Archivi giornalieri: 5 maggio 2016
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Emendamento ISEE: i contenuti e gli effetti
Al Senato è stato presentato un emendamento che recepisce le sentenze del Consiglio di Stato sull’ISEE escludendo il computo dallo stesso delle provvidenze assistenziali per la disabilità e disponendo ulteriori correttivi. Proponiamo l’analisi del testo e dei possibili effetti.
Emendamento ISEE: i contenuti e gli effetti
La notizia è ormai ampiamente diffusa: si profila una soluzione per la revisione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in funzione dell’adeguamento alle sentenze del Consiglio di Stato del febbraio scorso (Sentenze n. 00841, 00842 e 00838 del 2016).
Come noto il Consiglio ha stabilito due elementi sostanziali:
- l’illegittimità del computo delle provvidenze assistenziali per la disabilità nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR, una delle due componenti dell’ISEE, assieme all’Indicatore della Situazione Patrimoniale, ISP); fra queste provvidenze vi sono l’indennità di accompagnamento, di comunicazione, la pensione e l’assegno di invalidità e i trasferimenti monetari previsti in forma diversificata da molte Regioni;
- l’illegittimità della differenziazione delle franchigie, che operano solo sull’ISR, fra minorenni e maggiorenni.
Il Governo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali erano quindi chiamati ad adeguare lo strumento a queste due indicazioni. Tecnicamente avrebbero dovuto modificare il regolamento censurato dal Consiglio di Stato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, procedura piuttosto complessa e lunga che richiede i pareri preventivi di Corte dei Conti, Conferenza Stato Regioni, Consiglio di Stato, Garante della privacy, Commissioni Parlamentari competenti.
In questi mesi Governo e Ministero, com’era ovvio che fosse, sono stati ripetutamente sollecitati all’applicazione delle sentenze sia dai ricorrenti sia in Parlamento con varie interrogazioni. L’ipotesi che si è fatta strada è quella di un intervento accelerato e provvisorio.
Al contempo da varie parti è giunto un richiamo alla sostenibilità economica di una eventuale scelta che andasse nella direzione della pedissequa applicazione della sentenza e cioè dell’eliminazione del computo delle provvidenze e della contemporanea attribuzione delle franchigie al livello più elevato (quelle precedentemente previste dal DPCM per i minorenni).
Ragioneria dello Stato e Banca d’Italia, in sedi anche istituzionali, e ANCI hanno espresso in tal senso preoccupazioni circa la tenuta dei conti pubblici.
Il timore è semplice da spiegare: che il numero – già considerevole dopo l’entrata in vigore del DPCM 153/2013 – degli ISEE nulli (pari a zero) o molto bassi aumentasse al punto di escludere la compartecipazione alla spesa sociale da parte dei cittadini o generasse un numero insostenibili di aventi diritto a specifiche prestazioni.
Di fronte a queste due opposte posizioni il Governo ha deciso di intraprendere – fino ad una indefinita revisione complessiva dell’ISEE richiamata anche dalla legge delega sulla povertà in via di discussione – la via della soluzione accelerata, quindi quella della sostanziale decretazione d’urgenza.
L’emendamento al Senato: i contenuti
L’occasione si è presentata dalla discussione al Senato sulla legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (Atti del Senato n. 2299).
Nella sede della discussione – la VII Commissione Istruzione del Senato – il Governo ha presentato un emendamento che investe la questione ISEE.
Nel probabile caso che l’emendamento (2.0.400) venga approvato (dovrebbe avvenire entro fine mese dopo il passaggio alla Camera), l’Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato. Vediamo cosa prevede.
Vengono recepite le indicazioni del Consiglio di Stato e, in larga misura, le sollecitazioni dei ricorrenti.
Viene prevista una successiva revisione del DPCM 159/2013 cioè del regolamento che disciplinato l’ISEE; è una previsione espressa in premessa senza che tuttavia venga indicata alcuna scadenza o termine. I contenuti della nuova disposizione decadranno dopo l’entrata a regime di un eventuale nuovo futuro regolamento.
