Reato di caporalato, il testo della legge in Gazzetta Ufficiale
In Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, è stata pubblicata la Legge 199 del 29 ottobre 2016 recante: Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. La norma entra quindi in vigore il 4 novembre 2016.
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La legge, meglio conosciuta come contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 18 ottobre scorso e rappresenta sicuramente un traguardo storico per la mercato del lavoro e per i diritti dei lavoratori.
Da oggi quindi si inaspriscono le pene per chi commette questo genere di reati, infatti la nuova disciplina prevede una pena per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che andrà da 1 a 6 anni di reclusione, aumentabili fino ad 8 se c’è violenza o minaccia e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Nota importante è che il reato sarà uguale sia per chi fa da intermediatore, cosiddetto “caporale”, e sia per chi sfrutta questo tipo di “servizio”.
Caporalato, ecco cosa prevede la legge
La legge stabilisce che commette il reato di caporalato, ovvero di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, chiunque:
- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al precedente punto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Lo sfruttamento è configurabile in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Sono aggravanti specifiche e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Contrasto al lavoro nero in agricoltura
La legge prevede inoltre importanti disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199 (161,7 KiB, 70 download)