Archivi giornalieri: 2 maggio 2016

Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS 0

di in 2 maggio 2016 ABC Lavoro, Guide
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Il riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act ha coinvolto anche la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria CIGS, ecco le novità
 

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Il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dal Jobs Act ha coinvolto anche le integrazioni salariali straordinarie. Analizziamo quindi cosa ha comportato per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Come abbiamo visto in precedenza, il Decreto Legislativo 148 del 2015 dopo aver stabilito delle disposizioni generali per i trattamenti di integrazione salariale (vedi Titolo I, Capo I) affronta il tema delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Il Capo III di questo decreto è destinato alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, abbreviata anche come CIGS, è un ammortizzatore  sociale erogato dall’INPS e fruito dal beneficiario in costanza di rapporto di lavoro. Lo scopo è quello di sostenere il reddito dei lavoratori di imprese in difficoltà economiche, più profonde rispetto a quelle previste per le integrazioni salariali ordinarie, che comportano la riduzione o la sospensione della prestazione lavorativa.

Vediamo dunque quali sono le caratteristiche della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Leggi anche: Jobs Act e integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro

Leggi anche: Integrazioni salariali ordinarie, la CIGO

Imprese destinatarie della CIGS

La disciplina degli interventi di integrazione salariale straordinaria e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alla tipologia di impresa, ma anche in base al numero medio dei dipendenti, compresi apprendisti e dirigenti, occupati nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda.

L’art. 20, comma 1, del D.lgs 148/2015, individua le seguenti imprese che abbiamo impiegato, nel semestre precedente alla domanda di CIGS, più di 15 dipendenti compresi apprendisti e dirigenti:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente (*);
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

(*) Il comma 5, art. 20 D.Lgs 148/2015, precisa che, in relazione ai contratti di esecuzione di opere o prestazione di servizi o produzione di beni e semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, si ha influsso gestionale prevalente quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato nel biennio precedente il 50% del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse. Questo deve emergere dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e successive modificazioni

Il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs 148/2015 individua le seguenti imprese che abbiamo impiegato, nel semestre precedente alla domanda di CIGS, più di 50 dipendenti compresi apprendisti e dirigenti:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs 148/2015 viene precisato inoltre che, in caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda, il requisito della classe dimensionale per l’impresa subentrante deve sussistere nel periodo decorrente dalla data del trasferimento.

Il comma 3 dello stesso articolo individua, a prescindere dal numero di dipendenti, le seguenti categorie:

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/2014.

Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce infine che resta confermato quanto disposto in materia di imprese editrici e dell’editoria dagli artt. 35 e 37 della Legge 416/1981 e successive modificazioni, e dall’ art. 7, comma 10-ter, del D.Lgs 148/1993 convertito con modificazioni dalla legge 236/1993.

Causali

Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 148/2015, la CIGS viene corrisposta in alcune circostanze individuate come causali. Le integrazioni salariali straordinarie sono quindi previste per i dipendenti delle imprese di cui sopra che siano sospesi dal lavoro o che lavorino a orario ridotto nei seguenti casi:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, tranne, a partire dal 01.01.2016, nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  • contratto di solidarietà.

Gli apprendisti (vedi art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs 148/2015) che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie sono destinatari del trattamento solo per la causale di crisi aziendale.

A sostegno delle prime due causali l’azienda richiedente la CIGS deve presentare un programma di intereventi volti a fronteggiare la situazione (commi 2 e 3 dello stesso articolo). Nello specifico:

  • il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi che affronti le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Il programma deve sempre essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro;
  • il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento che intervenga sugli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dell’occupazione.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del D.Lgs 148/2015, l’impresa, sentite le rappresentanze sindacali può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

Il contratto di solidarietà (vedi art. 21, comma 5, stesso decreto) viene invece stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2015, e stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo impiego più razionale.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 % dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 % nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà viene stipulato.

Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Gli accordi devono inoltre specificare le modalità attraverso cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Durata

La durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria viene regolata dall’art. 22 del D.Lgs 148/2015. In base alle causali di cui sopra avremo (commi da 1 a 3):

  • per la riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  • per la crisi aziendale, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi; una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione;
  • per il contratto di solidarietà, relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento integrazione salariale straordinaria può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. La durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, il comma 4 dello stesso articolo dispone che possono essere solo autorizzate sospensioni del lavoro nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo previsto dal programma autorizzato.

Il comma 5 dello stesso articolo precisa invece che per i contratti di solidarietà, ai fini del calcolo della durata massima complessiva (art. 4, comma 1, D.Lgs 148/2015), la durata dei trattamenti viene calcolata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Queste disposizioni non vengono applicate nei casi di imprese edili e affini.

Contribuzione

L’art. 23, comma 1, del D.Lgs 148/2015, stabilisce un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie. Il contributo è così ripartito:

  • 0,60 % a carico dell’impresa o del partito politico;
  • 0,30 % a carico del lavoratore.

A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di CIGS è inoltre previsto il contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015:

a) il 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) il 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) il 15 % oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

Consultazione sindacale

L’art. 24, commi da 1 a 5, del D.Lgs 148/2015 descrive e regola l’iter di consultazione sindacale da attivare da parte dell’impresa in caso di richiesta di CIGS.

Il comma 1 del presente articolo dispone che l’impresa che intende richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale deve comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, quanto segue:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.

Entro 3 giorni da questa comunicazione viene presentata da una delle parti domanda di esame congiunto della situazione aziendale. La domanda viene trasmessa all’ufficio competente individuato dalla regione del territorio di riferimento per interventi verso unità produttive situate in una sola regione, oppure al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per interventi verso unità produttive dislocate in più regioni.

L’esame congiunto viene definito dal comma 3 dell’art. 24 dello stesso decreto di cui sopra, e deve prevedere:

  • il programma che l’impresa intende attuare;
  • la durata e il numero di lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario;
  • le ragioni che rendono impraticabili forme alternative di riduzioni di orario;
  • le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale;
  • i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, coerentemente con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento;
  • le modalità di rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione delle stesse (il mancato rispetto della rotazione comporta come sanzione l’incremento del contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015).

Le parti devono, tranne che per le imprese edili e affini, espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.

Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo l’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta. I tempi della procedura sono ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

Presentazione della domanda di CIGS

Le modalità di presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale straordinaria sono regolate dall’art. 25, commi da 1 a 7, del D.Lgs 148/2015. Precisiamo che, come previsto dall’art. 21, comma 6, del D.Lgs 148/2015, l’impresa non può richiedere la prestazione di CIGS per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento di integrazione salariale ordinaria.

La domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso dell’intervento di CIGS. Deve inoltre riportare l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro.

Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale va anche comunicato, per l’unità produttiva oggetto dell’intervento, il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.

La domanda deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti. La concessione del trattamento di CIGS avviene con decreto del Ministero per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo necessarie a fini istruttori, la concessione del trattamento avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.

La sospensione o la riduzione dell’orario decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva della stessa, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio, nei 3 mesi successivi alla conclusione dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame della concessione della CIGS si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fatte salve eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs 148/2015, in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda di CIGS da cui ne derivi la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale per i lavoratori, l’impresa è tenuta a corrispondere una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Ulteriori riferimenti utili

Oltre alla disamina di quanto previsto dal D.Lgs 148/2015 che è stata oggetto di questo articolo, è senz’altro utile fare riferimento a due circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di CIGS. Si rimanda quindi a:

  • circolare n. 24 del 05.10.2015: causali di intervento, durata e procedimento amministrativo per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria;
  • circolare n. 30 del 09.11.2015: note integrative alla circolare n. 24 del 05.10.2015.