Al contempo vengono escluse dal computo dell’ISR (indicatore del reddito) tutte le provvidenze assistenziali o previdenziali anche indennitarie che siano esenti da IRPEF. Tale esclusione vale solo per le provvidenze assistenziali connesse alla disabilità. Continuano ad essere conteggiati altri trasferimenti monetari, come ad esempio quelli per il sostegno ai nuclei familiari, per l’inclusione, per il contrasto alla povertà, per l’alloggio o ad integrazione del reddito familiare ecc.
Vengono al contempo soppresse tutte le franchigie previste, a seconda della gravità, sia per i minorenni che per i maggiorenni (erano per i maggiorenni: 4.000, 5.500, 7.000 euro; per i minorenni: 5.500, 7.500, 9.500 euro).
Viene soppressa la possibilità di detrarre dall’ISR le spese effettivamente sostenute e dimostrabili per l’assistenza personale o l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera per il ricovero in strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria.
Rimane invariata la possibilità di detrarre le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dalle persone sorde, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Rimane aperta, quindi, la contraddizione degli incapienti che non presentano dichiarazione dei redditi.
Al posto di queste franchigie viene introdotta l’opportunità di applicare per ogni persona con disabilità presente nel nucleo familiare una maggiorazione della scala di equivalenza pari allo 0,50.
La scala di equivalenza è il divisore che varia a seconda della numerosità del nucleo e indica il numero per il quale viene divisa la somma dell’ISR (reddito) con il 20% del patrimonio (ISP).
Tale numero è tanto più alto quanto più elevato è il numero dei componenti del nucleo (es.: 1 persona: 1,00; 2 persone: 1,57; 3 persone: 2,04 ecc.).
Nel caso sia presente una persona con disabilità verrebbe aggiunta ora la maggiorazione dello 0,50.
Alcuni analisti sostengono che tale soluzione sia maggiormente vantaggiosa rispetto al sistema delle franchigie poiché agisce sia sull’ISR che sull’ISP; altri affermano invece che in realtà il vantaggio è superiore per i redditi/patrimoni più elevati e nullo o svantaggioso per i redditi bassi.
Degli effetti reali e delle distorsioni ne parleremo più sotto.
Cosa accade ora
Il primo passaggio è quello parlamentare. Il decreto-legge emendato deve essere convertito in legge. Il termine ultimo e perentorio è il 28 maggio. L’approvazione al Senato è prevedibile a giorni, dopodiché vi sarà la lettura alla Camera. Se Montecitorio approva senza modificazioni ulteriori, il decreto diviene legge, altrimenti è necessaria una seconda lettura al Senato per l’approvazione definitiva. Se la discussione eccede i 60 giorni (a partire dal 29 marzo) il decreto-legge decade e deve essere ripresentato.
Dando per probabile l’approvazione del decreto, la conseguente legge dovrebbe essere pubblicata rapidamente ed entrare in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Successivamente il Ministero del lavoro con decreto direttoriale provvederà ad impartire le conseguenti indicazioni all’INPS che modificherà le istruzioni alla redazione delle dichiarazioni per l’ISEE e soprattutto aggiornerà il modulo di inserimento dei dati e i criteri di calcolo.
In fase successiva l’INPS provvederà al ricalcolo delle dichiarazioni ISEE emesse a far data dalle sentenze del Consiglio di Stato. Tutte le nuove dichiarazioni, inoltre, saranno calcolate con le regole introdotte dal decreto-legge convertito.
Chi ha chiesto la rettifica dell’ISEE in base alle sentenze riceverà una ulteriore dichiarazione (spesso meno vantaggiosa del risultato della rettifica). Per costoro, fra l’altro, si genererà la bizzarra situazione di disporre di tre dichiarazioni per lo stesso anno: una ai sensi del DPCM 159/2013; una conforme alle rettifiche richieste ai sensi delle sentenze, una (l’unica che alla fine sarà valida) ricalcolata ai sensi del decreto-legge in parola.
