Archivi giornalieri: 1 marzo 2016

Area Lavoro

Area Lavoro

 

Questa sezione presenta le aree di attività del Ministero in materia di lavoro, occupazione e tutela dei lavoratori.  

Il tema del lavoro è al centro dell’agenda del Governo e l’occupazione giovanile in particolare, la priorità del Ministro. Pur nella consapevolezza delle complessità e delle difficoltà che il Paese sta attraversando, affrontare l’emergenza occupazionale in modo attento e adeguato è il primo passo per dare una risposta alle migliaia di persone che stanno affrontando i disagi della crisi economica.

In questa sezione il mondo del lavoro è dunque analizzato attraverso aree tematiche per consentire al visitatore di indirizzarsi facilmente nella sezione ricercata di trovare documentazione, informazioni e le linee specifiche di intervento dell’attività ministeriale di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell’occupazione.

Ogni ambito è affrontato con chiarezza e in maniera esauriente in tutti gli aspetti: sicurezza, politiche attive e passive, tipologie contrattuali previste dall’ordinamento italiano.

I settori di attività sono stati individuati e organizzati in aree tematiche  per facilitare l’utente nel percorso di consultazione e approfondimento. Accedendo alle singole aree tematiche sarà inoltre possibile ottenere informazioni su progetti e iniziative specifiche;  alla gestione e sviluppo del sistema informativo del lavoro; alla conciliazione delle controversie individuali e plurime; alla risoluzione di controversie collettive di rilevanza pluriregionale; alla sicurezza nei posti di lavoro; alla vigilanza sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato e autonomo.

Lavoro usurante

Lavoro usurante: la domanda di pensione entro il 1° marzo 2016

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25 febbraio 2016

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usurantiMolti pensano di svolgere un’attività lavorativa usurante, purtroppo poche sono le attività che rientrano nell’ambito di applicazione della legge.

Allo stato attuale, la norma va a proteggere coloro i quali che hanno accumulato qualche “buco” nella carriera lavorativa e non riescono a raggiungere i requisiti per la pensione anticipata prima del compimento dell’età per la vecchiaia.

Per coloro che maturano i requisiti nel corso dell’anno 2016 la domanda va presentata entro il 1° marzo di quest’anno.

Le prestazioni per lavori usuranti sono soggette all’applicazione della finestra mobile. La presentazione tardiva della domanda di riconoscimento di lavoro usurante comporterà un ulteriore slittamento rispetto a quello legato alla finestra.

Alcuni esempi concreti

Ho raggiunto i requisiti a gennaio 2016, presento domanda di riconoscimento del lavoro usurante entro il 1° marzo 2016,  avrò la pensione liquidata con decorrenza 1° febbraio 2017 – se ho tutta contribuzione da dipendente oppure dal 1° agosto 2017 se invece è mista.

Presento la domanda in ritardo ma entro un mese, la decorrenza slitterà di 1 mese, se il ritardo è superiore ad 1 mese ma inferiore a 3, la decorrenza slitterà di 2 mesi ed infine, se il ritardo è pari o superiore a 3 mesi, la decorrenza slitterà di 3 mesi.

Le quattro categorie di lavoratori interessati

• Lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti

  • lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • «lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • «lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • «lavori in cassoni ad aria compressa»;
  • «lavori svolti dai palombari»;
  • «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • «lavori di asportazione dell’amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

• Lavoratori notturni

  • quelli che non seguono turni ma svolgono un lavoro che occupa almeno 3 ore nell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le 5, per l’intero anno;
  • quelli adibiti ad un lavoro a turni (cd. turnisti) e che prestino servizio per almeno 6 ore nel periodo notturno: questo significa che nelle 6 ore deve essere compreso l’intervallo fra la mezzanotte e le 5. Per accedere ai benefici del pensionamento anticipato è poi necessario dimostrare di aver lavorato al turno notturno per un certo numero minimo di giorni all’anno:
    • almeno 78 giorni lavorativi all’anno
    • tra 72 e 77 notti l’anno
    • tra 64 e 71 notti l’anno

Lavoratori addetti a lavorazioni “in catena”

Conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

E ora i requisiti per il 2016

Le persone che hanno svolto – in qualità di lavoratori dipendenti – attività usuranti per almeno 7 anni nell’ultimo decennio, purché possano far valere entro il 31 dicembre 2016 i seguenti requisiti:

Solo contribuzione da dipendente Contribuzione mista
–       non meno di 35 anni di contribuzione –       non meno di 61 anni e 7 mesi di età

–       quota non inferiore a 97,6

–       non meno di 35 anni di contribuzione –       non meno di 62 anni e 7 mesi di età

–       quota non inferiore a 98,6

Attenzione:

  • Se sei un lavoratore notturno con notti annue comprese tra 72 e 77 i requisiti di età minima e quota sono aumentati di 1 rispetto a quelli della tabella.
  • Se sei un lavoratore notturno con notti annue comprese tra 64 e 71 i requisiti di età minima e quota sono aumentati di 2 rispetto a quelli della tabella

Da non dimenticare

Inviare la domanda di riconoscimento per lavoro usurante non basta, ottenuto il riconoscimento si deve inoltrare la domanda di pensione.

Il primo passo?

È chiaro a tutti, la materia è alquanto complessa, è opportuno quanto mai affidarsi a mani esperte, far analizzare la propria posizioneserve una consulenza personalizzata per fare il punto della situazione ed avere un quadro d’insieme completo e così arrivare preparati alla domanda pensione.

Agenzia Aran

Comunicati

 

Maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata INPS

Maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata INPS 0

di in 1 marzo 2016 Inps
Congedo di maternità e paternità

Maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS con le istruzioni operative su maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata

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L’INPS ha emanato la Circolare INPS del 26 febbraio 2016 n. 42 con la quale fornisce i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 80/2015​ sul congedo di maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata INPS.

Più in dettaglio il suddetto decreto attuativo del Jobs Act ha previsto la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori, nonché per i genitori adottivi o affidatari, iscritti alla Gestione separata di fruire dell’indennità di maternità o paternità, per il periodo di astensione pari a 5 mesi. La norma ha stabilito inoltre che questo diritto permane anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Tali disposizioni sono state inizialmente introdotte in via sperimentale, ma per effetto del successivo Decreto Legislativo ​n. 148/2015, troveranno applicazione anche per gli anni successivi al 2015.

L’INPS con la circolare n.42/2016, traccia il quadro normativo di applicazione e le modalità operative con cui potranno essere fruite queste nuove misure di sostegno alla genitorialità.

 

La circolare fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di:

  • indennità di maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
  • diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Maternità e paternità per iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari

In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.

Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.

 

 

  Circolare INPS numero 42 del 26-02-2016 (253,6 KiB, 11 download)