato” ove alleghi e dimostri in giudizio danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti con l’immissione in ruolo.
Lavoro e diritti
Lavoro e Diritti: La pensione di reversibilità tra matrimonio e convivenza di fatto |
La pensione di reversibilità tra matrimonio e convivenza di fatto Posted: 18 Nov 2016 04:01 AM PST La pensione di reversibilità è una prestazione economica elargita ai familiari superstiti del pensionato! Spetta al coniuge, anche se separato o divorziato e purchè titolare di assegno di mantenimento o assegno divorzile, ai figli, qualora al momento della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti universitari e comunque a carico dei genitori. Inoltre il beneficio […] Link all’articolo originale: La pensione di reversibilità tra matrimonio e convivenza di fatto
|
Risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola Posted: 18 Nov 2016 01:06 AM PST La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 22552 del 7 novembre 2016 ha affermato che la reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale ATA della scuola, costituisce un abuso se a causa dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto di lavoro supera i 36 mesi. La sentenza in questione analizza in […] Link all’articolo originale: Risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola |
–
|
|
Dotiamo le scuole superiori del lazio del massimo della tecnologia disponibile oggi: stampanti 3D, scanner 3D, tablet ed un nuovo portale web dedicato a studenti e docenti. Crediamo nella crescita tecnologica e nella valorizzazione delle competenze digitali dei giovani: una chiave decisiva per rendere competitiva la nostra Regione nel mondo. Un investimento possibile grazie ai fondi europei. Ogni scuola avrà una stampante 3D, uno scanner 3D e complessivamente oltre 6mila tablet. Disponibile anche una la nuova piattaforma Scuolabook Network riservata a studenti e docenti con e-book (libri in formato digitale), modelli di stampa 3D pronti per essere stampati con le stampanti 3D date in dotazione e una libreria di risorse didattiche.
Per restare sempre aggiornato sulle iniziative della Regione Lazio puoi seguire la pagina Facebook,l’account Twitter o il canale Linkedin.
|
|
|
|
|
|
Questa email è stata inviata da newsletter@regione.lazio.it Per cancellarti dalla newsletter | Privacy © 2016 Regione Lazio
|
ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE18/11/2016
|
|
|
|
|
Lavoro e diritti
Lavoro e Diritti |
ABC Lavoro: come richiedere gli assegni familiari e gli arretrati Posted: 17 Nov 2016 03:39 AM PST Come richiedere gli assegni familiari e gli arretrati? A chi va presentata la domanda? Quando e come avviene il pagamento? A queste ed altre domande proveremo a dare risposta in questa breve guida della rubrica ABC Lavoro. Cosa sono gli assegni familiari (o meglio Assegni per il nucleo Familiare, ANF) Gli assegni familiari, o meglio Assegni […] Link all’articolo originale: ABC Lavoro: come richiedere gli assegni familiari e gli arretrati |
Assegni familiari
ABC Lavoro: come richiedere gli assegni familiari e gli arretrati
Vuoi una Consulenza Professionale su questo argomento? Contattaci.
Come richiedere gli assegni familiari e gli arretrati? A chi va presentata la domanda? Quando e come avviene il pagamento? A queste ed altre domande proveremo a dare risposta in questa breve guida della rubrica ABC Lavoro.
Cosa sono gli assegni familiari (o meglio Assegni per il nucleo Familiare, ANF)
Gli assegni familiari, o meglio Assegni per il nucleo Familiare, conosciuti anche con l’acronimo ANF, sono una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti ed equiparati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi che rientrino nei parametri stabiliti dalla Legge.
A chi spettano gli assegni familiari
Come detto sopra gli assegni familiari spettano:
- ai lavoratori dipendenti;
- ai lavoratori dipendenti agricoli;
- ai lavoratori domestici;
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata;
- ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
- ai titolari di prestazioni previdenziali;
- ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano quindi alla generalità dei lavoratori, subordinati o parasubordinati, ai percettori di indennità di disoccupazione e ai pensionati da lavoro dipendente.
Il pagamento della prestazione è a carico dell’INPS, ma a seconda dei casi sarà corrisposto al richiedente direttamente dall’INPS o tramite datore di lavoro.
Per tutte le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare, ai redditi da includere e al calcolo dell’importo spettante vi rimandiamo alla lettura della nostra guida.
Leggi anche: Assegni familiari: tutto quello che devi sapere
A chi richiedere gli assegni familiari?
Gli assegni familiari non sono una prestazione automatica, cioè il pagamento viene effettuato solo se il beneficiario presenta la domanda al soggetto interessato. Come detto sopra questo soggetto può essere l’INPS o un datore di lavoro.
Domanda di assegni familiari al datore di lavoro
- lavoratori dipendenti e impiegati agricoli (il datore di lavoro si rivarrà poi del pagamento dall’INPS).
Domanda di assegni familiari all’INPS
- beneficiari di Cassa Integrazione a pagamento diretto, lavoratori in mobilità, lavoratori in disoccupazione;
- pensionati;
- lavoratori parasubordinati;
- lavoratori domestici (Colf e Badanti);
- operai agricoli.
Come richiedere gli assegni familiari e quando
A seconda del soggetto beneficiario, gli assegni per il nucleo familiare vanno richiesti tramite modulo ANF/DIP o modulo ANF/PREST.
- Il modulo ANF/DIP va presentato direttamente al proprio datore di lavoro nel caso di pagamento da parte di quest’ultimo;
- il modulo ANF/PREST va presentato dagli altri soggetti interessati direttamente all’INPS; a seconda dei casi deve essere presentato telematicamente (es. disoccupazione, lavoratori parasubordinati) o in modalità cartacea (es. lavoratori domestici). Consigliamo comunque di interpellare l’INPS in quanto le regole potrebbero cambiare periodicamente.
Generalmente la domanda riguarda il periodo che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo, ma può riguardare anche periodi diversi, come per i lavoratori parasubordinati e per Colf e Badanti. Per ogni annualità (o frazione nel caso in cui il rapporto inizi dopo il 1° luglio) e per ogni datore di lavoro va presentata una nuova domanda.
Come avviene il pagamento degli assegni al nucleo familiare
Ora che sappiamo come richiedere gli assegni familiari e gli arretrati, vediamo da chi verrà pagata materialmente la prestazione.
Il pagamento decorre dal momento in cui viene presentata la domanda, ma può riguardare anche periodi arretrati se il rapporto di lavoro (o la prestazione INPS) è iniziato prima, ma non sono stati ancora richiesti gli assegni familiari. In questo caso si parla di assegni familiari arretrati, che possono essere richiesti fino a 5 anni indietro, per il dettaglio vi rimandiamo alla lettura della nostra guida.
Leggi anche: Assegni familiari arretrati, come richiedere il pagamento
Il pagamento avverrà mensilmente direttamente in busta paga per i lavoratori dipendenti, oppure con accredito diretto se a pagare è l’INPS. In quest’ultimo caso l’INPS pagherà mensilmente per le prestazioni a cadenza mensile, come la NASpI o la pensione, oppure con due rate semestrali posticipate nel caso di lavoratori domestici e parasubordinati
NEWSLETTER LAVORO n. 756 del 17 novembre 2016 settimana dal 10 al 17 novembre
|