Chi ha ottenuto una prestazione o un servizio in base alla precedente attestazione ISEE continuerà a fruirne alle condizioni previgenti fino a quando gli enti erogatori non approveranno le nuove delibere confacenti alle disposizioni più recenti. Dovrebbero farlo entra 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova norma, ipotesi improbabile nei Comuni nei quali sono previste le elezioni amministrative.
Chi non ha scadenze imminenti (bandi, richieste, ammissioni) per le quali sia richiesto l’ISEE è opportuno che attenda le nuove procedure.
Gli effetti
Al di là della soddisfazione di alcuni, originata da motivazioni molto differenti, è ora opportuno chiedersi quali siano gli effetti dell’emendamento nel caso diventi legge.
Senza dubbio per alcuni l’ISEE finale sarà più basso rispetto a quello derivato dal DPCM 159/2013, per altri non cambierà nulla, per altri ancora potrebbe essere meno vantaggioso.
È altrettanto fuori di dubbio che rispetto all’ipotetica estensiva applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato i vantaggi saranno nel futuro molto meno vantaggiosi e più sperequati di quanto si potesse sperare.
Tentiamo di mantenere l’oggettività considerando i tre elementi cardine – condivisibili o meno – previsti per l’ISEE:
- la sostenibilità economica e l’invarianza cioè l’attenzione a non generare nuovi costi o a renderli imponderabili per le finanze dello Stato;
- l’equità cioè l’attenzione alle condizioni di maggior bisogno o carico assistenziale;
- la capacità selettiva cioè l’efficacia dello strumento nel valorizzare e distinguere le diverse situazioni evitando appiattimenti fra situazioni molto diverse.
La sostenibilità economica
È piuttosto complesso valutare la sostenibilità economica generale, soprattutto limitandola all’esame di uno strumento di misurazione (l’ISEE, appunto). Forse sarebbero opportuni contemporanei interrogativi e analisi sulla spesa sociale, sulla sua compressione, sull’esatto ammontare della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
Lo scenario prescelto è invece piuttosto limitato ed emergenziale ed è sintetizzabile con i rilievi meramente contingenti sollevati da ANCI, Ragioneria dello Stato e altri: non computando le provvidenze assistenziali e applicando le franchigie al loro livello più elevato si rischierebbe di aumentare notevolmente il numero degli ISEE pari a zero con conseguenze sui servizi erogabili e sui conti degli enti locali.
La revisione privilegiata dall’emendamento va decisamente in questa direzione impattando soprattutto sui redditi e patrimoni più bassi e sulle disabilità più gravi (non autosufficienti). Vediamolo con quattro esempi, raffrontando quello che sarebbe accaduto con l’applicazione estensiva delle sentenze (franchigie ai livelli più elevati) e con l’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza (+ 0,50).
Caso 1: Famiglia di 3 componenti: genitori con figlio minore che riceve l’indennità di accompagnamento, mamma casalinga, papà con basso reddito.
DPCM 159 | Post sentenza | Post emendamento | |
Redditi | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
Provvidenze ass. | 6.000,00 | – | – |
Spese ass. sostenute | 5.000,00 | – | – |
Franchigia | 9.500,00 | 9.500,00 | – |
ISR | 3.500,00 | 2.500,00 | 12.000,00 |
ISP finale (20%) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Scala | 2,04 | 2,04 | 2,54 |
ISE | 13.500,00 | 12.500,00 | 22.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 6.617,65 | 6.127,45 | 8.661,42 |
Caso 2: Famiglia di 2 componenti: marito e moglie, uno con non autosufficienza che spende tutte le provvidenze assistenziali che riceve. Patrimoni bassi.
