Archivi giornalieri: 12 novembre 2016
LE FIGARO
THE WALL STREET JOURNAL
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il manifesto
rassegna sindacale
del 12/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sì al cumulo tra tredicesima della pensione e redditi da lavoro
L’INPS riconosce integralmente ai pensionati ex-Inpdap il diritto al cumulo tra la tredicesima mensilità della pensione e i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Con la Circolare n. 195 del 10 novembre l’INPS chiarisce definitivamente, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una spinosa questione che si protrae da oltre venti anni.
La Circolare INPS fa riferimento alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici.
In particolare l’INPS prende in esame le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che prevedono la non cumulabilità tra stipendio e pensione, e che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992.
Tredicesima della pensione anche a chi è ancora in servizio, anche senza ricorsi
L’INPS, in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che adotterà una soluzione in via amministrativa, per il riconoscimento degli emolumenti di cui sopra, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.
Quindi per le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, data di pubblicazione della circolare, le pensione gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente e dalla stessa data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.
Circolare INPS numero 195 del 10-11-2016 (55,6 KiB, 55 download)
Lavoro
Accesso al Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese
Il MInistero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per gli incentivi alle iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato di cui all’articolo 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nell’Avviso pubblico, corredato di modulo e di formulario, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo i cui criteri di utilizzo sono contenuti nel decreto interministeriale del 20 giugno 2016.
Finalità del Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese
Come detto sopra l’articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.
Il Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese sostiene le iniziative avviate dalle imprese che, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato o al valore nominale.
Condizioni e requisiti di accesso al Fondo
Possono essere ammesse al Fondo le società per azioni italiane o di altri Paesi dell’Unione europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano che presentino richiesta secondo le modalità indicatenel presente avviso a patto che abbiano questi requisiti:
- regolarità contributiva, attestata tramite DURC;
- la sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore come da CCNL;
- l’adesione del lavoratore deve essere volontaria;
- i piani di azionariato devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell’investimento ed una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, inviandola improrogabilmente entro il 10 marzo 2017 all’indirizzo PEC: dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it, unitamente al formulario descrittivo dell’iniziativa anch’esso allegato al presente Avviso.
Avviso: accesso al Fondo per la partecipazione dei lavoratori alle imprese (280,8 KiB, 40 download)