Archivio mensile:marzo 2016

Interpello 10-2016: lavoro intermittente e attività discontinue

Interpello 10-2016: lavoro intermittente e attività discontinue 0

lavoro intermittente e attività discontinue

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello numero 10-2016 del 21 marzo 2016 contente chiarimenti del Ministero del Lavoro su lavoro intermittente e attività discontinue
 

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato l’interpello 10/2016 del 21 marzo 2016, con il quale ha risposto ad un quesito posto dalla Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, su contratto di lavoro intermittente e attività discontinue.

In particolare la Federalberghi chiede se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 che recita “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” sia ancora possibile, in relazione a lavoro intermittente e attività discontinue, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

Lavoro intermittente e attività discontinue, i chiarimenti del Ministero

La Direzione generale ha risposto quanto segue:

Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).

  Interpello 10-2016 del 21 marzo 2016 (149,9 KiB, 25 download)

  Tabella Lavori Discontinui – Regio Decreto 2657-1923 (27,1 KiB, 27 download)

Esonero contributivo 2016, ecco la circolare dell’INPS

Esonero contributivo 2016, ecco la circolare dell’INPS 0

di in 30 marzo 2016 Inps
Nuovo esonero contributivo 2016

Nuovo esonero contributivo 2016

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 57 del 29 marzo 2016 con le istruzione tecniche ed operative sul nuovo esonero contributivo 2016
 

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A poco meno di tre mesi dall’entrata in vigore l’INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare sul nuovo esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016.

Come sappiamo la Legge di Stabilità 2016, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile ha prorogato o meglio reintrodotto il cosiddetto esonero contributivo anche per le assunzioni avvenute nel 2016 ma con alcune differenze rispetto al vecchio esonero contributivo triennale.

Leggi anche: Nuovo esonero contributivo 2016, ecco come cambia

L’incentivo in oggetto pari al 40% della contribuzione INPS a carico dell’azienda per un massimo di 3250 €, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compreso quelli del settore agricolo, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

Con la circolare n. 57, pubblicata il 29 marzo 2016, l’INPS fornisce le indicazioni dettagliate e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al nuovo esonero contributivo 2016.

Rapporti di lavoro rientranti nel nuovo esonero contributivo 2016

Come per il vecchio esonero 2015 lo sgravio in oggetto riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero sia le nuove assunzioni che le trasformazioni, compresi i part-time, con l’eccezione dei contratti di:

  • apprendistato;
  • lavoro domestico.

Per una completa disamina dei rapporti di lavoro incentivati, si rinvia alle circolari n. 17/2015 e 178/2015 relative all’esonero triennale previsto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

Vi invitiamo inoltre a leggere i nostri precedenti articoli sull’argomento, compresi quelli pubblicati a seguito dei numerosi interpelli in materia.

Come richiedere l’incentivo e l’attribuzione del Codice 6Y

La parte più interessante della Circolare per aziende e consulenti del lavoro riguarda sicuramente le modalità di richiesta dell’incentivo e il codice da utilizzare per le aziende soggette ad UNIEMENS.

Il codice rimane invariato rispetto al vecchio esonero e cioè il codice attribuito sarà il 6Y e andrà richiesto tramite Contatti del cassetto previdenziale solo per le aziende che non hanno già il codice attribuito per assunzioni o trasformazioni agevolate avvenute nel corso del 2015.

Nel campo oggetto andrà selezionata la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed va utilizzata la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo, le condizionalità e tutte le altre istruzioni tecniche ed operative rimando comunque alla lettura completa della corposa circolare che allego qui di seguito.

  Circolare INPS numero 57 del 29-03-2016 (495,2 KiB, 123 download)

San Beniamino


San Beniamino

Nome: San Beniamino
Titolo: Diacono e martire
Ricorrenza: 31 marzo

Santa Balbina. un’altra delle delicate fanciulle nella storia della santità femminile, festeggiata oggi, abbiamo accennato ieri, parlando di suo padre Quirino, il Tribuno giustiziato sotto Adriano Imperatore, per aver mancato alla sua consegna di soldato e per aver preferito la conversione cristiana.

Con il padre, fu decapitata anche la fanciulla, trepida fidanzata di Gesù, e sul suo corpo sorse poi, nel quinto secolo, la chiesetta a lei dedicata e che ancora si può vedere, a Roma, vicino ai grandi ruderi delle Terme di Caracalla, presso ai pini della Passeggiata Archeologica.

Oggi è anche la sua festa, ma noi parleremo di un altro Santo del giorno: San Beniamino, unico di questo nome, vissuto in Persia verso il 400. Anche il Re persiano Isdeberge, adoratore del fuoco e del sole, perseguitava i Cristiani, e il diacono Beniamino fu da lui tenuto in carcere per due anni. Doveva essere un personaggio importante, anzi addirittura popolare, perché l’ambasciatore dell’Imperatore romano TPodosio, che negoziava un trattato di pace con il Re persiano, pose tra te condizioni anche quella di liberare l’illustre prigioniero.

Il Re Isdeberge, a sua volta, fece una controproposta: avrebbe liberato il diacono Beniamino se questi si fosse impegnato a cessare del tutto la sua opera di apostolato tra i persiani; e in questo senso parlò al prigioniero.

Vale la pena di riportare la risposta dell’intrepido cristiano, come ci è pervenuta dai Martirologi: « Non posso chiudere agli uomini le fonti della Grazia del mio Dio, — disse Beniamino. — Finché sarà in mio potere, illuminerò coloro che sono ciechi, mostrando loro la luce della verità. Non farlo, sarebbe incorrere nei castighi riserbati a coloro che nascondono i talenti del loro padrone ».

Si riferiva alla parabola evangelica del padrone che dà ai suoi servi i talenti d’oro, e al suo ritorno punisce quei servi che, oziosi e timorosi, li hanno nascosti, per paura di perderli, invece di metterli a frutto e di commerciarli fra gli uomini.

E in queste parole precise e decise, egli tracciava la linea di condotta di ogni cristiano, che non è solo depositario e custode dell’oro della verità, ma deve metterlo a frutto, donarlo al prossimo, insegnando e illuminando.

Fu liberato, malgrado queste sue ferme parole, per la pressione dell’ambasciatore romano; ma il fervente apostolo non perse tempo nei timori, e, come aveva dichiarato, riprese subito a istruire e a battezzare gli adoratori del fuoco.

Il Re persiano, libero dalla parola data, poté così di nuovo catturarlo, e gl’impose di rinnegare la fede, sacrificando al simulacro del sole.

I Romani, come si sa, giustiziavano i condannati, secondo l’uso militare, decapitandoli con la spada. Era, per quei tempi, una forma di esecuzione abbastanza civile, e non priva di guerresca nobiltà. I persiani, invece, come molti altri popoli orientali, escogitavano di volta in volta atroci supplizi con i quali finivano i loro prigionieri.

E di raffinata atrocità fu anche il supplizio riserbato a San Beniamino, che ebbe il corpo trapassato da spilloni. Il Santo lo accettò e lo preferì coraggiosamente ai castighi riserbati a coloro che nascondono i talenti della verità.