DPCM 159 | Post sentenza | Post emendamento | |
Redditi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
Provvidenze assistenziali | 15.000,00 | – | – |
Spese assistenziali sostenute | 15.000,00 | – | – |
Franchigia | 7.000,00 | 9.500,00 | – |
ISR | 11.000,00 | 8.500,00 | 18.000,00 |
ISP finale (20%) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Scala | 1,57 | 1,57 | 2,07 |
ISE | 13.000,00 | 10.500,00 | 20.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 8.280,25 | 6.687,90 | 9.661,84 |
Caso 3: Famiglia di 2 componenti: marito e moglie, uno con non autosufficienza che spende tutte le provvidenze assistenziali che riceve. Patrimoni medio-alti.
DPCM 159 | Post sentenza | Post emendamento | |
Redditi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
Provvidenze ass. | 15.000,00 | – | – |
Spese ass. sostenute | 15.000,00 | – | – |
Franchigia | 7.000,00 | 9.500,00 | – |
ISR | 11.000,00 | 8.500,00 | 18.000,00 |
ISP finale (20%) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Scala | 1,57 | 1,57 | 2,07 |
ISE | 36.000,00 | 33.500,00 | 43.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 22.929,94 | 21.337,58 | 20.772,95 |
Caso 4: Famiglia di 2 componenti: madre e figlio maggiorenne non autosufficiente. Senza patrimonio rilevante ai fini ISEE.
DPCM 159 | Post sentenza | Post emendamento | |
Redditi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Provvidenze ass. | 9.600,00 | – | – |
Spese ass. sostenute | 0,00 | – | – |
Franchigia | 7.000,00 | 9.500,00 | – |
ISR | 11.600,00 | 0,00 | 9.000,00 |
ISP finale (20%) | – | – | – |
Scala | 1,57 | 1,57 | 2,07 |
ISE | 11.600,00 | – | 9.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 7.388,54 | 0,00 | 4.347,83 |
Come si può notare gli effetti positivi della più recente previsione non sono certo riferiti ai redditi più bassi né a chi sostiene spese documentate di assistenza. La conseguenza è che il numero degli ISEE nulli si abbasserà in modo significativo.
L’obiettivo della sostenibilità economica – condivisibile o meno – è raggiunto.
L’equità
Uno degli intenti del DPCM 159/2013, raggiunto forse parzialmente visto che non si consideravano le indennità cumulate per pluriminorazioni, era quello di diversificare le varie situazioni graduando le franchigie a seconda della disabilità. Al contempo questo elemento incide anche sulla capacità selettiva dello strumento, di cui tratteremo più sotto.
L’abrogazione delle franchigie e l’introduzione della maggiorazione della scala di equivalenza indistinta (spetta a tutti i disabili medi o gravi e ai non autosufficienti) non garantisce più questa condizione. Va poi aggiunta la considerazione che la nuova disposizione impedirebbe di detrarre le spese di assistenza per i non autosufficienti, appiattendo ulteriormente in alcuni casi i risultati.
Le situazioni che ne derivano possono essere anche molto distorsive.
Lo vediamo con l’esempio che segue in cui vi sono tre nuclei di pari composizione (3 persone), di pari ISP e di pari ISR, ma nel primo caso la disabilità è media, nel secondo è grave, nel terzo vi è una non autosufficienza. L’ISEE finale è identico nonostante il carico assistenziale, il rischio di esclusione, il rischio di impoverimento siano molto diversi.
Post emendamento | Disabilità media | Disabilità grave | Non autosufficienza |
Redditi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
ISR | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
ISP finale (20%) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Componenti | 3 | 3 | 3 |
Scala | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
ISE | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 9.055,12 | 9.055,12 | 9.055,12 |
Quella che segue è l’identica situazione valutata con il DPCM 159/2013. Come si può notare la gravità della disabilità pesa in modo diversificato ponendo un problema di equità orizzontale, in aggiunta a quello verticale che emerge anche nella diminuita capacità selettiva.