La stessa circolare INPS n. 197 del 02.12.2015, nella parte dedicata alle integrazioni salariali straordinarie, rimanda a quanto sopra.

Allegati

  D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (284,9 KiB, 352 download)

  Circolare n. 24 del 05-10-2015 (1,4 MiB, 326 download)

 

 

  Min. Lavoro – Circolare 30-2015 (98,6 KiB, 136 download)

Part-time e prepensionamento, la guida della Fondazione Studi

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di in 29 aprile 2016 Guide
Le Circolari della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Le Circolari della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro affronta nella circolare 7/2016 il nuovo incentivo su part-time e prepensionamento
 

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Il 13 aprile scorso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2016 che disciplina le modalità di riconoscimento del cosiddetto part-time agevolato prima della pensione.

Leggi anche: Part-time agevolato prima della pensione, firmato il decreto

La norma su part-time e prepensionamento è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e consente ai lavoratori dipendenti del settore privato, assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e prossimi al pensionamento di vecchiaia, di trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell’orario compresa tra il 40% e il 60% e beneficiare di un incentivo di tipo economico e contributivo.

L’incentivo, previsto dall’art. 1 comma 284 della legge 208/2015, potrà essere richiesto quindi dal 13 aprile, data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui sopra, che fissa, tra le altre cose, anche il procedimento amministrativo da seguire per ottenere l’incentivazione economica statale alla trasformazione del rapporto di lavoro.

In attesa di conoscere le indicazioni operative dell’Inps, che illustrino ad imprese e lavoratori come accedere a questo strumento, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha rilasciato la circolare n. 7/2016 a cura di Enzo De Fusco e Giancarlo Uva, con il quale i Consulenti del Lavoro fanno un’analisi giuridica dell’incentivo, soffermandosi sul campo di applicazione, sulle incentivazioni economiche previste e sulla prassi amministrativa che consente di accedere ai benefici economici del part time agevolato.

Le Circolari della Fondazione Studi
ANNO 2016 CIRCOLARE NUMERO 7

PART-TIME E PREPENSIONAMENTO

Premessa

L’art. 1 comma 284 della legge 208/2015 introduce uno strumento di flessibilità per lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia mediante l’incentivazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

E’ stato firmato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) attuativo delle disposizioni normative fissando anche il procedimento amministrativo per l’ottenimento dell’incentivazione economica statale alla trasformazione del rapporto di lavoro anche se, ai fini della concreta possibilità per aziende e lavoratori di accedere a tale strumento, necessitano ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS.

Con la presente circolare viene fornita un’analisi del nuovo strumento di flessibilità sotto l’aspetto giuridico, amministrativo ed economico.

[…]

 

 

Continua a leggere su: www.consulentidellavoro.it

Busta arancione Inps, ecco cos’è e cosa contiene

Busta arancione Inps, ecco cos’è e cosa contiene 0

di in 27 aprile 2016 Pensioni
Busta arancione INPS

Busta arancione INPS, la presentazione di Tito Boeri

In questi giorni circa 7 milioni di lavoratori del settore privato riceveranno la busta arancione INPS vediamo cos’è e come funziona.
 

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Come ampiamente detto dai media nazionali la tanto attesa busta arancione, annunciata dal presidente dell’INPS Tito Boeri, è in arrivo in questi giorni nelle case di milioni di italiani. Secondo i calcoli dell’INPS saranno circa 7 milioni i lavoratori del settore privato interessati dalla busta arancione, vediamo cos’è e come funziona.

In sintesi la busta arancione è un prospetto che consente ai lavoratori di calcolare in anticipo quando andranno in pensione e quale sarà l’importo mensile che andranno apercepire. Ma più nel dettaglio cosa contiene la busta arancione e come funziona?