DPCM 159 | Disabilità media | Disabilità grave | Non autosufficienza |
Redditi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
Provvidenze ass. | 3.400,00 | 3.400,00 | 9.000,00 |
Spese ass. sostenute | – | – | 8.000,00 |
Franchigia | 4.000,00 | 5.500,00 | 7.000,00 |
ISR | 17.400,00 | 15.900,00 | 12.000,00 |
ISP finale (20%) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Componenti | 3 | 3 | 3 |
Scala | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
ISE | 22.400,00 | 20.900,00 | 17.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 10.980,39 | 10.245,10 | 8.333,33 |
La capacità selettiva
Eliminando il computo delle provvidenze economiche (che possono essere molto diverse per importo a seconda della condizione, dell’origine della provvidenza e della Regione di provenienza) ed impedendo la valorizzazione delle spese di assistenza effettivamente sostenute, la capacità selettiva dello strumento perde un ulteriore elemento valutativo. Non esiste più, ai fini ISEE, alcuna differenze fra chi percepisce provvidenze assistenziali elevate e chi invece conta su trasferimenti monetari più limitati. Inoltre, non pesa più in alcun modo la differenza fra chi spende in assistenza (documentata) e chi non sostiene alcuna spesa o lo fa ricorrendo al forme irregolari.
Va anche detto che continua a non pesare la valorizzazione del lavoro di cura familiare.
Un esempio eclatante, ma non infrequente, lo osserviamo nel caso successivo. A parità di reddito e di patrimonio le provvidenze sono diverse come pure la spesa sostenuta, ma il risultato del nuovo futuro ISEE è identico.
Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | |
Redditi | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
Provvidenze ass. | 15.000,00 | 9.600,00 | 8.000,00 |
Spese ass. sostenute | 12.000,00 | 4.800,00 | 4.000,00 |
ISR | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
ISP finale (20%) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Scala | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
ISE | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
ISEE (ISE/scala) | 16.425,12 | 16.425,12 | 16.425,12 |
Conclusioni
Chi già plaudiva ad una formulazione certamente migliorativa dovrà prendere atto che i risultati effettivi e finali di quella che è stata una lunga battaglia non sono affatto universalmente migliorativi, ma possono risultare positivi per alcuni e peggiorativi per altri.
Ma ciò che appare più evidente è che si sono perse le istanze, pur incompiute ed imperfette, di costruire o rivedere lo strumento in modo razionale, equo e selettivo, funzionale a politiche sociali che, anche per altri motivi, nel nostro Paese risultano ancora arretrate sia in termini strutturali che di risorse.
5 maggio 2016
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
Programma di azione sulla disabilità: a che punto siamo?
A oltre due anni e mezzo dall’approvazione del Programma di azione biennale sulla disabilità tentiamo di fare il punto della effettiva attuazione delle linee di intervento previste da quella disposizione emanata come decreto del Presidente della Repubblica.
Sentenze del Consiglio di Stato sull’ISEE: un quadro riassuntivo
Il Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze in materia di ISEE. Proponiamo la sintesi dei contenuti e del possibile impatto di questi pronunciamenti.
Caregiver familiari: Proposta di legge
È stata ufficializzata, con la pubblicazione del testo, la Proposta di Legge numero 3414. È la prima Proposta compiuta sul delicato tema dei caregiver familiari. Ne proponiamo un’analisi.
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi:
importi e limiti reddituali per il 2016
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 31 dicembre 2015, n. 210, ha fissato gli importi delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi per il 2016 e i limiti reddituali per le relative concessioni. Riportiamo i dati aggiornati comparati con il 2015.
Legge di stabilità 2016 e persone con disabilità
Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di stabilità per il 2016. Come ormai di consueto ne analizziamo i contenuti con attenzione alle novità introdotte che abbiano un impatto diretto sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.
Prolungamento del congedo parentale: Circolare INPS
Con sollecitudine la Direzione Centrale Prestazioni dell’INPS ha diramato oggi la circolare applicativa per le nuove disposizioni relative al prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità contenute nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
ISEE: aggiornamenti da INPS e Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro e l’INPS hanno aggiornato il precedente documento che fornisce le risposte alle domande più frequenti sull’applicazione delle disposizioni sull’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
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È stata approvata definitivamente dalla Camera la norma nota alla cronaca come la “Buona scuola”. La disposizione contiene alcune importanti novità che potrebbero migliorare la qualità dell’inclusione scolastica delle persone con disabilità.