Ecco cosa contiene la busta arancione INPS

La busta arancione recapitata al lavoratore conterrà sostanzialmente queste tre informazioni:

  • L’estratto conto contributivo maturato fino a oggi dal lavoratore. Si tratta dell’elenco dei contributi settimanali accreditati presso l’INPS per il lavoratore. Il prospetto, che è già consultabile sul proprio cassetto previdenziale tramite codice PIN dell’INPS oppure può essere richiesto tramite patronato o direttamente allo sportello INPS, sarà molto utile in quanto permette ai lavoratori di controllare i contributi che sono stati loro versati e segnalare eventuali anomalie.
  • La previsione della pensione, si tratta del calcolo della pensione effettuato dall’INPS che tiene conto della normativa in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l’età, la storia lavorativa e la retribuzione/reddito. In base a questa previsione l’INPS quindi calcola la data in cui si andrà in pensione, l’importo dell’assegno e il suo rapporto con l’ultima retribuzione stimata.
  • I contributi futuri simulati, si tratta di una stima teorica effettuata dall’INPS dei contributi futuri calcolati in base all’attuale lavoro.

L’INPS sottolinea che i calcoli sopra indicati possono variare in rapporto all’andamento della vita lavorativa. Ad esempio potrebbe esservi un interruzione del rapporto di lavoro oppure un avanzamento di carriera con aumento o diminuzione quindi dell’assegno.

Con il tempo inoltre potrebbero cambiare le regole di accesso al pensionamento o anche l’andamento dell’economia italiana, a cui è agganciata la rivalutazione dei montanti contributivi accantonati dai lavoratori.

La mia pensione

Le buste arancioni sono destinate in primis ai cittadini che non hanno mai utilizzato il servizio “La mia pensione”, accessibile direttamente dal cittadino nella propria area riservata sul sito dell’INPS.

Leggi anche: Calcolo pensione Inps, online il simulatore

Ricordiamo che questo servizio è stato attivato lo scorso anno ed è molto più completo delle buste arancioni in quanto è anche possibile variare alcuni parametri rendendo di fatto il calcolo più vicino alla realtà.

 

 

Leggi anche: Calcolo della pensione online, il manuale d’uso dell’INPS

Telecamere intelligenti in azienda, sì del Garante Privacy

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di in 28 aprile 2016 Privacy
Logo Grande Fratello

Logo Grande Fratello

Telecamere “intelligenti” con sistema di riconoscimento basato su modelli comportamentali, sì del Garante Privacy per particolari motivi di sicurezza
 

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Il Garante della Privacy ha rilasciato la newsletter numero 414 del 27 aprile 2016 nella quale è possibile trovare un interessante caso di autorizzazione di videosorveglianza in azienda con utilizzo di videocamere di ultima generazione, ovvero telecamere intelligenti.

Il caso riportato in allegato, contraddistinto con il doc. web n. 4933227, riguarda una azienda operante nel settore dei semiconduttori che intende utilizzare un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software “intelligent video“.

Tecnicamente l’impianto, installato nei luoghi di lavoro, è munito di sistema di riconoscimento sulla base di modelli comportamentali in grado di individuare condizioni anomale come ad esempio la rilevazione di un uomo a terra e di telecamere termiche, che, senza effettuare alcuna identificazione, avrebbero la funzione di attivare l’allarme a seguito dell’individuazione di forme in movimento in una “no access zone”.

La società, prosegue il documento, ha presentato domanda di verifica preliminare ospita all’interno del suo perimetro anche altre due aziende sue fornitrici, per le quali svolge un servizio di vigilanza. Tutto il sito produttivo è classificato come “a rischio di incidente rilevante”.

Considerati l’ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo e le specifiche esigenze del rispetto di elevati standard di sicurezza nazionali ed internazionali, il Garante per la Privacy ha ritenuto che la richiesta della società possa essere accolta perché conforme ai principi del Codice della privacy.

Con le stesse motivazioni, il Garante ha autorizzato la società anche alla conservazione delle immagini rilevate per 45 giorni, con lo scopo di monitorare lo stabilimento produttivo e individuare i responsabili di eventuali fatti illeciti, anche a seguito di intrusioni e furti già denunciati. Ad eccezione della visione da parte dell’Autorità giudiziaria, l’accesso alle immagini potrà avvenire solo nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali aziendali e le stesse non potranno essere diffuse o comunicate.

  Garante Privacy, doc. web n. 4933227 (70,6 KiB, 59 download)

Sant’ Atanasio

.Sant' Atanasio

Nome: Sant’ Atanasio
Titolo: Vescovo e dottore della Chiesa
Ricorrenza: 02 maggio


Si era alla fine del II secolo: ormai anche la decima ed ultima persecuzione volgeva al termine, quando un nuovo uragano stava per scatenarsi contro la Chiesa.

Ma Dio, sempre vigile e provvido, già preparava il vincitore di questa battaglia nella persona del grande dottore S. Atanasio. Nacque egli nel 296 da nobili e cristiani genitori. Giovane ancora, ebbe sotto i suoi occhi l’austero e grande spettacolo delle penitenze dei monaci d’Egitto; strinse pure relazione coll’eremita S. Antonio, alla cui scuola apprese l’esercizio della virtù e una magnanima fortezza d’animo, che sarà il suo baluardo contro le molteplici persecuzioni dei suoi nemici ariani.

Intanto S. Alessandro, patriarca di Alessandria, ammirato della santità e della scienza del giovane Atanasio, lo volle con sè; e dopo non molto tempo, vedendo i di lui mirabili progressi nell’interpretazione delle Sacre Scritture, lo ordinò sacerdote. Fu allora che il grande Dottore, conscio della sua grave responsabilità, si diede con maggior slancio agli studi sacri, divenendo, in breve, celebre per i suoi scritti. Intanto l’uragano che minacciava la Chiesa era scoppiato. Ano, uomo turbolento, negava pubblicamente l’unione con sostanziale di Gesù Cristo col Padre; per lui il mistero adorabile di un Dio fatto uomo e morto per noi non era che un sogno vano!

Certo, nulla di più deleterio poteva esservi di queste empie dottrine, che ben presto si estesero tra fedeli. A scongiurare un sì grave pericolo si convocò il Concilio di Nicea. Atanasio vi andò col vescovo Alessandro. Egli aveva pregato e studiato a lungo, e quando, giunto a Nicea, per invito del suo vescovo salì la cattedra, cominciò con tale ardore la confutazione dell’empia eresia, e fu Così limpido e così efficace il suo discorso, che appena ebbe finito, tutti i vescovi che presiedevano al concilio, in numero di 300, si alzarono e unanimi fumarono la condanna di Ano, proclamando Gesù Cristo consostanziale al Padre cioè figlio di Dio, perciò Dio anche Lui.

La vittoria era completa, ma questa per il grande Atanasio fu l’inizio di lotte continue, che non avrebbero avuto fine che con la sua morte.

Le persecuzioni di ogni sorta non smossero il grande Dottore dall’opera intrapresa, che divenne anzi più attiva quando alla morte di S. Alessandro dovette, per volontà di tutto il popolo, occuparne la sede episcopale.

Da quel giorno tutte le forze del nuovo Vescovo furono dirette contro l’Arianesimo. Cinque volte fu esiliato dalla sua sede, ma nulla mai potè vincerlo; troppo forte era il suo amore a Gesù Cristo per il quale avrebbe dato volentieri tutto il suo sangue.

Oltre che con la parola, difese la fede cattolica anche con gli scritti che sono numerosi. Morì pieno di meriti nel 373 a 76 anni di età, 46 dei quali trascorsi nella sede episcopale.

PRATICA. Da S. Atanasio dobbiamo imparare la fermezza nella fede cattolica anche in mezzo alle avversità della vita.

PREGHIERA. Deh! Signore, esaudisci le nostre preghiere che ti indirizziamo nella solennità del, tuo beato confessore e vescovo Atanasio; e per intercessione dei meriti di lui che seppe degnamente servirti, assolvici da tutti i peccati.