Jobs Act: in discussione il decreto sul collocamento mirato
Fra i decreti previsti dal Jobs Act ((legge 10 dicembre 2014, n. 183) c’è anche quello che riguarda il “Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità” e che interviene anche razionalizzare la disciplina vigente in materia di collocamento mirato (Legge 68/1999).
Jobs Act: in vigore il decreto su conciliazione di cura, vita e lavoro
Novità in materia di congedi parentali e di congedi di maternità nel Decreto legislativo 80/2015. Il testo in vigore ampia benefici e beneficiari rispetto alla normativa previgente.
Jobs Act: in vigore il decreto su contratti e mansioni
È entrato in vigore il Decreto legislativo 81/2015, uno dei decreti applicativi del cosiddetto Jobs Act (legge 183/2014). Si segnalano alcune novità in materia di part time i lavoratori con disabilità.
ISEE: chiarimenti da INPS e Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS hanno diramato un documento che intende fornire le risposte alle domande più frequenti in materia di applicazione delle più recenti disposizioni sull’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Agenzia delle entrate: precisazioni su spese di accompagnamento e di trasporto
In una recente circolare l’Agenzia delle entrate fornisce alcune indicazioni circa la detraibilità delle spese di trasporto e di accompagnamento delle persone con disabilità e sulle spese di manutenzione dei veicoli ad esse destinati.
Autismo e accertamenti: le indicazioni INPS
In poco meno di un anno l’INPS è intervenuto tre volte sul tema dell’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap per le persone con autismo. L’assieme delle tre indicazioni è interessante sotto il profilo della valutazione medico-legale ma conserva alcuni coni d’ombra applicativi.
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Per l’ennesima volta la Corte Costituzionale è tornata sulla questione delle provvidenze correlate alla disabilità, da corrispondere ai cittadini extracomunitari, ribadendo l’illegittimità costituzionale della normativa italiana che impone la titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata.
ISEE: Sentenze del TAR Lazio
Il TAR del Lazio 11 febraio 2015 ha accolto, pur parzialmente, due ricorsi presentati contro il DPCM 159/2013. Le due Sentenze di fatto modificano parzialmente l’impianto di calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale, cioè di una delle due componenti dell’ISEE.
Revisione delle minorazioni civili e semplificazione: nuova circolare INPS
Una nuova circolare dell’INPS fornisce indicazioni operative per l’effettiva applicazione delle disposizioni dello scorso anno in materia di semplificazione amministrativa dei procedimenti di revisione delle minorazioni civili.
Dossier ISEE e le persone con disabilità
Proponiamo un’analisi aggiornata sul nuovo ISEE in via di applicazione completa di alcune simulazioni utili a comprendere le sostanziali differenze rispetto alla situazione previgente.
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi:
importi e limiti reddituali per il 2015
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1, ha fissato gli importi delle provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi per il 2015 e i limiti reddituali per le relative concessioni. Riportiamo i dati aggiornati comparati con il 2014.
Legge di stabilità 2015 e persone con disabilità
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Neomaggiorenni e provvidenze economiche: semplificazioni
L’INPS ha diramato un nuovo messaggio che rende operative le disposizioni di semplificazione a favore delle persone con disabilità al compimento della maggiore età. Facciamo il punto delle relative istruzioni operative utili ai titolari indennità di accompagnamento, di comunicazione e di frequenza
Decreto semplificazione: convertito in legge con importanti modificazioni
Il decreto legge 90/2014 che contiene importanti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In sede di conversione sono state inserite ulteriori rilevanti novità con un impatto positivo nei procedimenti di riconoscimento e di conferma dello status di invalidità e di handicap e dei relativi benefici.
Agevolazioni auto per disabili: novità per i minori
Una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate è tornata sulla agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità. Sono due le questioni trattate: la prima sui limiti temporali, la seconda sulle condizioni soggettive per l’accesso ai benefici da parte di alcuni minori.
Provvidenze agli stranieri con invalidità civili: indicazioni INPS
A quasi cinque anni dalla prima Sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce la concessione delle provvidenze economiche per invalidità civile anche agli stranieri in possesso del solo permesso di soggiorno di almeno un anno, INPS impartisce le conseguenti indicazioni operative.
Corte Costituzionale: congedi anche a parenti e affini di terzo grado
Con la Sentenza 18 luglio 2013, n. 203, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità della norma che non consente la fruizione dei congedi retributi per l’assistenza di familiari con grave disabilità anche ai parenti e agli affini fino al terzo grado. .
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SARDEGNA COME LA NAMIBIA?
di Valeria Casula
mi inserisco un po’ in punta di piedi in questo gruppo che seguo con interesse non perché abbia contributi storici con cui arricchire i contenuti del gruppo, ma perché ho piacere e desidero condividere con voi le ragioni che mi hanno spinto non solo ad aderire ma a sostenere attivamente, per quel che posso, l’iniziativa per la rimozione della statua di Carlo Felice.
Tali ragioni non risiedono tanto nel fatto che mio padre figuri fra i promotori, lui ha promosso decine se non centinaia di iniziative analoghe che non mi hanno mai visto al suo fianco come sostenitrice, al limite mi sono limitata ad aderirvi personalmente, ove le condividessi.
La ragione per cui quella statua mi umilia risiede nel mio vissuto personale, quando nell’ormai lontano 2000 con un paio di amiche partimmo per un magnifico viaggio in Namibia.
Sapevamo poco di quel paese prima della partenza, solo poche date lette in aereo prima di atterrare sulla guida turistica: colonia tedesca dal 1884 al 1915 (in cui vive ancora una minoranza tedesca), poi sotto il Sud Africa e indipendente dal 1990.
Trascorremmo la prima serata a Windhoek, la capitale e l’impatto fu subito forte in quanto notammo che l’apartheid, formalmente abolita anche in Sud Africa da oltre 5 anni, costituiva di fatto ancora una realtà: i locali tedeschi riportavano la scritta “Right of admission reserved” ed i locali dei nativi erano di fatto esclusivamente frequentati dai neri. I nomi di moltissime strade e piazze erano tedeschi, tutto evocava la Germania.
Ciò che mi stupì maggiormente fu vedere i ragazzi neri che allegramente passeggiavano nel centro della città indifferenti ad uno dei principali monumenti, il Reiterdenkmal, monumento equestre in onore dei soldati delle Schutztruppe caduti durante le guerre Herero.
Mi dissi: “Ma come fanno a restare tanto indifferenti? Perché non hanno ancora demolito quella statua? Perché ora che son liberi non erigono monumenti ai loro eroi, a chi ha dato la vita per liberare la Namibia? ” Provai pena e compassione per quelle persone che, benché ormai libere, rimanevano ancora schiave, in regime di apartheid, tanto schiave da non “permettersi” neanche di rimuovere le onorificenze ai loro carnefici.
Il viaggio proseguì alternando bellezze naturalistiche a pseudo monumenti prima il fortino tedesco, poi il cimitero in cui sono sepolti i tedeschi caduti durante la rivolta herero del 1904, di cui ricordo ancora il numero e le parole della guida richiesta da noi locale, in realtà tedesca, “123, one two three, it’s easy to remember!” (troppo pochi! pensai).
Con il cimitero monumentale toccammo il fondo e chiedemmo alla guida di modificare il tour, non eravamo affatto interessate a monumenti e simboli del colonialismo, pertanto iniziò anticipatamente il nostro safari.
Il safari, per me il primo, fu magnifico: ricordo tramonti mozzafiato ad osservare i branchi di elefanti che si abbeveravano dalla pozza, maestose giraffe, branchi di zebre, vedemmo persino il leone!
Nonostante tanta bellezza quel viaggio mi lasciò un forte vuoto: di quel paese avevo visto lo splendore della sua natura, il mare con i suoi delfini, la baia delle foche, il deserto, la savana con maestosi animali, tuttavia non ero riuscita a conoscere nulla degli uomini e delle donne che abitavano quel luogo, della loro vita, delle loro usanze, del loro rapporto con quella natura strepitosa.
Quell’estate, come ogni anno trascorsi la restante parte delle ferie nella mia Sardegna. Tornata a Cagliari, come accade quando si torna da luoghi lontani la guardai con un certo senso di estraneità, mantenendo ancora lo spirito del visitatore.
Una sera decisi di prendere un aperitivo all’aperto, risalii a piedi il Largo Carlo Felice per incontrarmi con gli amici in uno dei bar all’aperto della splendida Piazza Yenne. Mentre sorseggiavo il mio drink notai, come non avevo mai notato in tanti anni, l’incombente presenza della statua di Carlo Felice che strideva con la nostra gioia e spensieratezza di una serata fra amici in modo molto più violento di quanto non mi era apparso stridere qualche settimana prima il monumento ai soldati delle Schutztruppe. Quella statua era lì da due secoli e nessun sardo aveva mai provato o era mai riuscito a rimuoverla. Quella statua era lì da due secoli ed io ero tanto ormai abituata a vederla che mi era diventata indifferente.
Ora per la prima volta quella statua mi suscitava delle emozioni, mi suscitava una pena verso me stessa cento volte superiore a quella provata per i giovani Namibiani che avevo visto qualche settimana addietro passeggiare in prossimità del Reiterdenkmal e provai un profondo senso di umiliazione.
Nei giorni successivi persi lo sguardo del visitatore e ritornai ad assuefarmi alla mia città, smisi di stupirmi sia nei confronti delle sue bellezze che di Carlo Felice, rassegnata all’idea che lì avevo sempre visto quel monumento e lì l’avrei per sempre rivisto.
Quando il 28 aprile sono venuta a conoscenza dell’iniziativa non ho potuto non pensare al Reiterdenkmal di Windhoek e in me si è acceso il desiderio e la speranza, ormai persa, di poter finalmente ammirare al posto di Carlo Felice un uomo o una donna simbolo della nostra liberazione e non della nostra sottomissione.
Queste le ragioni del mio accorato appello a sottoscrivere la petizione relativa alla rimozione della statua di Carlo Felice, appello che rivolgo non solo ai Sardi ma a chiunque nel mondo, perché ritengo che non sia solo una questione dei Sardi ma sia un diritto universale quello di erigere onorificenze agli eroi e non agli oppressori, a Cagliari come a Windhoek; perché se i namibiani promuovessero una petizione per sostituire il Reiterdenkmal di Windhoek con un monumento in onore dei loro eroi io sarei fra i primi firmatari, anche se namibiana non sono.
Non si tratta di rimuovere la storia, si tratta leggerla correttamente, assegnando onorificenze ai personaggi che le hanno meritate.
Io non so se la storia della Sardegna sia stata più gloriosa della storia di altri luoghi o di altri popoli, quello che so per certo è che di essere Sarda non mi sono mai dovuta vergognare, perché è una storia in cui non siamo mai stati carnefici, non abbiamo mai conquistato, dominato e sottomesso alcun popolo. E per quanto possa provare un po’ di disagio nei confronti di una certa remissività che il popolo Sardo ha mostrato in alcuni periodi della sua storia, tale disagio è infinitesimamente inferiore alla vergogna che ho provato nel citato viaggio per il fatto di essere europea.
Europea bianca davanti ai visi di splendidi bambini neri dallo stomaco vuoto che venivano portati dalle scuole del villaggio nel nostro lussuoso lodge a darci il benvenuto con le loro allegre canzoni mentre noi ci accingevamo a consumare le abbondanti libagioni davanti a tavole riccamente imbastite.
Inutile dire quanto questo senso indescrivibile di vergogna mi provocasse un tale groppo alla gola da impedirmi di deglutire un solo boccone del ricco pasto!
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